n. 83 del 23.06.2010 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna. Anno 2010

IL RESPONSABILE

Visti:

  • il D.M. 31 maggio 2000, recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite”;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
  • il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
  • la propria determinazione n. 4361 del 22 maggio 2009, recante “Prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna. Anno 2009”;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell’attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi 6 7anni relativamente alla presenza della Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti della Regione Emilia-Romagna;

Vista la propria determinazione n. 4361 del 22 maggio 2009, concernente le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna per l’anno 2009;

Ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all’eradicazione ed al contenimento della malattia e alla lotta contro il suo vettore Scaphoideus titanus, così come definito dal suddetto D.M. 31 maggio 2000, per prevenire la diffusione di infezioni di Flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre 2008, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, ed in particolare la lettera f) della parte dispositiva;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  • di dichiarare zone di insediamento di Flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 31 maggio 2000, le aree vitate presenti nei comuni delle province di:
    • Piacenza: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gropparello, Lugagnano Val D’Arda, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone e Ziano Piacentino;
    • Parma: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore, Solignano, Terenzo, Traversetolo e Varano de’ Melegari;
    • Reggio Emilia: Boretto, Brescello, Castelnovo di Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo e Rolo;
    • Modena: Cavezzo, Concordia, Novi e San Possidonio;
  • di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 31/05/2000, le aree vitate presenti nei comuni delle seguenti province:
    • Bologna: i comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano (aree vitate a nord della strada provinciale n. 569 di Vignola), Bentivoglio, Bologna (a nord della tangenziale), Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno (aree vitate a nord della strada provinciale n. 569 di Vignola), Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Crespellano (aree vitate a nord della strada provinciale n. 569 di Vignola), Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Zola Predosa (aree vitate a nord della strada provinciale n. 569 di Vignola) e il territorio della frazione di Ponte Ronca;
    • Ravenna: le aree vitate presenti nei comuni di Brisighella e Faenza, ricomprese nel territorio delimitato a Ovest dal torrente Samoggia, a Nord dalle strade comunali n. 6 (Via del Passo), n. 7 (Via S. Mamante) e n. 8 (Via Pozzo) e a Est dal Rio Cosina, così come evidenziate nella mappa, allegato 1 alla presente determinazione; le aree vitate presenti nei comuni di Alfonsine, Conselice e Lugo ricomprese nel territorio delimitato a Ovest e a Nord dal confine di Provincia, a Est dal confine di Provincia e dalla Via Canal Fusignano, a Sud dalla Strada Statale n. 16, dalla Via Torretta, dallo Stradone Bentivoglio, dalla Via Giovecca e dalla Strada Provinciale n. 59 (Via Gradizza), così come evidenziate nella mappa, allegato 2 alla presente determinazione;
    • Ferrara: le aree vitate presenti nel Comune di Argenta, ricomprese nel territorio delimitato a Sud e a Ovest dal confine di Provincia, a Nord dal Fiume Reno, dalla Strada Provinciale n. 38 (Via Cardinala), dalla Strada Provinciale n. 48 (Via Argine Marino), dal Canale Fossa Marina, dalla Via Marchetto, dalla Via Argine Pioppa e dalla Via Giuliana, a Est dalla Via Fossa Menate, così come evidenziato nella mappa, allegato 2 alla presente determinazione;
    • Forlì-Cesena: l’area vitata presente nel Comune di Forlì, ricompresa nel territorio delimitato a Nord dal Rio Cosina, a Est dalla Via Ossi e a Sud dalla Via Castel Leone, fino a intersecare, in linea retta, il Rio Cosina, così come evidenziata nella mappa, allegato 1 alla presente determinazione;
  • di estirpare obbligatoriamente nelle zone focolaio ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000;
  • di estirpare obbligatoriamente nelle zone di insediamento ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata o di asportare obbligatoriamente da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di Flavescenza dorata;
  • di estirpare obbligatoriamente le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di Flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
  • di vietare, nelle “zone focolaio” e nelle “zone di insediamento”, il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
  • di estirpare obbligatoriamente, al di fuori delle zone focolaio e di insediamento, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata presenti nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da Flavescenza dorata;
  • di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate site nelle zone focolaio della Provincia di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
  • di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena (anche se non comprese nelle zone di insediamento) e nelle aree vitate della provincia di Bologna (anche se non comprese nella zona focolaio), n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
  • di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori della zona focolaio della provincia di Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
  • di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio in Provincia di Forlì-Cesena, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
  • di eseguire obbligatoriamente, nei vigneti a conduzione biologica ubicati nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
  • di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;
  • di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Ferrara (al di fuori della zona focolaio), Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus;
  • di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara, (limitatamente all’area del Comune di Argenta dichiarata zona focolaio) e Forlì-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;
  • di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus.

Le date indicative per l’esecuzione dei trattamenti nei campi di piante madri e nei barbatellai verranno rese note con specifica circolare inviata direttamente alle ditte vivaistico-viticole.

E’ fatto inoltre obbligo, ai viticoltori e ai vivaisti che operano in “zona focolaio” e in “zona di insediamento” che intendono presentare domanda per la concessione di eventuali contributi per l’estirpazione di piante di vite affette da Flavescenza dorata, di segnalare al Servizio Fitosanitario o ai Consorzi Fitosanitari provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena la presenza nei propri vigneti di piante con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, prima della loro estirpazione.

La segnalazione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 3), parte integrante della presente determinazione.

Agli Ispettori fitosanitari e agli Agenti accertatori operanti presso il Servizio Fitosanitario e presso i Consorzi Fitosanitari di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena è affidato il compito di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente determinazione.

Le disposizioni di cui alla presente determinazione si applicano per l’anno 2010.

L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 1, lett. c), della L.R. 9 settembre 1987, n. 28. 

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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