n.57 del 09.03.2020 (Parte Seconda)
Ulteriori misure organizzative per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Coronavirus Covid 19 - Nomina
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 32 della 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visti gli articoli 4, comma 1, 7, comma 1, lett. a), e 8, comma 1, della Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea”;
Richiamati i propri decreti:
- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1”;
Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Vista la riunione di coordinamento con le Prefetture tenutasi in modalità videoconferenza il giorno 23/2/2020;
Ritenuto necessario garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto;
Preso atto del sistema di governance avviato in collaborazione con le istituzioni del territorio fin dalle prime ore successive alla dichiarazione di emergenza, in attesa del formale insediamento della nuova Giunta regionale a seguito delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020;
Visto il proprio Decreto n. 21 del 28 febbraio 2020 di nomina dei componenti della Giunta regionale;
Considerato, in particolare, che con il sopra richiamato Decreto n. 25 del 28/2/2020 si è stabilito, fra l’altro, che agli incontri dell’Unità di Crisi, convocati ad iniziativa della Presidenza della Giunta regionale, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, potranno essere invitati componenti e strutture operative di protezione civile e delle aziende sanitarie locali, o altri Dirigenti e Funzionari regionali o appartenenti ad altre Pubbliche amministrazioni in considerazione di specifiche esigenze ed in relazione alle competenze che dovessero essere necessarie;
Considerata l’urgenza di definire le soluzioni organizzative più idonee a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, potenziando la governance e i meccanismi di gestione dell’emergenza in atto;
Considerato, inoltre, che per le dimensioni del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti territoriali, si ravvisa la necessità di rafforzare le misure organizzative già adottate anche al fine di garantire unitarietà d’azione nell’attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni fissate dallo Stato;
Ritenuto a tal fine di procedere alla nomina di un commissario ad acta che operi in stretto raccordo con il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale e le sue articolazioni organizzative, nonché con l’Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente n. 25/2020 e garantisca un qualificato supporto tecnico, scientifico e organizzativo nel compimento degli atti e dei provvedimenti necessari;
Ritenuto di affidare al commissario, oltre alle attività di comunicazione istituzionale, il compito di impartire, ove necessario, direttive alle strutture del Sistema Sanitario Regionale più interessate, sotto il profilo della tutela sanitaria, dagli interventi di contrasto alla diffusione del fenomeno epidemico;
Dato atto che per la sua natura eccezionale, l’incarico di commissario ad acta di cui al presente Decreto non è riconducibile alle ipotesi di divieto di conferimento a soggetti in quiescenza, di cui all’articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'articolo 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Ritenuto di individuare nel dott. Sergio Venturi il soggetto dotato dei requisiti di idoneità professionale e delle ulteriori competenze necessarie all’assolvimento delle attività sopra descritte, come peraltro desumibile dal curriculum vitae depositato agli atti di questa Amministrazione;
Dato atto dei pareri allegati;
DECRETA
- Di nominare il dott. Sergio Venturi Commissario ad acta per lo svolgimento dei compiti e delle attività indicati in premessa;
- Di stabilire che l’incarico decorre dalla data di adozione del presente Decreto e ha una durata minima di trenta giorni, prorogabili in relazione all’andamento del fenomeno epidemico;
- Di stabilire che al Commissario ad acta spetta un compenso commisurato al 95% della somma della indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, di cui rispettivamente all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 7, comma 1, lett. a) della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11, e un rimborso forfettario pari al 95% del rimborso forfettario mensile di cui all’articolo 8, comma 1, della stessa Legge Regionale n. 11/2013.
Il Presidente
Stefano Bonaccini