n.223 del 31.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Esecuzione del contratto di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria - Anno 2013

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell’aria comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni la cui gestione unitaria è stata affidata ad Arpa Emilia-Romagna nell’ambito delle sue attività istituzionali obbligatorie ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44;

- per la gestione della rete di monitoraggio il 2 novembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione (approvata con DGR n. 1614/2009) tra la Regione Emilia-Romagna, le Amministrazioni Provinciali ed Arpa, con scadenza il 31 dicembre 2012, avente ad oggetto le modalità di gestione e manutenzione della rete e la ripartizione dei relativi costi fra la Regione Emilia-Romagna e le Amministrazioni Provinciali in base alle specifiche indicate nella medesima convenzione;

- lo svolgimento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d’imprese costituito dalla società Project Automation SpA (capogruppo) e dalla ditta UNITEC con contratto ancora in corso con scadenza a fine 2013 (contratto Rep. n.238 del 24 dicembre 2009);

Visti

- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale locale”;

- la delibera di Giunta regionale numero 988 del 16 luglio 2012 di approvazione dell'"Accordo di programma 2012-2015 per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010";

Considerato che:

- la rete di monitoraggio regionale è requisito necessario per una corretta gestione della qualità dell’aria, come previsto dal D.Lgs. 155/2010 all’articolo 5, e per verificare l’efficacia delle azioni attuate per il risanamento atmosferico fra le quali sono fra l’altro annoverabili le autorizzazioni in tema di emissioni in atmosfera;

- con legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 sono state delegate alle Province, tra l’altro, le funzioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e sono tuttora in vigore i Piani provinciali di risanamento della qualità;

- il quadro delle funzioni sopra delineate non ha subito modifiche per effetto della normativa sul riordino delle Province che risulta sospesa per effetto della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

- in base all’articolo 9 dell’Accordo di programma per la qualità dell’aria 2012-2015, la Regione, di concerto con le Province e i Comuni (capoluogo e con popolazione superiore a 50.000 abitanti) e per quanto di rispettiva competenza, ha assunto l’impegno di assicurare la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e degli altri strumenti di gestione della qualità dell’aria;

Considerato inoltre che i dati derivanti dal sistema di monitoraggio della qualità dell’aria sono necessari alle Amministrazioni ai fini della conoscenza sullo stato della qualità dell’aria e dell’informazione alla cittadinanza, anche ai fini della tutela della loro salute nonché per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente;

Rilevato quindi che ancorché la convenzione stipulata in merito alle modalità di gestione e manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria sia scaduta l’obbligo di gestire e manutenere la rete e di contribuire ai relativi costi continua a sussistere non essendo venute meno le funzioni conferite tenuto anche conto dell’impegno previsto nell’Accordo di programma citato;

Considerato quindi che:

- nelle more della stipulazione di una nuova convenzione occorre continuare nell’esecuzione del contratto di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria in essere e conseguentemente fare fronte agli oneri derivanti dal suo adempimento per l’anno 2013;

- data la scadenza ormai prossima del summenzionato contratto di manutenzione vi è la necessità di procedere tempestivamente al nuovo affidamento di concerto fra le Amministrazioni Provinciali ed Arpa in un ottica di razionalizzazione e diminuzione dei costi secondo quanto in più sedi già manifestato;

Dato atto degli incontri bilaterali fra Arpa e i Servizi tecnici delle Amministrazioni Provinciali in cui sono stati analizzati i costi che la passata gestione ha generato con particolare riferimento ai costi delle singole centraline;

Ritenuto quindi che:

- la Regione e le Amministrazioni provinciali pur nella situazione di difficoltà finanziaria e nelle more della stipulazione di una nuova convenzione debbano per le motivazioni sopra evidenziate fare fronte alla propria quota di oneri derivanti dall’esecuzione del contratto di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (Rep. n. 238 del 24 dicembre 2009) per l’anno 2013;

- la quantificazione degli oneri e la loro ripartizione verrà effettuata congiuntamente dai servizi tecnici di Arpa e dalle Amministrazioni Provinciali in appositi incontri bilaterali e sulla base dei criteri fin qui adottati;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’ Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate,

a) di dare atto che la Regione e le Amministrazioni provinciali debbano sostenere la propria quota di oneri derivanti dall’esecuzione del contratto di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (Rep. n. 238 del 24 dicembre 2009) per l’anno 2013;

b) di prevedere che la quantificazione degli oneri di cui alla lettera a) e la loro ripartizione verrà effettuata congiuntamente dai servizi tecnici di Arpa e dalle Amministrazioni Provinciali in appositi incontri bilaterali e sulla base dei criteri in precedenza adottati;

c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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