n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Acquabios di Minerbio (BO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Acquabios, sita in Via Garibaldi n. 110, Minerbio (BO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia
- Cardiologia
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione)
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale)
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia) con prestazione terapeutica
- Urologia
b) Attività di diagnostica per immagini limitatamente a ecografia;
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di non accreditare, per le motivazioni indicate in premessa, l’attività di dermatologia, nuova attività, per la quale l’accreditamento potrà essere concesso solo in via provvisoria, ai sensi del 7° comma dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche, come da DGR 1180/10, nel frattempo adottata dalla Giunta regionale, su presentazione di nuova domanda, come da indicazioni della delibera di Giunta citata che definisce il percorso di accreditamento;
3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.