SUPPLEMENTO SPECIALE n. 36 - 20.10.2010

Relazione

La parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori, essenziali allo stesso concetto di democrazia, che assumono particolare rilevanza, soprattutto dopo un anno, come il 2007, designato dalla Commissione europea “Anno europeo delle Pari Opportunità per Tutti ”.

Essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti comunitario, nazionale e regionale, nonché obiettivi principali delle rispettive politiche.

Il Trattato CE prevede, infatti, la promozione della parità e l’eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne tra i compiti e le azioni poste a fondamento della Comunità, e sancisce la piena parità in materia lavorativa, consentendo, al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso. Tale ultima disposizione ha costituto la base giuridica per l’adozione di direttive comunitarie, che hanno formato un corpus normativo oramai consolidato, da cui discendono vincoli per la legislazione nazionale e regionale.

D’altra parte, fulcro delle politiche comunitarie è proprio il principio di “Gender Mainstreaming”, ossia di integrazione delle pari opportunità in tutti gli aspetti della vita economica civile e sociale, per il cui perseguimento l’Unione Europea sollecita, tra l’altro, agli Stati membri, una strategia di miglioramento della governance sulla parità tra i generi.

A livello nazionale, si può affermare che il principio costituzionale della piena parità tra uomini e donne assume un rilievo particolare per quanto riguarda la sua realizzazione sul versante della partecipazione pubblica e politica.

Esso trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza, che l’art. 3 della Costituzione riconosce sotto il duplice profilo: formale, quale divieto di discriminazioni basate su ogni possibile differenza Tra le persone, e sostanziale, con il conferimento ai pubblici poteri del compito di rimuovere ogni condizione che possa esserne considerata limitativa.

Più specificamente poi, la nostra Carta costituzionale dopo aver sancito, al comma 1 dell’art. 37 il principio secondo il quale la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, ed al comma 1 dell’art. 51, il principio di eguaglianza sessuale in ordine all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, al successivo art. 117, comma 7, conferisce proprio alle leggi regionali il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, culturale ed economica e di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive.

La legislazione nazionale ha rivisto e riorganizzato la materia attraverso l’approvazione, con decreto legislativo n. 198 del 2006, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che opera come testo unico della normativa nazionale vigente.

Esso ha previsto, tra l’altro, l’istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, poi regolamentata dal D.P.R. n. 115 del 2007, quale organismo di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministro delle pari opportunità nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di genere sui provvedimenti di competenza statale.

Sul versante regionale, lo Statuto dell’Emilia-Romagna, all’art. 2, prevede, tra gli obiettivi prioritari cui la Regione ispira la propria azione, il perseguimento del principio di parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, compreso l’accesso alle cariche elettive.

Il successivo articolo 41 prevede poi, in particolare, l’istituzione, presso l’Assemblea legislativa, della Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini con legge regionale che ne stabilisce composizione, poteri e modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Il presente progetto di legge va ad attuare tale disposizione statutaria e, ponendosi in linea con la normativa nazionale e comunitaria, istituisce e disciplina la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini. 

Esso si compone di cinque articoli che prevedono, in particolare, le seguenti norme.

L’articolo 1 istituisce, con sede presso l’Assemblea legislativa, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, quale organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile, che opera per la valorizzazione della differenza di genere; la rimozione di ogni forma di disuguaglianza nonché di ogni discriminazione nei confronti delle persone, come dettato dalla Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione europea; la creazione di raccordo e dialogo tra donne elette nelle istituzioni e realtà femminili presenti in Regione e il monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi previsti.

Le competenze della Commissione sono indicate all’art. 2, per cui essa esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale. Più specificamente sono previste, per tale organo, le seguenti possibilità: esprimere pareri, osservazioni e proposte alla commissione assembleare referente su progetti di legge o atti di programmazione ad esso assegnati, in sede consultiva, dal Presidente dell’Assemblea; elaborare proposte di adeguamento normativo da presentarsi all’Assemblea legislativa; valutare lo stato di attuazione nella Regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone; promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale nonché la loro partecipazione attiva nella vita politica, sociale, economica e culturale; collaborare alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse da Regione ed Enti locali; realizzare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in Emilia-Romagna e sulle disparità in genere e curare la diffusione delle informazioni raccolte.

Ai sensi dell’articolo 3 >la Commissione &#232; composta da consigliere e consiglieri regionali in carica. Il Presidente della Commissione, coadiuvato da due vicepresidenti, viene eletto dall&#8217;Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere ed i consiglieri regionali con le medesime modalit&#224; e procedure per l&#8217;elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. La Commissione, inoltre, si compone ed opera con le stesse modalit&#224;, procedure e durata previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti.<p>

L’articolo 4 contiene l’abrogazione della legge regionale n. 3 del 1986 (“Istituzione della Commissione della parità fra uomo e donna”), ed, infine, l’articolo 5 riguarda l’entrata in vigore.

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