n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per l'attuazione della cassa integrazione guadagni in deroga per il periodo 1° luglio-31 agosto 2014, in attuazione dell'intesa tra Regione Emilia-Romagna e parti sociali sottoscritta in data 30 giugno 2014 - art. 16 L.R. 17/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’art. 4, comma 2, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 e ss.mm. “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 24020 del 26 giugno 2013, con la quale il Ministero stesso, al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali e considerato che non si è ancora concluso l’iter di emanazione del decreto di definizione dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 54/2013 sopra richiamato, ha invitato le Regioni e le Province autonome a non stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per periodi superiori a otto mesi nell’anno 2014;

Vista, altresì, la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm.“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;

Richiamata l’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga del 30 giugno 2014 “Addendum di accordo sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 261 del 11 marzo 2013 ad oggetto “Approvazione delle integrazioni alla “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 294/2012 e ss.mm.; e in particolare l’allegato 1 parte integrante della suddetta deliberazione n. 261/2013 contenente la “Raccolta aggiornata disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”;

- n. 947 del 8 luglio 2013 ad oggetto “Integrazione alla “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla DGR 261/13 - 2° Provvedimento” e in particolare l’allegato 1 contenente l’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il secondo semestre 2013, sottoscritta in data 27/6/2013 fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali;

- n. 1670 del 18 novembre 2013 “Integrazione alla raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR 261/2013 - 2° provvedimento”;

- n. 513 del 14 aprile 2014 “Disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 in attuazione delle Intese tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali sottoscritte nelle date del 23/12/2013, 31/3/2014 e 8/4/2014. - art. 16 L.R. 17/2005;

Dato atto che, sulla base dei contenuti della sopra richiamata Intesa, le Parti firmatarie, in relazione all’eccezionalità della situazione conseguente alla mancata emanazione del Decreto Interministeriale di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 54/2013 sopra citato, hanno:

- concordato di prorogare fino al 31 agosto 2014 i contenuti integralidelle Intese tra la Regione e le Parti sociali del 23 dicembre 2013, 31 marzo 2014 e 8 aprile 2014, vista la copertura assicurata dalla lettera del Ministero del Lavoro n. 24020 del 26 giugno 2013 sopra richiamata e allegata all’Intesa stessa;

- richiesto alla Regione Emilia-Romagna, limitatamente alle domande di Cassa Integrazione in deroga le cui sospensioni dal lavoro hanno inizio dal 1° all’11 luglio 2014, di prorogare il termine di 20 giorni indicato al terzo paragrafo del punto 14. dell’Allegato 1., parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. sopra richiamata, alla data del 31 luglio 2014;

Considerato che quanto previsto al punto 1, primo paragrafo dell’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 sottoscritta in data 23 dicembre 2013 tra la Regione e le Parti sociali: “Per l’anno 2014 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro che hanno cessato l’attività a seguito di procedure concorsuali si applicano le disposizioni previste dalla Legge 92/2012 e dal relativo decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012”, non era stato segnalato, per errore materiale nella propria deliberazione n. 513/2014 sopra citata;

Ritenuto quindi, al fine di dare attuazione all’Intesa del 30 giugno 2014 tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2014, stabilire quanto segue:

- fino all’emanazione del Decreto Interministeriale di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, restano vigenti tutte le disposizioni pregresse, relative alla cassa integrazione guadagni in deroga contenute nell’allegato 1. “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. sopra richiamata;

- limitatamente alle domande di Cassa Integrazione guadagni in deroga, le cui sospensioni dal lavoro hanno inizio dal 1° all’11 luglio 2014, il termine di 20 giorni indicato al terzo paragrafo del punto 14. dell’Allegato 1., parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. sopra richiamata, è prorogato alla data del 31 luglio 2014;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1642 del 14 novembre 2011 e n. 221 del 27 febbraio 2012;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. procedere alla presa d’atto dell’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 30 giugno 2014 “Addendum di accordo sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2014”;

2. stabilire che fino all’emanazione del Decreto Interministeriale di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, richiamato in premessa, restano vigenti tutte le disposizioni pregresse, relative alla cassa integrazione guadagni in deroga contenute nell’Allegato 1. “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm., pure richiamata in premessa, con le seguenti integrazioni:

- al punto 9. è inserito il seguente paragrafo “Per l’anno 2014 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro che hanno cessato l’attività a seguito di procedure concorsuali si applicano le disposizioni previste dalla Legge 92/2012 e dal relativo decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012”, così come previsto al punto 1, primo paragrafo dell’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 sottoscritta in data 23 dicembre 2013 tra la Regione e le Parti sociali;

- al terzo paragrafo del punto 14. è inserita la seguente frase “limitatamente alle domande di Cassa Integrazione in deroga, le cui sospensioni dal lavoro hanno inizio dal 1° al’11 luglio 2014, il termine di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di attività, è prorogato alla data del 31 luglio 2014;

3. di confermare quanto già stabilito al punto 3. del dispositivo della propria deliberazione n. 513/2013 richiamata in premessa;

4. di evidenziare, in particolare, quanto già stabilito nel quarto paragrafo del punto 14. dell’allegato alla propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. più volte richiamata, che, in caso di richiesta di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga successivamente al trattamento integrativo di cui all’art. 19 della Legge n. 2/2009 a carico degli Enti Bilaterali, le relative domande dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro il termine massimo di 40 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina