n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 – Società Agricola SIDA S.R.L. - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Pietro in Cerro (PC) ad uso irrigazione agricola - Proc. PC06A0042, SINADOC 10855/2019 (Determina n. 2664 del 10/6/2020)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina

1. di assentire a Società Agricola Sida S.r.l., C.F. 00446050171, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC06A0042, ai sensi dell’art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 26;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 274.209; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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