n.170 del 09.06.2021 periodico (Parte Seconda)

Delibera di Giunta regionale n. 1803/2020 "Revisione dei requisiti autorizzativi delle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco d'azzardo". Disposizioni transitorie in materia di Direttore Sanitario

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 l’art. 4, comma 2, della legge 3 dicembre 1991 n. 412 stabilisce, tra le altre cose, che le istituzioni sanitarie private “devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera”. 

  • il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare:

- l’art. 1, comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; 

- l’art. 8 ter, comma 1, che stabilisce che l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate all’autorizzazione; 

- l’art. 8-quater, che disciplina l’accreditamento sanitario;

  • l’art. 1, comma 536, della legge finanziaria 145/2018 che dispone che tutte le strutture sanitarie private siano tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa;

Preso atto che il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 all’art. 35 include tra le dipendenze patologiche anche la dipendenza da gioco d’azzardo;

Richiamata la L.R. n. 22/2019 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ed in particolare:

  • l’art. 5, comma 2, che prevede espressamente che negli atti autorizzativi sia indicato il nominativo del direttore sanitario o del responsabile della struttura sanitaria ove previsto;
  • gli artt. 7 e 8 in materia di autorizzazione all’esercizio e alle procedure per il rilascio; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

  •  n. 327/2004 e successive modifiche, con cui la Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna; 
  • n. 26/2005 che approva i requisiti specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso; 
  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”; 
  • n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche;
  • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”; 
  • n. 1604/2015 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate”; 

Richiamata la propria deliberazione n. 1803/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dei requisiti autorizzativi, in particolare per quanto riguarda la figura del Direttore sanitario/Responsabile di struttura che svolge la propria attività nelle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo; 

Considerato che:

  •  la propria deliberazione n. 1803/2020 stabilisce che le strutture sanitarie in argomento devono adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione di tale atto nel BURERT e cioè entro il 22 giugno 2021; 
  • la situazione nelle residenze a ciclo continuo o diurno quali strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo, si presenta come molto differenziata anche in relazione al congruo fabbisogno di presenza orari del direttore sanitario/responsabile di struttura; 

Valutato pertanto necessario avviare un percorso di monitoraggio/confronto con le associazioni di rappresentanza degli enti gestori di tali strutture sanitarie, finalizzato a definire, in relazione alle tipologie di strutture ed alla loro dimensione, la soglia minima di presenza della figura del direttore sanitario, al fine di garantire a tutte le strutture, sia la corretta gestione sanitaria, sia il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità, dando mandato, a tal fine, alla Direzione Cura della persona, salute e welfare, di istituire un apposito tavolo tecnico. Al termine di tale percorso condiviso, a carattere sperimentale, della durata massima di 24 mesi, sulla base delle proposte elaborate dal tavolo tecnico, l’impegno orario del direttore sanitario che svolge la propria attività nelle residenze a ciclo continuo quali strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo, sarà oggetto di rivalutazione, con eventuale riconferma o modifica di quanto stabilito nella propria deliberazione n. 1803/2020, limitatamente al requisito della presenza oraria del direttore sanitario;

Ritenuto altresì necessario precisare che la delibera 1803/2020 nel suo allegato dispone che nei centri diurni psichiatrici e per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco d’azzardo non siano previsti vincoli orari di presenza del Direttore sanitario/Responsabile di struttura, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura. Si ritiene utile precisare che, al pari dei centri diurni sopracitati, tale previsione debba trovare applicazione anche per le strutture psichiatriche semiresidenziali o a ciclo diurno e per le Comunità pedagogico/terapeutiche semi residenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo. La precisazione è strettamente connessa alla considerazione che tutte le soprariportate tipologie di strutture non dispongono di posti letto;

Visti:

  •  la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, e successive modifiche;
  • la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”, e successive modifiche;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modificazioni;

Richiamati: 

  •  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
  •  la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”; 

Richiamate:

  •  la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;
  • n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
  • n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
  • n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di avviare un percorso di monitoraggio/confronto con le associazioni di rappresentanza degli enti gestori di tali strutture sanitarie, finalizzato a definire, limitatamente alle residenze a ciclo continuo quali strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo, in relazione alle tipologie di strutture ed alla loro dimensione, la soglia minima di presenza della figura del direttore sanitario/responsabile di struttura al fine di garantire a tutte le strutture, sia la corretta gestione sanitaria, sia il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità;

2. di prevedere che, al termine di tale percorso condiviso, della durata massima di 24 mesi, l’impegno orario del direttore sanitario/responsabile delle strutture elencate al punto che precede, sarà oggetto di rivalutazione, con eventuale riconferma o modifica di quanto stabilito nella propria deliberazione n. 1803/2020;

3. di dare mandato alla Direzione Cura della persona, salute e welfare di costituire un tavolo tecnico composto dalle associazioni di rappresentanza degli enti gestori e da funzionari regionali, con il compito di elaborare proposte, in relazione all’impegno orario del direttore sanitario/Responsabile di struttura, basandosi sulle esperienze di gestione emerse a seguito dell’entrata in vigore di quanto disposto dalla propria deliberazione n. 1803/2020;

4. di modificare conseguentemente il punto 4) della propria deliberazione n. 1803/2020:

  • limitatamente alle residenze a ciclo continuo o diurno quali strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo;
  • limitatamente al requisito della presenza oraria del Direttore sanitario/Responsabile di struttura; 

disponendo la sospensione del termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURERT della delibera stessa, ivi previsto per la piena applicazione del requisito relativo alla presenza oraria;

5. di precisare che al pari di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1803/2020 per i centri diurni, anche per le strutture psichiatriche semiresidenziali o a ciclo diurno e per le Comunità pedagogico/terapeutiche semi residenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo, non siano previsti vincoli orari di presenza del Direttore sanitario/Responsabile di struttura, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura;

6. di prevedere, che per tutta la durata della fase di sperimentazione le strutture sanitarie interessate dovranno comunque garantire quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 1803/2020, sia in termini di titoli posseduti sia in termini di funzioni relativamente al direttore sanitario/responsabile di struttura nel rispetto delle previsioni normative esistenti, con una presenza oraria tale da garantire la corretta gestione delle strutture;

7. di confermare la propria deliberazione n. 1803/2020 in ogni altra sua parte;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico;

9. di disporre inoltre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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