SUPPLEMENTO SPECIALE n. 188 del 24.05.2013

Relazione

Il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” contiene disposizioni volte al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, l’articolo 2 di tale decreto ha previsto una serie di misure volte alla riduzione dei costi della politica, che le Regioni sono tenute ad attuare con le modalità previste nel proprio ordinamento, pena gravi conseguenze economiche e politico-istituzionali.

L’adozione degli interventi regionali di adeguamento entro il 23 dicembre 2012 - ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, qualora occorra procedere a modifiche statutarie - è, infatti, ai sensi del decreto stesso, condizione per l’erogazione di una quota di contributi erariali pari all’80 per cento dei trasferimenti a favore delle Regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale). Non solo, ma il mancato adeguamento nell’ulteriore termine di novanta giorni, assegnato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003 alla Regione inadempiente, costituisce “grave violazione di legge” ai sensi dell’art. 126, comma 1, della Costituzione.

Nel nostro ordinamento regionale, assume, in particolare, rilievo di modifica statutaria - e deve essere attuata entro l’8 giugno 2013 - l’adeguamento alla disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 174/2012, che dispone l’applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ossia della previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale.

Il presente progetto di legge va ad attuare tale disposizione attraverso un unico articolo, il cui comma 1 prevede la riduzione, da dodici a dieci, del numero massimo di assessori regionali mentre il comma 2 dispone che la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla X legislatura.

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