n.272 del 14.09.2022 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda Agricola Casabella di Buzzini S.S. Società Agricola. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza (PC), località Casa Bella, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico, allevamento bovini) - Proc. PC20A0062 – SINADOC 32198/2020
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’Azienda Agricola Casabella di Buzzini S.S. Società Agricola (C. F. e P.I.V.A. 01179220338), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC20A0062, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico, allevamento bovini);
- portata massima di esercizio pari a l/s 8;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12.350; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)