n.146 del 09.05.2019 (Parte Seconda)

Proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione di zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini. (Articolo 19 della Legge regionale 115 febbraio 1994, n. 8 e s.s.m.e i., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") in attuazione del Piano Faunistico regionale 2018 - 2023

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

  • il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
  • il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura
  • i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
  • il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
  • il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
  • i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare:

  • l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
  • l’art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:

  • al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
  • al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Consultazione sugli atti della Regione”, il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

  • al comma 1 che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
  • al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  • al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;
  • ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:
    • la proposta di che trattasi sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
    • avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;
  • al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

Richiamato l’art. 24 della sopracitata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2369 del 21 dicembre 2016, in attuazione di quanto stabilito dal soprarichiamato art. 10, comma 2, della L.R. n. 8/1994, sono state istituite le Commissioni consultive territoriali in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, nelle com posizioni di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l’altro, che:

- le Oasi:

  1. sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
  2. sono caratterizzate dalla presenza dell’UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall’UTO 2 per il 33% e dall’UTO 3 per il 14% circa;
  3. il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
  4. dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepre e fagiano;

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

  1. sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  2. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l’85% circa del proprio territorio e dall’UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;
  3. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
  4. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiamento naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- i Centri pubblici per la riproduzione di fauna selvatica (CPubRFS):

  1. sono normativamente finalizzati per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza,
  2. la quasi totalità della superficie occupata da CPUBRFS nel contesto regionale, ricade nell’UTO 1;
  3. il contesto ambientale dei Centri è definito da un solo UTO (UTO 1 per i Centri del Mezzano (FE) e di Corpolo (RN) e UTO 2, per il Centro Pietracuta (RN);

- al punto 3 - parte seconda - recante “PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI”, stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

  • raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);
  • organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;
  • revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull’assetto esistente, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda le Oasi occorre:

  • dare particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la riperimetrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente;
  • salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l’istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale;
  • prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;
  • individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l’effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

- per quanto riguarda le ZRC occorre:

  • valutare la vocazione ambientale per le due specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all’interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepre e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all’incremento di lepre e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiamento e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell’idoneità per il fagiano, e la presenza di aree a medio-alta vocazionalità per la lepre, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all’irradiamento, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;
  • privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell’irradiamento, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione “tradizionale”, garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano;
  • prevedere programmi poliennale di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

- per quanto riguarda i CPubRFS occorre:

  • valutare la vocazione ambientale tenendo conto che andranno individuati prioritariamente in aree particolarmente vocate per la/le specie che si intendono produrre, primariamente lepre e fagiano di conseguenza le condizioni ottimali per l’istituzione di CPubRFS sussistono solo per il Comprensorio faunistico C1, preferibilmente in aree in cui siano presenti estensioni per le quali la Regione abbia disponibilità, pur potendo anche prevederne l’estensione a terreni privati, previo opportuno accordo con la conduzione;
  • preferire esclusivamente territori delimitati da confini naturali e di dimensione adeguata alle esigenze delle specie in produzione in previsione di effettuare catture delle stesse: viene fissata pertanto un’estensione minima di 700 ettari;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca protocollo NP/2019/5626 del 20 febbraio 2019, a seguito dell’approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, ha proposto l’istituzione degli istituti faunistici con finalità pubblica di seguito specificati:

- Oasi di protezione denominate:

  •  “Fiume Marecchia”, “In. Cal. - Lago azzurro” e “Molino Terra rossa”, “Fiume Conca”, “San Leo”, “Torriana e Montebello”;

- Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate:

  • “Borgonuovo”, “Casteldelci”, “Cavallino”, “Consorziale”, “Coriano”, “Levata”, “Monte Scabello”, “Montelupo”, “Padulli”, “Pietracuta”, “Pugliano”, “Santa Maria di Antico”, “Talamello”, “Covignano”, “Pian dei Venti”, “Ponte Santa Maria Maddalena”, “Raibano di Sopra” e “San Rocco”,“Novafeltria”, “San Martino in XX” e “Verucchio”;

Dato atto che le suddette Oasi e ZRC proposte da Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini per la maggior parte costituiscono una conferma o modifica di ambiti protetti, individuati nella precedente pianificazione provinciale, alcuni con valenze ambientali e faunistiche coincidenti con siti di interesse comunitario per i quali si prospettano norme di tutela e di fruizione, poco compatibili con l'attività venatoria;

Rilevato che, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato; pertanto la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Verificata la coerenza della proposta d’istituzione degli istituti faunistici con finalità pubblica pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini alle indicazioni espresse in materia dal vigente PFVR;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’istituzione delle Oasi di protezione e delle ZRC nel territorio di Rimini come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Rilevato che tutte le aree non ricomprese nel presente atto sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto infine di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 1 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna, reperibili al seguente percorso (E-R>Agricoltura e pesca>Gestione della fauna e caccia>Temi>Attività di pianificazione>Approfondimenti pianificazione faunistica>Istituti faunistici>Istituti faunistici>Protezione della fauna);

Ritenuto, altresì, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette di cui al precedente paragrafo, lett. a);

Dato atto che il già menzionato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza dei suddetti istituti faunistici, al fine di ridurre le eventuali opposizioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati, stabilendo che il vincolo di protezione delle zone in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione, a far tempo dalla stagione venatoria 2019-2020, delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio della provincia di Rimini, descritte e rappresentate nell’Allegato 1 della presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le aree non ricomprese nel presente provvedimento sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all’Allegato 1 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna, reperibili al seguente percorso (E-R>Agricoltura e pesca>Gestione della fauna e caccia>Temi>Attività di pianificazione>Approfondimenti pianificazione faunistica>Istituti faunistici>Istituti faunistici>Protezione della fauna);

5. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per l’istituzione delle zone protette indicate al precedente punto 2);

6. di stabilire che al termine delle fasi di notifica e di istruttoria di cui al precedente punto 5) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette di che trattasi, quanto segue:

- i modi e i tempi dell’avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;

7. di definire inoltre che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

8. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina