n.7 del 19.01.2022 periodico (Parte Seconda)
Programmi di inserimento lavorativo art. 12 bis Legge 68/1999 - Approvazione elementi costitutivi per l'attuazione e per la stipula delle Convenzioni trilaterali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone iscritte al collocamento mirato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali:
- n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e in particolare l’art. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro” che prevede che la Regione assume le competenze dei Centri per l’impiego e istituisce l’Agenzia regionale per il lavoro, quale centro di competenza tecnica con il compito di eseguire gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini e imprese;
- n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.32 bis, comma 2:
- lettera g) riguardante le funzioni attribuite all’Agenzia relative al governo e alla direzione dei servizi pubblici per il lavoro;
- lettera p) riguardante, tra l’altro, le funzioni relative all’attuazione di interventi integrati rivolti alle persone con disabilità;
- n. 14 del 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
Richiamata la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni, ed in particolare:
- l'art. 6 che prevede, al comma 1, che gli “Uffici competenti provvedano alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato”;
- l'art. 12 bis che introduce interventi finalizzati ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo attraverso convenzioni per un inserimento di più lunga durata presso i soggetti ospitanti che provvederanno ad assumere direttamente la persona disabile per la durata della convenzione dietro conferimento di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro obbligati all'assunzione;
Richiamati altresì:
- il Regolamento di esecuzione per l’attuazione della Legge n. 68/1999, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2014 del 26/11/2018 “Avvio della sperimentazione per l'attuazione dell'art. 12-bis della Legge 68/1999 - Approvazione dello schema di convenzione di inserimento lavorativo”;
- n. 1934 dell’11/11/2019 “Proroga dei termini dell'"attuazione dell'art. 12-bis della Legge 68/1999 " di cui alla DGR n. 2014/2018”;
- n. 2022 del 29/11/2021 “Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali - art. 22, L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. Approvazione del nuovo schema di Convenzione quadro regionale”;
Richiamata infine la propria deliberazione n. 1899 del 14 dicembre 2020 “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima"”;
Considerato che l'art. 12 bis della Legge n. 68/1999, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015, consente di adempiere all'obbligo di riserva a favore dei disabili, anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo che comportano l'assunzione del lavoratore disabile, che presenti particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, direttamente da parte di:
- cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi;
- imprese sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a);
ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
Considerato che il Legislatore ha previsto questa ulteriore tipologia di convenzione specificamente per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (art. 3, comma 1, lettera a) ed esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo, e in ogni caso nei limiti del 10% della quota di riserva, con arrotondamento all'unità più vicina;
Dato atto che, al fine di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone, per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, quali le persone con disabilità psichica, intellettiva e complessa, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto stesso anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, con la propria citata deliberazione n. 2014/2018:
- si è disposto di dare avvio ad una sperimentazione per l'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato lo Schema di “Convenzione di inserimento lavorativo (art. 12 bis Legge 68/99 introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015)”, quale allegato parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente all’ “Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 allegato al progetto individuale di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 12 bis L. 68/1999”, da rilasciare al lavoratore, e all’ “Informativa privacy dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”, da rilasciare al soggetto destinatario sottoscrittore della convenzione;
- è stata individuata l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna quale soggetto competente all'attivazione delle singole Convenzioni prevedendo altresì che l’Agenzia regionale per il lavoro avrebbe potuto apportare modifiche non sostanziali per migliorare e/o adeguare i documenti di cui al precedente alinea;
Dato atto che con la propria deliberazione n. 1934/2019 è stata approvata la proroga dei termini dell'attuazione di quanto disposto con la propria deliberazione n. 2014/2018 indicando, quale nuovo termine, il 31/12/2021;
Rilevato che gli esiti della fase sperimentale di attuazione di quanto previsto dall’art. 12 bis della Legge n. 68/1999, in particolare nel periodo di vigenza della proroga, sono stati condizionati dall’emergenza pandemica da COVID-19 e valutata tuttavia la necessità di proseguire con l’attuazione dell’art. 12 bis della Legge n. 68/1999, ancorché scarsamente utilizzato, in considerazione dell’obiettivo di ampliare gli strumenti di inserimento lavorativo guidato e protetto per le persone disabili con particolari fragilità e multiproblematicità;
Dato atto che con propria deliberazione n. 2022/2021 si è provveduto ad approvare il nuovo schema di Convenzione quadro ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali volta ad ampliare la platea dei possibili destinatari includendo anche le persone con altra elevata disabilità ed in condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità e/o l’insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l’indice di profilazione previsti dalla Legge regionale n. 14/2015;
Ritenuto pertanto, in esito al lavoro svolto dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Agenzia regionale per il lavoro e dai soggetti firmatari della citata Convenzione Quadro ex art. 22, ampliare e valorizzare, tra le forme di inclusione lavorativa, l’attuazione dell’art. 12 bis della Legge n. 68/1999 approvando la sua prosecuzione in coerenza con quanto previsto dalla citata deliberazione n. 2022/2021, al fine di favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto stesso anche mediante l’assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali;
Valutata la necessità di procedere all’approvazione degli “Elementi costitutivi per l’attuazione dell’art. 12 bis della Legge n. 68/1999 e per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro” contenuti nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ritenuto di prevedere che i termini per dare attuazione al presente atto decorrano dal 1 gennaio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023 e che, qualora al termine di tale periodo non si approvi la sua ulteriore prosecuzione, la stessa potrà essere prorogata con proprio atto per ulteriori 12 mesi;
Ritenuto di prevedere che, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia regionale per il lavoro dalla Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., la stessa provvederà ad approvare i relativi strumenti attuativi ed in particolare lo schema di Convenzione trilaterale e i suoi allegati che si renderanno necessari a livello territoriale per l’avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali/consorzi/ imprese sociali/datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, così come previsto all’art. 12 bis Legge n. 68/1999 introdotto dall'art.1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015, alla cui sottoscrizione provvederanno i Dirigenti competenti dell’Agenzia medesima;
Ritenuto opportuno di stabilire altresì che due mesi prima della scadenza dei termini previsti dal presente atto la Regione Emilia-Romagna, congiuntamente alla Commissione Regionale Tripartita valuti gli esiti dell’attuazione, anche al fine di consentire la concessione di eventuali proroghe alle convenzioni in essere;
Informate nel merito le Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH;
Dato atto che è stato acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita ai sensi della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii. nella seduta del 22 dicembre 2021;
Richiamata la L.R. n.43/2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamati inoltre:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della de-libera n. 450/2007" e ss.mm.ii per quanto applicabile;
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;
- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n.771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prevedere, al fine favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto stesso anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, la prosecuzione dell’attuazione dell’art. 12 bis della Legge n. 68/1999;
2. di approvare gli elementi costitutivi per l’attuazione dell’art.12 bis della Legge n. 68/1999 e per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro, in coerenza con quanto previsto dalla citata propria deliberazione n. 2022/2021 di approvazione della nuova Convenzione Quadro ex art. 22 Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di prevedere che i termini di attuazione di quanto previsto dal presente atto decorrano dal 1 gennaio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023 e che, qualora al termine di tale periodo non si approvi la sua ulteriore prosecuzione, la stessa potrà essere prorogata con proprio atto per ulteriori 12 mesi;
4. di prevedere inoltre che, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi di quanto previsto dalla disciplina regionale richiamata in parte narrativa, la stessa provvederà ad approvare i relativi strumenti attuativi ed in particolare lo schema di Convenzione trilaterale e i suoi allegati che si renderanno necessari a livello territoriale per l’avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali/consorzi/ imprese sociali/datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, così come previsto all’art. 12 bis Legge 68/99 introdotto dall'art.1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015;
5. di confermare pertanto l’Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna quale soggetto competente all'attivazione delle singole Convenzioni alla cui sottoscrizione provvederanno i Dirigenti competenti dell’Agenzia medesima;
6. di individuare nella Regione Emilia-Romagna, congiuntamente alla Commissione Regionale Tripartita, il soggetto deputato alla valutazione, due mesi prima della scadenza della stessa, dei primi esiti dell’attuazione;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.