SUPPLEMENTO SPECIALE n. 143 del 10.07.2012
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
L’articolo 2, comma 2, lettera a) è modificato come segue: “gli animali che svolgono attività utili all’uomo, quali cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi, nonché gli animali impiegati nell’attività venatoria e nella ricerca e raccolta di funghi ipogei.”
Art. 2
Dopo l’articolo 3, comma 2, lettera f), è inserita seguente lettera: “g) a garantire un ricovero di dimensioni consone all’etologia, alle dimensioni e al peso dell’animale.”
Art. 3
L’articolo 4, comma 1, dopo le parole “dall'entrata in vigore della presente legge” sono inserite le parole “ed entro 60 giorni dalle eventuali modifiche e integrazioni,”.
Art. 4
L’articolo 14 è modificato come segue:
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1000 euro.