n.47 del 26.02.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 deliberazioni Giunta regionale n.364/2018 e n.134/2019 e loro ss.mm.ii. contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna nell'annata agraria 2022-2023 - quinta concessione aiuti e contestuale impegno di spesa
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17 recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole”;
Richiamati inoltre:
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all'applicazione dei citati articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di € 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilendo che l’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad un’unica impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare la soglia di € 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
- il Regolamento (UE) n. 2391/2023 che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti “de minimis” per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti che stabilisce che “uno Stato membro può decidere che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una singola impresa non superi i 40.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, purché lo Stato membro abbia istituito un registro centrale nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2”;
- il Reg. (UE) n.2831/2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” che, tra l’altro, definisce che cosa è “impresa unica” e stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000 euro nell’arco di tre anni;
- il Reg. (UE) 2024/3118 che ha, tra l’altro, incrementato a 50 000EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);
- la deliberazione n. 1817 del 23 ottobre 2023, con la quale sono state approvate le nuove modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di ammissione, concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati da fauna selvatica, che sostituisce la precedente deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019, come integrata con deliberazione n. 1939 del 11 novembre 2019, confermando quanto segue:
- a conclusione dell’attività istruttoria comprensiva dell’attività peritale, i Servizi Territoriali provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili relative alle imprese attive, la quantificazione del contributo massimo concedibile, il numero e la data di acquisizione del DURC e relativa scadenza di validità e il regime di aiuto nonché le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- i danni da canidi (Lupo o cane) verranno trasmessi al Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica ad intervalli massimi di tre mesi;
- le determinazioni relative ai danni riferiti a tutte le altre specie verranno trasmessi al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura entro il 31 gennaio successivo all’annata agraria di riferimento;
- i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederanno a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare gli elenchi delle domande ammissibili relative alle imprese attive, ivi comprese quelle soggette al controllo del rispetto dei limiti previsti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 e n.717/2014 relativi agli aiuti in regime “de minimis”;
- in esito alle comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, entro 30 giorni, i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e pesca provvederanno, operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei predetti controlli “de minimis”, alla concessione dei contributi e all’assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell’importo destinato al finanziamento delle istanze applicando, nell’eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi;
- per le domande ammissibili per le quali non siano ancora conclusi i controlli relativi alla disciplina antimafia e alla regolarità contributiva, la concessione avverrà solo dopo aver accertato lo scioglimento positivo della riserva;
Dato atto che la citata deliberazione n. 1817/2023 stabilisce, inoltre, che qualora il DURC o la documentazione antimafia siano scaduti compete ai Settori Agricoltura, caccia e pesca ripeterne la richiesta, i cui esiti dovranno essere comunicati ai Settori Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
Richiamata, infine, la determinazione n. 24670 del 18 novembre 2024 avente ad oggetto “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 Deliberazioni Giunta regionale n.364/2018 e n.134/2019 e loro ss.mm.ii. Contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna nell'annata agraria 2022-2023 - Quarta concessione aiuti e contestuale impegno di spesa” con la quale:
- si è preso atto degli esiti dei controlli successivi trasmessi dai Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca concernenti lo stato dell’esito delle istruttorie sulle domande pervenute per l’accesso agli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 12 marzo 2018, a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell’annata agraria 2022-2023, secondo le procedure definite dalla deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;
- sono stati approvati gli allegati, parti integranti e sostanziali del predetto atto, con i contenuti di seguito descritti:
- Allegato 1 relativo all’elenco delle domande ammesse al contributo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica, suddivise tra aziende beneficiarie in regime di Aiuto di Stato e in regime “de minimis” nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019 e al regime “de minimis” nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n.2391/2023;
- Allegato 2, relativo all’elenco delle domande ammesse con riserva suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato e al regime “de minimis” nel settore agricolo ai sensi della citata normativa comunitaria;
- si è stabilito con riferimento all’Allegato 2, che, successivamente alla conclusione dei controlli ancora in corso da parte dei Settori Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, con propria determinazione si provvederà a prendere atto degli esiti e a disporre la definitiva ammissione delle domande, la concessione degli aiuti e il relativo impegno di spesa in relazione ovvero la loro non ammissione e le conseguenti decadenze dagli aiuti nonché le connesse operazioni contabili di accertamento delle economie di spesa;
Atteso che il Settore Competitività delle imprese agricole e sviluppo dell’innovazione con nota acquisita agli atti con prot. n. 1099453.I del 1° ottobre 2024 ha fornito i codici relativi agli aiuti registrati nella banca dati SIAN per le Aziende che beneficiano del contributo in regime di Aiuto di Stato e in regime di “de minimis” agricolo;
Richiamate:
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 avente ad oggetto “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Considerato che sulla base delle valutazioni effettuate, la fattispecie qui in esame non rientra nell'ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
Visti:
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;
- la circolare di cui alla nota del Responsabile del Settore Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 riguardante l’inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art.31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015 e le circolari applicative emanate dall’INAIL (circolare n. 61 del 26 giugno 2015) dall’INPS (circolare n. 126 del 26 giugno 2015);
Dato atto di aver verificato la regolarità della posizione contributiva delle aziende agricole di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line), in corso di validità;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Viste inoltre:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 22 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)”;
- la L.R. 22 dicembre 2023, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;
- la L.R. 1° luglio 2024, n. 10 “Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2291/2023, avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026” e ss.mm.;
Richiamati:
- la L.R. 13/2024 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2025”;
- il paragrafo n. 8 dell’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato della contabilità finanziaria” del D.Lgs. n. 118/2011
i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi,
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2025 e che pertanto si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Dato atto che la spesa in oggetto è soggetta al limite dei dodicesimi;
Ritenuto di provvedere con il presente atto alla quinta e ultima concessione dei contributi per danni da fauna riferiti all’annata agraria 2022/2023 sulla base degli esiti istruttori e dei controlli successivi, svolti dai Settori Agricoltura, caccia e pesca;
Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente provvedimento:
- ad approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente elenco delle domande ammesse al contributo per indennizzo dei danni da fauna, suddivise tra aziende beneficiarie di contributi in regime di Aiuto di Stato ai sensi della Decisione SA.48094 (2017/N), modificata da SA.53390 (2019/N) e in regime di “de minimis” agricolo ai sensi del Reg. (UE) n. 316/2019;
- di assumere con il presente atto, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di contributi spettanti in relazione ai danni alle produzioni procurati da fauna, l’impegno di spesa per le Aziende di cui all’Allegato 1 al presente atto, per la somma complessiva di € 7.090,94 sul capitolo U78106 “Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2025, approvato con deliberazione n. 2291/2023 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto altresì di dare atto:
- che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull’anno 2025 sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii;
- che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari ammessi di cui all’Allegato 1, si provvederà con propri atti, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta regionale n. 2376/2024 ed in ottemperanza a quanto previsto con citata deliberazione n. 1817/2023;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 29 gennaio 2024, recante “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026”. Approvazione e ss.mm.;
Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Richiamata la seguente deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° Gennaio 2025.”;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2378 del 23/12/2024, recante " Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Politiche Finanziarie n. 14040 del 26 giugno 2023 recante “Conferimento incarico di dirigente di Settore nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie”;
Preso atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile – spese;
1. di provvedere con il presente atto alla quinta e ultima concessione dei contributi per danni da fauna riferiti all’annata agraria 2022/2023 sulla base degli esiti istruttori e dei controlli successivi svolti dai Settori Agricoltura, caccia e pesca;
2. di approvare l’Allegato 1 contenente elenco delle domande ammesse al contributo per l’indennizzo dei danni da fauna, suddivise tra aziende beneficiarie in regime di Aiuto di Stato ai sensi della Decisione SA.48094 (2017/N) modificata da SA.53390 (2019/N) e in regime di “de minimis” agricolo ai sensi del Reg. (UE) n. 316/2019;
3. di imputare contabilmente, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 13/2024, la spesa di € 7.090,94, registrata al n. 3025003859 di impegno sul capitolo U78106 “Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2025, approvato con deliberazione di G.R. n. 2291/2023 e succ.mod., dotato della necessaria disponibilità, ed in relazione al quale, in attuazione del D.lgs. 118/2011, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, risulta essere la seguente:
Missione |
Programma |
Codice Economico |
COFOG |
Transazioni UE |
SIOPE |
c.i.spesa |
Gestione Ordinaria |
16 |
02 |
U.1.04.03.99.999 |
04.2 |
8 |
1040399999 |
3 |
3 |
4. che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
5. di stabilire che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari di cui all’Allegato 1 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2376/2024, si provvederà con propri atti in ottemperanza a quanto previsto dalla più volte citata deliberazione di Giunta regionale n. 1817/2023;
6. di precisare, altresì, che, sulla base delle valutazioni effettuate, la fattispecie qui in esame non rientra nell'ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
7. di provvedere, altresì, agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alle ulteriori pubblicazioni come previsto nel PIAO e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo D.Lgs., ai sensi dell'art. 7 bis del medesimo decreto;
8. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna – Agricoltura, caccia e Pesca.