n.156 del 16.08.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s. m. - Conformità della variante al Piano dell'arenile del comune di Riccione in attuazione delle direttive per l'esercizio delle funzioni sulla gestione del demanio marittimo di cui delibera di Consiglio regionale n. 468/2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 sono state approvate le Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui all'art. 2 comma 2 della suddetta legge;

- le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;

- il paragrafo 6.1.3 del Capo VI della sopracitata delibera consiliare prevede che il Piano dell’arenile di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso, contestualmente al deposito presso la Segreteria del Comune, alla Regione ai fini della valutazione in ordine alla conformità dello stesso alle Direttive regionali;

- sono sottoposte alle medesime modalità di verifica anche eventuali successive varianti dei Piani già approvati;

- la valutazione di conformità è espressa con parere vincolante reso dalla Giunta regionale, nei termini previsti per l'espressione delle osservazioni, sentita una apposita Commissione nominata con atto del Direttore generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo che ne definisce altresì la composizione e le modalità di funzionamento e presieduta dal Responsabile del Servizio Turismo e Qualità aree turistiche;

- con determinazione del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 594 del 24 gennaio 2007 si è provveduto al rinnovo della nomina dei componenti della Commissione;

- con determinazione del Direttore generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 7899 del 17 luglio 2009 si è provveduto alla modifica della composizione della Commissione di cui sopra;

Vista la variante al Piano dell’Arenile di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 33 del 19/052011 trasmessa dal Comune di Riccione (RN) con nota PG 21879 del 14.6.2011 dai nostri uffici acquisita il 22.6.2011 conPG 153050 e successivamente integrata con nota PG 22762 de 20/6/2011 dai nostri uffici acquisita il 23.06 2011 con PG 153927 in adempimento alla delibera di Consiglio regionale 468/03;

Constatato che:

la suddetta variante al Piano è stata adottata e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali;

il Piano vigente disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero territorio comunale destinati ad attività turistico-ricreative;

Visto il verbale della seduta della Commissione di cui sopra riunitasi in data 29 Maggio 2012, conservato agli atti del Servizio Commercio Turismo e Qualità aree turistiche;

Dato atto che la suddetta Commissione nella seduta del 29 maggio 2012 ha espresso valutazione favorevole di conformità alla citata variante al Piano dell'arenile del Comune di Riccione in attuazione delle Direttive di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 468/2003 con le prescrizioni di seguito elencate:

Per quanto attiene la procedura VAS:

di prendere atto di quanto disposto dalla Provincia di Rimini con la delibera di Giunta n. 6 del 18/01/2012 inerente la procedura VAS in cui dispone che il Comune nell’atto di approvazione della variante al Piano in oggetto dovrà tener conto di quanto espresso nella citata delibera provinciale e dovrà recepire le relative prescrizioni

.

Per quanto attiene la Difesa della Costa:

1) per quanto riguarda la possibilità di arretramento delle strutture adibite a bar, anche alla luce dei contenuti delle Vs. Note PG/2011/230741 del 26/09/2011 e PG/2011/267064 del 3/11/2011, (di cui mi ha consegnato copia il Servizio Commercio Turismo e Qualità aree Turistiche, che le ha ricevute per conoscenza), in particolare quando gli spostamenti restano di lunghezza non significativa, si permetterebbe di ricostruire nella stessa area; tale distinzione verrebbe normata distinguendo per le diverse zone con diverse caratteristiche dell'arenile comunale come segue:

"È possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell’arenile comunale così individuate:

- dalla zona bagno n. 52 (Piazzale S. Martino) alla zona bagno n. 77 (Piazzale Roma);

- dalla zona bagno n. 91 (subito a nord del porto canale) alla zona bagno n. 153 (confine con Comune di Rimini/Foce Marano);

in queste zone si applica l'emendamento, evidenziato in verde a pag. 15 delle Norme tecniche di attuazione - testo coordinato, così modificato:

"nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità previste dal presente Piano, sulle proprie aree già in concessione.""

2) al fine di diminuire la vulnerabilità nel tempo delle strutture turistico-balneari all'ingressione marina, si consiglia in generale, in caso di demolizione/ricostruzione delle cabine, di innalzare la quota di "Piano terra" di qualche decimetro sopra l'attuale quota di spiaggia, (ad es: per un massimo di 0,30 m in attesa di più precise indicazioni che potranno scaturire dalle analisi in corso di elaborazione in applicazione del DLgs 49 del 23/2/2010, di recepimento direttiva alluvioni 2007/60/CE).

Da tale nuova quota, più alta dell'attuale quota della spiaggia, si andrebbe poi a raccordarsi dolcemente col resto dell'arenile circostante.

Per quanto attiene gli interessi Demaniali Marittimi dal punto di vista turistico ricreativo e portuale

Pag. 1 nuove NTA allegato D punto 1 Definizione Campo d’applicazione, validità - togliere la frase “ e negli interventi di carattere puramente gestionale” perché non attinente con l’obbiettivo strategico de piano;

Pag. 3 nuove NTA allegato D punto 5 Aree Polifunzionali - richiamare esplicitamente l’Ord. Regionale n. 2/2004 di cui alla determina dirigenziale n. 6148 del 7/5/2004 nel testo vigente;

Pag. 14 nuove NTA allegato D Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di carattere gestionale- nel titolo sostituire “ gestionale” con “generali”;

Pag. 15 nuove NTA allegato D punto 16 sostituire l’intestazione del punto con la seguente intestazione: “Criteri e indirizzi da utilizzare per affidamento in gestione della C.D.M”;

Nelle NTA Testo Coordinato elaborato n. 2 art. 6 togliere il penultimo comma;

Preso atto:

dell’avvenuta pubblicazione il 9 agosto 2011 all’Albo pretorio del Comune di Riccione della Variante oggetto dell’esame odierno;

della delibera n. 6 del 18 gennaio 2012 della Provincia di Rimini che approva l’istruttoria VAS inerente la variante oggetto dell’esame odierno;

Dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Commercio Turismo e Qualità aree turistiche, sulla base della documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07 e s. m.” e ss.mm.;

- n. 10 del 10 gennaio 2011 “Approvazione di atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione di atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale” ( decorrenza 1/8/2011);

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

:

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto e approvare il verbale della Commissione del 29 maggio 2012 in conformità a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali in premessa richiamate;

2) di prendere atto dell’espressione del parere favorevole dei componenti della sopra richiamata Commissione in ordine alla conformità della variante al Piano dell’arenile del Comune di Riccione alle Direttive di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468, subordinato al recepimento delle prescrizioni di seguito elencate:

Per quanto attiene la procedura VAS:

di prendere atto di quanto disposto dalla Provincia di Rimini con la delibera di Giunta n. 6 del 18/01/2012 inerente la procedura VAS in cui dispone che il Comune nell’atto di approvazione della variante al Piano in oggetto dovrà tener conto di quanto espresso nella citata delibera provinciale e dovrà recepire le relative prescrizioni

Per quanto attiene la Difesa della Costa:

1) per quanto riguarda la possibilità di arretramento delle strutture adibite a bar, anche alla luce dei contenuti delle Vs. Note PG/2011/230741 del 26/09/2011 e PG/2011/267064 del 3/11/2011, (di cui mi ha consegnato copia il Servizio Commercio Turismo e Qualità aree turistiche, che le ha ricevute per conoscenza), in particolare quando gli spostamenti restano di lunghezza non significativa, si permetterebbe di ricostruire nella stessa area; tale distinzione verrebbe normata distinguendo per le diverse zone con diverse caratteristiche dell'arenile comunale come segue:

"È possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'arenile comunale così individuate:

- dalla zona bagno n. 52 (Piazzale S. Martino) alla zona bagno n. 77 (Piazzale Roma);

- dalla zona bagno n. 91 (subito a nord del porto canale) alla zona bagno n. 153 (confine con Comune di Rimini/Foce Marano);

in queste zone si applica l'emendamento, evidenziato in verde a pag. 15 delle Norme tecniche di attuazione - testo coordinato, così modificato:

"nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità previste dal presente Piano, sulle proprie aree già in concessione.""

2) al fine di diminuire la vulnerabilità nel tempo delle strutture turistico-balneari all'ingressione marina, si consiglia in generale, in caso di demolizione/ricostruzione delle cabine, di innalzare la quota di "Piano terra" di qualche decimetro sopra l'attuale quota di spiaggia, (ad es: per un massimo di 0,30 m in attesa di più precise indicazioni che potranno scaturire dalle analisi in corso di elaborazione in applicazione del DLgs n. 49 del 23/2/2010, di recepimento direttiva alluvioni 2007/60/CE).

Da tale nuova quota, più alta dell'attuale quota della spiaggia, si andrebbe poi a raccordarsi dolcemente col resto dell'arenile circostante.

Per quanto attiene gli interessi demaniali marittimi dal punto di vista turistico ricreativo e portuale:

Pag. 1 nuove NTA allegato D punto 1 Definizione Campo d’applicazione, validità - togliere la frase “ e negli interventi di carattere puramente gestionale” perché non attinente con l’obbiettivo strategico de piano;

Pag. 3 nuove NTA allegato D punto 5 Aree Polifunzionali – richiamare esplicitamente l’Ord. regionale n. 2/2004 di cui alla Determina dirigenziale n.6148 del 7/05/2004 nel testo vigente;

Pag. 14 nuove NTA allegato D Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di carattere gestionale- nel titolo sostituire “ gestionale” con “ generali”;

Pag. 15 nuove NTA allegato D punto 16 sostituire l’intestazione del punto con la seguente intestazione: “ Criteri e indirizzi da utilizzare per affidamento in gestione della C.D.M”;

Nelle NTA Testo Coordinato elaborato n. 2 art. 6 togliere il penultimo comma;

3) di disporre che, come previsto al punto 6.1.5. delle citate Direttive, il Piano dell’Arenile completo dell’avvenuto recepimento delle osservazioni vincolanti e degli eventuali allegati tecnici modificati in conformità al medesimo parere siano approvati dagli organi competenti comunali e trasmessi alla Regione completi di copia conforme della delibera dell’organo comunale entro i successivi 30 giorni;

4) di ribadire che, come previsto dal punto 6.1.4 del Capo VI delle Direttive, eventuali successive varianti dovranno essere sottoposte alla verifica di conformità della Regione;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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