n.177 del 01.07.2013 (Parte Seconda)
Legge regionale 4/2013. Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti. Definizione delle comunicazioni annuali alla Regione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)”;
Visti in particolare gli articoli 6 e 7 della suddetta L.R. 4/2013, che, modificando l’art. 6 e introducendo l’art. 7 bis nella L.R. 12/1999, rispettivamente contengono la definizione e la disciplina dei mercatini degli hobbisti;
Dato atto che:
- ai sensi del terzo comma dell’art. 7 bis della L.R. 12/1999, “gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l’attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione”;
- ai sensi del quarto comma dell’art. 7 bis della L.R. 12/1999, “la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo”;
- ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 7 bis della L.R. 12/1999, “i Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione”;
- ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2013 “la Giunta regionale, trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella Regione Emilia-Romagna;
b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.”;
- ai sensi dell’art. 11 della L.R. 4/2013 “entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all’articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge”;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione delle caratteristiche del suddetto tesserino identificativo, delle modalità per l’ottenimento del medesimo, nonché delle comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti:
a) l’elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione;
b) l’elenco dei mercatini degli hobbisti;
c) l’elenco dei tesserini rilasciati;
Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1222 del 04 agosto 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare l’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, contenente il facsimile del tesserino identificativo che gli hobbisti devono esporre durante le manifestazioni a cui partecipano;
2) di approvare l’Allegato B), parte integrante della presente deliberazione, contenente la modulistica che gli hobbisti devono presentare ai Comuni competenti per il rilascio del tesserino, prevedendo che eventuali modifiche alla suddetta modulistica potranno essere approvate con determinazione del dirigente regionale competente;
3) di stabilire che i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, comunicano alla Regione, anche ai fini delle attività svolte nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio:
a) l’elenco degli hobbisti partecipanti a ciascuna manifestazione, con l’indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;
b) l’elenco dei mercatini degli hobbisti, con l’indicazione, per ciascuno di essi, di denominazione, ubicazione, natura dell’area di svolgimento (pubblica o privata), tipo di gestione (diretta o affidata a soggetti terzi), numero di giornate di svolgimento, numero e superficie complessive dei posteggi riservati agli hobbisti e di quelli riservati agli operatori commerciali professionali;
c) l’elenco degli hobbisti a cui è stato rilasciato il tesserino, con l’indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;
Nell’anno 2013 è richiesta la comunicazione dei soli dati di cui alla precedente lettera b), da eseguirsi entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno.
Nell’anno 2014 è richiesta la comunicazione dei dati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno.
Le comunicazioni verranno trasmesse tramite posta elettronica, ovvero altre modalità, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.
La Regione potrà inoltre richiedere di integrare le informazioni sopra indicate con altre che si rendessero opportune ai fini della relazione di cui al comma 1 dell’art. 10 della L.R. 4/2013, ovvero dell’attività dell’Osservatorio regionale del commercio;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.