n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10: pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione almeno nei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
- attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di trasmettere al Direttore Generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell’accreditamento, sulla base dell’esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell’art. 9;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
Viste:
- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 08/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri (P.G 274675/2010), con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Emergenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con sede di riferimento in Corso Giovecca 203, Ferrara, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Dipartimento Emergenza così articolato:
Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
- Cardiologia (cod. 008);
- Ortopedia traumatologia (cod.036);
- Terapia intensiva Ospedaliera (cod.049);
- Terapia intensiva universitaria (cod.049);
- Astanteria (cod.051);
- Pneumologia (Fisiopatologia respiratoria) (cod.068)
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
- il decreto assessorile n. 49 del 6/11/2006 con il quale è stato concesso l’accreditamento al Dipartimento in argomento;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Ferrara, Prot. n. 42808 del 22/5/2006 e Prot. n. 109277 del 15/12/2008;
Tenuto conto delle risultanze dell’esame della documentazione agli atti, effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/2323 del 22/2/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
- di concedere il rinnovo dell’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:
Dipartimento Emergenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con sede di riferimento in Corso Giovecca n. 203, Ferrara per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:
Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
- Cardiologia (cod. 008);
- Ortopedia traumatologia (cod.036);
- Terapia intensiva ospedaliera (cod.049);
- Terapia intensiva universitaria (cod.049);
- Astanteria (cod.051);
- Pneumologia (Fisiopatologia respiratoria) (cod.068)
il presente rinnovo decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento concesso con il decreto assessorile n. 49 del 6/11/2006 e cioè dal 5/11/2010 e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.