n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Centro Medico San Michele di Bologna e presa d'atto variazione di ragione sociale - ora in capo alla società Centro Medico San Michele Srl

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione del Legale rappresentante e della ragione sociale della Società titolare (da Centro Medico San Michele snc a Centro Medico San Michele srl) della struttura denominata Poliambulatorio Privato Centro Medico San Michele, sita in Bologna, Piazza S. Michele 2, accreditata con proprio atto n. 16594 del 29/12/2008;

2. di concedere al Poliambulatorio Privato Centro Medico San Michele, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

  • Cardiologia;
  • Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Ortopedia (Ortopedia e traumatologia) con prestazione terapeutica;
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

3. l’accreditamento concesso decorre dal 29.12.2012, data di scadenza della determinazione n. 16594 del 29/12/2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

4. di dare atto che il rinnovo dell’accreditamento concesso è subordinato all’esito dei controlli antimafia attualmente in corso e pertanto, in caso di esito negativo, l’accreditamento verrà revocato;

5. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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