n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)
Variazione accreditamento istituzionale per modifica sede erogativa delle prestazioni e variazione attività Poliambulatorio privato Fisio-Medical di Sassuolo (MO) e per ampliamento attività Poliambulatorio privato Fisio-Medical di Formigine (MO)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 1314/2015 “Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1604/2015 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.”;
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
- n. 823/2020 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1315/2020 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
Viste le proprie determinazioni n. 3159 del 20/2/2019 e n. 5925 del 2/4/2019 con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento istituzionale con variazioni al Poliambulatorio privato Fisio-Medical sito in Via Madrid n. 12, Sassuolo (MO) e al Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in Via Pirandello n. 5, Formigine (MO);
Considerato che l’accreditamento concesso, a seguito di quanto disposto dalla legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 23, comma 3, è stato poi prorogato nella sua validità di un ulteriore anno e avrà scadenza il 19/2/2024;
Vista la domanda di variazione dell’accreditamento, relativa ad entrambe le sedi, riguardante:
- variazione attività e sede erogativa delle prestazioni, da Via Madrid n. 12 a Via Radici in Piano n. 23, per il Poliambulatorio privato Fisio-Medical di Sassuolo (MO);
- ampliamento dell’attività, per il Poliambulatorio privato Fisio-Medical di Formigine (MO);
pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 29/9/2020, ivi conservata, e le successive integrazioni pervenute il 20/11/2020, presentata dal Legale rappresentante della Società Fisio-Medical srl, con sede legale in Sassuolo (MO), per i Poliambulatori citati;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata e le successive integrazioni pervenute;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria in capo al Responsabile del Servizio Assistenza territoriale;
Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Fisio-Medical sito in Sassuolo (MO), già accreditato con propri atti n. 3159 del 20/2/2019 e n. 5925 del 2/4/2019, la variazione dell'accreditamento per modifica sede di erogazione delle prestazioni, da Via Madrid n. 12 a Via Radici in Piano n. 23, con le seguenti variazioni:
- ampliamento delle seguenti attività svolte in ambulatorio medico:
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ostetricia e ginecologia;
- Urologia;
- cessazione delle attività di Reumatologia e Densitometria ossea, poiché non più autorizzate;
2. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in via Pirandello n. 5, Formigine (MO), già accreditato con propri atti n. 3159 del 20/2/2019 e n. 5925 del 2/4/2019, l’ampliamento dell’accreditamento per le seguenti attività svolte in ambulatorio medico:
- Angiologia;
- Ecocardiografia nell’ambito della Cardiologia già accreditata;
- Chirurgia vascolare;
- Ortopedia e traumatologia;
3. di dare atto che le variazioni dell’accreditamento di cui ai punti 1. e 2. vengono concesse per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorrono dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di revocare, contestualmente al presente atto, l’accreditamento del Poliambulatorio privato Fisio-Medical di Via Madrid n. 12, Sassuolo (MO), non più operativo;
5. di dare atto, inoltre, che l’accreditamento già concesso al Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in Via Radici in Piano n. 23, Sassuolo (MO), comprensivo delle variazioni di cui al presente provvedimento, riguarda:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Angiologia;
- Cardiologia, con esclusione di:
- Elettrocardiografia da sforzo;
- Elettrocardiografia dinamica;
- TILT Test;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Gastroenterologia;
- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia e traumatologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
6. di dare atto, inoltre, che l’accreditamento già concesso al Poliambulatorio privato Fisio-Medical, sito in via Pirandello n. 5, Formigine (MO), comprensivo delle variazioni di cui al presente provvedimento, riguarda:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Angiologia;
- Cardiologia, con esclusione di:
- Elettrocardiografia da sforzo;
- Elettrocardiografia dinamica;
- TILT Test;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Ortopedia e traumatologia;
- Reumatologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
7. di dare atto che gli accreditamenti di cui ai punti 5. e 6. hanno validità quinquennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 3159 del 20/2/2019 (scadenza 19/2/2024), ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L.R. n. 22/2019;
8. di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento;
9. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
10. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L.R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
11. di dare atto, inoltre, che le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, introdotte con la L.R. 22/2019, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. medesima, con le modalità ivi indicate;
12. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
13. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
14. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
15. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
16. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.