n.96 del 28.03.2024 (Parte Seconda)

Approvazione Programma operativo regionale triennale 2024-2026 da attuare in regime di aiuti de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici delle razze bovine autoctone da carne e a duplice attitudine

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  • la Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale;
  • la salvaguardia delle razze autoctone ha tra i propri presupposti la riduzione della consanguineità attraverso l’introduzione nelle aziende di riproduttori selezionati;
  • negli ultimi anni la redditività delle imprese agricole emiliano-romagnole ad indirizzo zootecnico ha subito una consistente erosione a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un forte incremento dei costi di produzione. In particolare, il fenomeno risulta particolarmente evidente nel settore dell’allevamento bovino da carne e a duplice attitudine, caratterizzato da un numero molto elevato di piccoli allevamenti distribuiti prettamente in zone collinari e montane, comparto che, oltre a rivestire una rilevante importanza in termini socio-economici e produttivi in zone in via di spopolamento, costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale in quanto inserito in circuito produttivo a denominazione d’origine tutelata;

Visto il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e successive modifiche, che prevede:

  • l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l'erogazione di un importo di euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una “impresa unica” nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all’art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;
  • che gli aiuti “de minimis” siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa;
  • che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
  • che i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono, tra l’altro, che se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari cessa di applicarsi quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all’impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti;

Visto altresì il Regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

Visto inoltre il D.lgs. n. 52 dell’11 maggio 2018, avente ad oggetto “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, che abroga e sostituisce la Legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Richiamati:

  • il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
  • il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che all’art. 2 stabilisce che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche;
  • le “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” redatte dal Ministero delle Politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Vista la L.R. 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 1997 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”, ed in particolare l’art. 3, comma 2 che stabilisce che la Regione approva altresì i programmi di intervento ed i documenti attuativi, conformemente alla disciplina unionale in materia di Aiuti di Stato;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

Viste inoltre:

  • la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;
  • la L.R. 22 dicembre 2023, n. 18Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024”) ed in particolare l’art. 26 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” che dispone:
  • al comma 1, al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, autorizza la Regione a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici;
  • al comma 2, rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, delle razze da sostenere, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
  • al comma 3, per il finanziamento degli interventi di sviluppo del patrimonio zootecnico a norma del citato art. 26, commi 1 e 2, della L.R. 18/2023 - per l’esercizio finanziario 2024 una autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 a valere sul capitolo U18439 “contributi investimenti imprese razze bovine LR 18/23”, e che prevede stanziamenti di pari importo nelle annualità, 2025 e 2026;
  • la L.R. del 28 dicembre 2023, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;
  • la propria deliberazione n. 2291 del 22 dicembre 2023 recante “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’adozione di uno specifico Programma operativo regionale per le annualità 2024-2026 per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne e a duplice attitudine, per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 recante “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione.”;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • n. 474 del 27 marzo 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
  • n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera
  1.  di approvare ai sensi dell’art. 26 della L.R. 18/2023, il Programma Operativo regionale per le annualità 2024-2026 rivolto alle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne e a duplice attitudine, finalizzato alla concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici, da attuare in regime di aiuti de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
  2. di destinare al Programma di cui trattasi la somma di € 30.000,00 per ciascuna annualità (2024, 2025 e 2026), che trova copertura nell’ambito degli stanziamenti recati dal capitolo U18439 “Contributi investimenti imprese razze bovine LR 18/23”, del bilancio finanziario pluriennale 2024-2026;
  3. di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
  4. di stabilire inoltre che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma di cui trattasi, nonché eventuali modifiche ai termini fissati per le fasi procedimentali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile dell’Area settore Animale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
  5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato Qualità e Promozione provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale Emilia-Romagna Agricoltura, caccia e pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina