n.48 del 07.03.2018 periodico (Parte Seconda)

Patti di solidarietà territoriale. Anno 2018. Definizione criteri e modalità per la distribuzione degli spazi finanziari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ed in particolare gli articoli n. 9 e 10 che disciplinano il ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali;

Considerato, in particolare, che il comma 3 del predetto articolo 10 prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione;

Vista la legge 1 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

 Dato atto che il quadro normativo prevede, al comma 466 dell’articolo 1 della Legge 1 dicembre 2016 n. 232, come elemento di concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, compresa la medesima regione, il conseguimento di un saldo non negativo di competenza tra le entrate finali, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Titoli da 1 a 5) e le spese finali (Titoli da 1 a 3);

Richiamato il comma 506 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 che prevede che alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal DPCM di cui all’articolo 10, comma 5 della legge 243 del 2012, si applicano all’esercizio al quale si riferisce la mancata intesa le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e) della richiamata legge 232/2016:

- le regioni, nell'anno successivo a quello di inadempienza non possono impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonchè al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

- nell'anno successivo a quello di inadempienza non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. È possibile comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamato il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 pubblicato sulla GU n. 59 dell’11 marzo 2017, adottato ai sensi del comma 5 dell’art. 10 della legge 243/2012;

Considerato che:

- il suddetto DPCM disciplina la redistribuzione di spazi finanziari a livello regionale e nazionale e dà avvio ad una nuova fase in materia di regionalizzazione dei vincoli di finanza pubblica, il cui obiettivo è quello di introdurre ulteriori strumenti di flessibilizzazione nella gestione ed utilizzo degli spazi finanziari disponibili;

- le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle Regioni e degli enti locali. Pertanto, gli enti locali e le Regioni che ritengano di non poter utilizzare gli spazi disponibili potranno cederli ad enti che, al contrario, dispongano di maggiori risorse e di minori spazi. L’avvio del processo a cura delle Regioni deve avvenire, per il 2018 entro il 15 febbraio 2018;

- le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere comunicate, per il 2018, entro il 31 marzo. Le Regioni definiscono l’attribuzione degli spazi disponibili e comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati entro il successivo 30 aprile;

- in caso di inerzia di Regioni e province autonome è previsto un potere sostitutivo dello Stato, che si conclude, per il 2018, con la redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 luglio;

Considerato inoltre che il decreto individua anche le priorità di assegnazione degli spazi finanziari, tanto nell’ambito delle intese regionali, che dei Patti di solidarietà nazionali:

  • comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
  • comuni istituiti, nel quinquennio precedente all’anno dell’intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1 gennaio dell’anno dell’intesa stessa;
  • enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi di cui all’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;
  • enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità della vigente normativa, completi del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa, rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;

Tenuto conto che il comma 486 bis dell’art. 1 della L. 232/2016, così come modificato dal comma 874 dell’art. 1 della L. 205/2017, introduce la possibilità per i comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, di richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni;

Considerato che le intese regionali possono comunque individuare ulteriori modalità applicative e criteri per la redistribuzione degli spazi finanziari offerti dal territorio regionale;

Ritenuto opportuno pertanto, dare attuazione alla disciplina prevista dalla normativa per l’anno 2018 in tema di Patti di solidarietà territoriale ed intese regionali, applicando quanto già stabilito dalla normativa statale e individuando ulteriori criteri per la distribuzione degli spazi finanziari a livello regionale, per favorire:

  • interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
  • i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 10.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
  • interventi di sviluppo degli investimenti prioritariamente in materia di scuola, turismo, sport riqualificazione urbana e viabilità;
  • interventi di ricostruzione a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
  • interventi a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, nel corso dell'anno 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;

Ritenuto inoltre di prevedere che una quota, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, sia riservata a supporto di particolari situazioni riferite a specifiche realtà locali. In particolare, potranno essere considerati nell’ambito di tale quota, i fabbisogni relativi a esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale per investimenti finanziati con indebitamento o con avanzo di amministrazione;

Valutata inoltre la possibilità di prevedere, accanto all’ordinaria applicazione degli istituiti descritti in premessa, un secondo percorso a carattere pattizio, al quale gli enti locali possono liberamente aderire, che prevede la volontaria cessione di una propria quota, in termini di spazi finanziari, fissata al 10%, dell’ammontare relativo alla quota annua di rimborso prestiti 2018 a medio-lungo termine (al netto di eventuali quote per estinzioni anticipate). L’adesione al suddetto Patto comporta una priorità nell’attribuzione degli spazi a favore dei comuni, delle province e della città metropolitana aderenti nonchè la previsione di quote premiali a favore degli enti cedenti e/o richiedenti, sostenute con spazi ceduti dalla Regione;

Ritenuto di prevedere la cessione di spazi di tipo verticale da parte della Regione, qualora il quadro finanziario e di bilancio lo consenta, per l’applicazione delle Intese;

Ritenuto inoltre che ai fini delle compensazioni degli spazi ceduti o acquisiti da parte degli enti locali, a seguito della proposta approvata dalla Commissione, per l’anno di applicazione 2018, si procede definendo l’arco temporale 2019–2020 e 2021, nella misura, rispettivamente del 40%, 30% e 30% per ciascuna annualità;

Dato atto del parere favorevole espresso in data 7 febbraio 2018 con nota prot. PG/2018/0085377 dal Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di applicazione dei criteri per il riparto degli spazi finanziari nell’ambito del Patto di solidarietà territoriale;

Dato atto della proposta tecnica elaborata nell’ambito della seduta del 9 febbraio 2018 dalla Commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione del Patto di solidarietà territoriale, relativamente alla declinazione dei criteri per la distribuzione agli enti locali delle disponibilità derivanti dal Patto di solidarietà territoriale;

Dato atto infine che il contenuto della presente proposta è stato condiviso con i responsabili finanziari dei comuni, delle province e della città metropolitana del territorio nell’incontro svoltosi a Bologna il 12 febbraio 2018;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm. per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione dirigenziale n. 7267 del 29 aprile 2016 “Conferimento incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali professional nell’ambito della Direzione generale Gestione, sviluppo e istituzioni”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare attuazione alla disciplina prevista dalla normativa vigente per l’anno 2018 in tema di Patti di solidarietà territoriale ed intese regionali;

2. di avviare l’iter delle Intese territoriali per gli investimenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, disponendo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione Portale Finanze, dell’avviso di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di applicare quanto già stabilito dalla normativa statale e di individuare ulteriori criteri per la distribuzione degli spazi finanziari a livello regionale, per favorire:

  • interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
  • i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 10.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
  • interventi di sviluppo degli investimenti prioritariamente in materia di scuola, turismo, sport riqualificazione urbana e viabilità;
  • interventi di ricostruzione a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
  • interventi a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, nel corso dell'anno 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;

4. di prevedere che una quota, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, sia riservata a supporto di particolari situazioni riferite a specifiche realtà locali. In particolare, potranno essere considerati nell’ambito di tale quota, i fabbisogni relativi ad esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale, per investimenti finanziati con indebitamento o con avanzo di amministrazione;

5. di prevedere la possibilità per i comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, di richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni, così come stabilito dal comma 486 bis della L. 232/2016 introdotto dal comma 874 dell’art. 1 della L. 205/2017;

6. di prevedere, nell’ambito dell’Intesa, accanto alla ordinaria applicazione degli istituiti descritti in premessa, un secondo percorso a carattere pattizio, al quale gli enti locali possono liberamente aderire, che prevede la volontaria cessione di una propria quota, in termini di spazi finanziari, fissata al 10% dell’ammontare relativo alla quota annua di rimborso prestiti 2018 a medio-lungo termine (al netto di eventuali quote per estinzioni anticipate). L’adesione al suddetto Patto comporta una priorità nell’attribuzione degli spazi a favore dei comuni, delle province e della città metropolitana aderenti nonchè la previsione di quote premiali a favore degli enti cedenti e/o richiedenti, sostenute con spazi ceduti dalla Regione;

7. di prevedere la cessione di spazi di tipo verticale da parte della Regione, qualora il quadro finanziario e di bilancio lo consenta, per l’applicazione delle Intese;

8. di stabilire che ai fini delle compensazioni degli spazi ceduti o acquisiti da parte degli enti locali, per l’anno di applicazione 2018, si procederà definendo l’arco temporale 2019-2020 e 2021, nella misura, rispettivamente, del 40%, 30% e 30% per ciascuna annualità;

9. di stabilire, secondo quanto previsto dal comma 486 dell’art. 1 della L. 232/2016, che gli enti locali non possano richiedere spazi per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508 della Legge di bilancio 2017, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

10. di stabilire il termine del 31 marzo 2018 per la presentazione delle richieste e delle cessioni di spazi finanziari da parte dei comuni, delle province, della città metropolitana;

11. di dare atto che, entro il 30 aprile, si procederà alla distribuzione degli spazi finanziari, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;

12. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie Locali, affinché possa essere garantita la massima pubblicità del medesimo;

13. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell’Assemblea Legislativa;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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