n.110 del 26.04.2018 (Parte Prima)

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Tommaso Foti. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Giancarlo Tagliaferri

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: Il consigliere Tommaso Foti (con nota prot. n. 24903 del 17 aprile 2018) ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa.

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.

... omissis...

(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Tommaso Foti).

PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.

Dò atto che dal verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Piacenza, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, anno 2014, risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno Fratelli d’Italia e per il quale fu eletto il consigliere Tommaso Foti, il signor Giancarlo Tagliaferri.

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Tommaso Foti, il signor Giancarlo Tagliaferri.

(Entra il consigliere Tagliaferri)

… omissis …

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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