n. 243 del 14.11.2012 (Parte Seconda)

Parziali rettifiche ed integrazioni all’ordinanza n.29 del 28/8/2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” così come modificata dall’Ordinanza n. 32 del 30/08/2012, conseguenti alla firma del Protocollo tra il Ministero dell’Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012 pubblicato sulla GU del 24 ottobre 2012 ed all’approvazione del Decreto legge 174 del 10/10/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Richiamata l’ordinanza n.29 del 28/08/2012 contenente i “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”.

Richiamata l’ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012 che apporta parziali rettifiche ed integrazioni alla su citata ordinanza n.29 del 28 agosto 2012;

Richiamato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto il 4 ottobre 2012, che modifica parzialmente ed integra le condizioni, i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi per la riparazione e il ripristino di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato l’art.11 comma 1 lettera b) del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 che rinvia al su citato Protocollo d’Intesa per le diposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;

Ritenuto di dover recepire tali criteri al fine di garantire l’organicità e la coerenza della normativa nazionale in materia e dei provvedimenti d’urgenza del Commissario delegato;

Sentito il Comitato Istituzionale nella seduta del 6 novembre 2012 ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Visto l’art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente Ordinanza per garantire l’attuazione dei processi di cui alle Ordinanze 29 e 32 che con la presente si modificano, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340. 

DISPONE  

Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate, di introdurre le sotto elencate parziali modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 così come modificata dall’ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012: 

1. Di inserire, al quinto capoverso delle premesse, dopo le parole “con DGR n. 879” le parole “e le successive integrazioni apportate dalla DGR n. 1417 dell’1 ottobre 2012”; 

2. di inserire, all’art. 1, dopo le parole “condizioni di cui all’art. 2”, la seguente frase “qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa firmato dal Ministro dell’Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012”.

3. di sostituire all’art. 2, il comma 1 con il seguente testo: 

Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del 20 maggio 2012 oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale.

4. di inserire all’art. 2, comma 3, dopo le parole contratto di locazione registrato” la seguente frase “o il comodatario, oppure quella assegnata ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo 4 ottobre 2012 di cui in premessa.”

5. di inserire, all’art. 2, dopo il comma 3, i commi 3bis e 3ter con il seguente testo: 

3bis Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevolata, è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra di risiedere nell’abitazione alla data del 20 maggio 2012.

3ter Per attività produttive si intendono quelle definite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’allegato 1 “REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ” dell’ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i.  

6. di inserire, all’art. 2, dopo il comma 4, il comma 5 con il seguente testo: 

Qualora, per lo stesso edificio o unità strutturale, siano state emesse una o più ordinanze di inagibilità con esito diverso, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo livello di danno e propone al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze al fine di pervenire ad un’unica classificazione, eventualmente supportato da tecnici esperti che operano sotto il diretto coordinamento della struttura tecnica commissariale.

7. di sostituire, l’art. 3, con il seguente testo: 

Articolo 3

(Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo pari all’80% del costo ammissibile e riconosciuto.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

  • il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile;

e

  • l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/mq più IVA, se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 mq. Per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq. il costo convenzionale si riduce a 200 euro/mq più IVA, se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 euro a mq più IVA, se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze di cui al comma 8 più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l’allegato A della delibera A.L.R. n. 279/2010 , calcolata senza la limitazione al 60%. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., nonché individuati ai sensi dell’art. A-9 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20. Gli stessi costi sono aumentati del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 142 del d.lgs n.42/2004.

2bis Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale in relazione alle superfici stabilite al comma precedente.

3. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell’intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo, qualora tale differenza sia inferiore all’80% del costo ammissibile. In tal caso il contributo ed il risarcimento assicurativo possono raggiungere anche il 100% del costo dell’intervento.

4.  Il costo dell’intervento comprende le indagini tecniche, le opere di pronto intervento, di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura dell’80%.

4-bis Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell’intervento comprende, oltre a quanto previsto al comma 4, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura dell’80%.

4-ter Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttiva in esercizio, il costo dell’intervento comprende le opere di finitura interne di cui al comma precedente, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

4-quater Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, il costo dell’intervento comprende le opere di cui ai commi 4 e 4 bis, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

5.  Le spese tecniche sono computate nel costo dell’intervento di cui al comma 2 sino ad un massimo del 10% dell’importo dei lavori ammessi a contributo.

6. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

7. I contributi sono destinati per almeno il 70% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.

8.  Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei titolari delle unità immobiliari di cui all’art. 2, comma 1, danneggiati, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a contributo.

9.  Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.

8. di sostituire, l’art. 4, con il seguente testo: 

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1.  Dalla pubblicazione dell’Ordinanza e fino al 30 marzo 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. La domanda è redatta e inoltrata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario Delegato che verrà pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. Al fine di stabilire la data di presentazione della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata accettata sulla suddetta procedura informatica.

2.  I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3.  Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

4.  Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.

5.  La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del DPR n. 445/2000, deve indicare:

  1.   i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
  2.   l’impresa incaricata di eseguire i lavori, con DURC regolare, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro, deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni
  3. l’istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito al Protocollo per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
  4. l’importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA, e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
  5. gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema Informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica se dovute a modifiche dei dati;
  6. l’eventuale stipula di polizza assicurativa per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico documentando l’importo assicurativo riconosciuto.

6.  La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell’evento sismico:

  1. gli estremi e la categoria catastali;
  2. la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell’unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l’equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
  3. la destinazione d’uso;
  4. il numero, la natura e la data dell’ordinanza comunale e se la stessa preveda un’inagibilità totale, ancorché temporanea, dell’unità immobiliare e delle eventuali pertinenze esterne;
  5. il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
  6. l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto;
  7. il numero dei componenti del nucleo familiare, eventualmente sgomberato;
  8. l’eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, di disabili con invalidità accertata non inferiore al 67% e di ultrasessantacinquenni.

7. Alla domanda deve essere allegata una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 74/2012:

  1. il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico;
  2. la descrizione del danno, anche mediante la compilazione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinanza comunale;
  3. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;
  4. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e dalle relative pertinenze esterne;
  5. il progetto degli interventi strutturali, corredato della necessaria “Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)” di cui alla DGR 1878/2011, comprensivo dei particolari costruttivi che costituisce deposito ai sensi della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19;
  6. una valutazione, effettuata in modo speditivo, della vulnerabilità dell’edificio per rilevare l’eventuale presenza di evidenti carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. In tal caso il computo metrico può contenere anche la previsione di opere finalizzate alla riduzione della vulnerabilità rilevata, ammissibili ai contributi determinati ai sensi dell’art. 3.

8. In attuazione dell’impegno assunto dagli ordini professionali nel Protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012 approvato il 25 giugno 2012 con DGR 879 e le successive integrazioni apportate dalla DGR n. 1417 dell’1 ottobre 2012, il Commissario concorderà con gli stessi sottoscrittori, ai sensi del citato protocollo, meccanismi regolativi delle modalità di svolgimento degli incarichi professionali, ivi compresi la loro entità e l’ammontare economico. 

9. Di inserire all’art. 5, dopo il comma 3, il comma 4 con il seguente testo: 

4. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l’inizio dei lavori è comunque subordinato all’autorizzazione della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l’esecuzione dei lavori decorrono dalla predetta autorizzazione.

10. di inserire, all’art. 6, il comma 4 con il seguente testo: 

4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all’art. 3, commi 4 ter o 4 quater sono tenuti, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del Protocollo del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici. Analogamente, i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive beneficiarie degli stessi contributi devono affittare o utilizzare allo stesso fine l’immobile entro due anni dalla ultimazione dei lavori.

11. di eliminare, dall’art. 7, il comma 5; 

12. di sostituire, l’Articolo 8 (Erogazione del contributo), con il seguente:

Articolo 8

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:

  1. il 40% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune tramite la procedura informatica di cui all’art. 4, comma 1 dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi;
  2. il 60% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l’importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
  • attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011 e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
  • consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
  • rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
  • documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
  • DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi;
  • esito positivo del controllo effettuato sul progetto di dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica campione;
  • dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
  • dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

2. Il Comune, entro 20 giorni dall’accettazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.

3. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. b).

3 bis Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. b), qualora:

  • il pagamento parziale o totale dei lavori ritenuti ammissibili sia già stato effettuato anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
  • l’Istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l’erogazione del contributo comporterà automaticamente l’estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.

4. L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni.

5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. b) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data sia anteriore all’entrata in vigore della presente ordinanza.

13. di sostituire, l’Articolo 9 (Interventi già iniziati), con il seguente:

Articolo 9

(Interventi già iniziati)

1. Nel caso di interventi iniziati prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell’ordinanza n. 72), le spese sostenute dal richiedente antecedentemente all’inoltro al comune della domanda di cui all’art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza stessa, purché:

  • il progetto sia stato redatto in conformità alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DL 74/2012;
  • i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all’art. 2;
  • la domanda di contributo contenga le informazioni richieste all’art. 4;
  • siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

1bis Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3,comma 5 del D.L. 74/2012 e conclusi prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell’ordinanza n. 72) nelle more dell’emanazione dell’ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione Aedes, è possibile inoltrare al comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato DL integrando la perizia asseverata con l’attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.

2.  Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento iniziato prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell’ordinanza n. 72), richiede, qualora necessario, l’integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all’art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.

3. Agli interventi iniziati prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell’ordinanza n. 72), non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all’art. 4, comma 5, lett. b).

4.  L’istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all’art. 8, comma 1, lett. b). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

5.  Qualora il richiedente abbia già eseguito, in tutto o in parte, il pagamento dei lavori e delle prestazioni tecniche relative agli interventi iniziati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, l’istituto di credito provvede ad erogare il contributo direttamente secondo quanto disposto al precedente articolo 8, comma 3bis.

15. Di sostituire, l’art. 11, con il seguente testo:

Articolo 11

(Esclusione dai contributi)

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti in totale violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale senza che sia intervenuta sanatoria.

15. di allegare alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il Testo dell’ordinanza n. 29 coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate con l’ordinanza n. 32 del 30/08/2012 e con la presente.

Tenuto conto dell’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l’attuazione dei processi di cui alle ordinanze 29 e 32, che con la presente si modificano, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 13 Novembre 2012

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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