n.172 del 13.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), relativo al progetto di "Modifiche progettuali all'impianto di trattamento rifiuti R3 in comune di Crevalcore (BO)" sito in Via del Modigliani 10. Proponente: Saltarelli S.n.c. di Saltarelli Stefano

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot.PGBO/2018/10405 del 4/5/2018, che costituisce l’Allegato 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Modifiche progettuali all'impianto di trattamento rifiuti R3 in comune di Crevalcore (BO)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) in riferimento al PAIR, essendo un’attività soggetta ad AUA, si devono applicare le prescrizioni per le emissioni diffuse (art. 10 c2) declinate nel capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 della Relazione di Piano. Sono altresì da applicare, in relazione alla criticità hot spot del PM10, le prescrizioni contenute nell’art. 20 c2 delle NTA del PAIR relative al saldo zero;

2) per quanto riguarda il rischio di alluvioni, si concorda con la necessità di mettere in atto una specifica procedura operativa di gestione del deposito esterno, che in caso di rischio di allagamento in concomitanza di eventi pluviometrici importanti, prevederà di riportare quanto più materiale possibile all’interno del capannone in modo da limitare il deposito esterno maggiormente esposto agli effetti del rischio alluvione. Tale procedura dovrà essere presentata nella documentazione per la richiesta di AUA. Per la corretta gestione dello stoccaggio esterno, dovranno essere utilizzati idonei supporti per l’appoggio a terra del materiale da evidenziare e specificare nella documentazione che sarà prodotta per la successiva autorizzazione (AUA) che dovrà essere richiesta ad ARPAE SAC;

3) per quanto riguarda l’aspetto edilizio a seguito del provvedimento regionale relativo al presente procedimento, dovrà essere richiesto al Comune idoneo titolo edilizio nel quale dovranno essere indicate tutte le modifiche all’immobile, attraverso il progetto esecutivo degli interventi edilizi, la verifica dei parametri urbanistici (in particolare della sufficiente dotazione dei parcheggi privati afferenti le attività che gravano sullo stesso subalterno catastale), il cambio di destinazione d’uso e/o fusione di unità immobiliare destinata a “deposito finiti”, recinzioni e cancellate,tale pratica dovrà essere depositata entro 60 giorni dal provvedimento regionale relativo al presente procedimento;

4) per quanto riguarda l’istanza di AUA, attualmente sospesa, essa si intenderà riattivata al momento della presentazione al SUAP Reno Galliera della documentazione tecnica aggiornata sulla base degli esiti del provvedimento regionale di verifica ambientale e della procedura edilizia di competenza comunale. La documentazione da aggiornare dovrà ricomprendere le seguenti matrici già esaminate nella presente verifica ambientale e rispondere alle prescrizioni definite nella medesima verifica:

- rifiuti (art. 216 – D.Lgs. 152/2006 e smi);

- emissioni in atmosfera;

- scarichi idrici;

- comunicazione/dichiarazione impatto acustico (L. 447/95);

5) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, i nuovi limiti da inserire nell’AUA, dovranno essere:

- concentrazioni polveri: 4,5 mg/Nmc;

- portata (invariata): 5.000 Nmc/h;

- t max funzionamento granulatore: 8 h/giorno;

6) si chiede di verificare i livelli di CVM a regime e comunque entro 1 anno dall’ottenimento dell’AUA e di inviare alla competente ARPAE i risultati analitici;

7) per quanto riguarda il rumore, a fronte dell’aumento del tempo di utilizzo del mulino e della vicinanza di edifici a destinazione residenziale, si prescrive di effettuare a regime un monitoraggio dei livelli acustici assoluti e differenziali presso il recettore più vicino, con le attività a regime e comunque entro 1 anno dall’ottenimento dell’AUA e di inviare alla competente ARPAE i risultati analitici;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Bologna;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, Saltarelli s.n.c., all’ARPAE SAC di Bologna, all’ARPAE – Sezione di Bologna, al Comune di Crevalcore, al SUAP Reno Galliera, alla Città metropolitana di Bologna, al Consorzio di Bonifica Renana e all’Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Nord;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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