n.62 del 13.03.2013 periodico (Parte Seconda)

Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in Acustica Ambientale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998,”Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
  • la legge regionale, 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema regionale e locale";
  • la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1203 del 2002 “Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale”;
  • n. 581 del 2009 “Approvazione di nuove qualifiche professionali e relativi standard formativi, ai sensi della delibera G.R. 2166/2005”;
  • n. 105 del 2010, “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/2/2005, n. 265”;
  • n. 1372 del 2010 “Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche”;
  • n. 1502 del 24 ottobre 2011 “Revisione e aggiornamento della qualifica di Tecnico in acustica ambientale”;

 Considerato:

  • che ai sensi dell’art. 2, comma 6 e comma 7 della Legge n. 447/95 i requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) consistono nel possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico e nell’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale per due anni per i laureati e per quattro anni per i diplomati;
  • che l’art. 2, comma 4 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, per attività nel campo dell’acustica, individua in via indicativa l’avere svolto prestazioni relative ad almeno uno dei seguenti interventi:

1. misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;

2. proposte di zonizzazione acustica;

3. redazioni di piani di risanamento;

  • che ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, le altre attività in campo acustico non rientranti nell’acustica ambientale hanno comunque valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del requisito;
  • che l’art. 4 del D.P.C.M. 31 marzo 1998 equipara l’attività svolta dall’interessato, in collaborazione con i soggetti indicati nella norma, con quella svolta nel campo dell’acustica ambientale, al fine di consentire il completamento del periodo di attività necessario ai fini del riconoscimento della qualificazione di tecnico competente;

Considerato che l’art. 124 della legge regionale n. 3 del 1999 ha delegato alle Province le funzioni di cui al comma 7 dell’art. 2 della legge n. 447/95;

Ritenuto

  • che le competenze necessarie all’esercizio dell’attività professionale, oltre a quanto previsto dalla legge n. 447/95 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998, possano essere acquisite anche attraverso attività formative;
  • che allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale possa essere equiparata la frequenza ed il superamento con profitto di specifici corsi di formazione professionale, nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica ed in particolare nell’acustica ambientale;
  • che la non occasionalità dell’attività svolta e la sua durata ai fini della maturazione del requisito temporale posto dalla legge sia da valutarsi tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative allo svolgimento del corso di formazione;
  • che, conseguentemente, la Giunta regionale ha equiparato, con deliberazione n. 1203 del 2002, ai fini del riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, la frequenza e il superamento con profitto di corsi universitari di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post diploma per "Tecnici acustici" allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale;

Dato atto dell’accresciuto grado di complessità tecnico-scientifica della materia trattata dalla figura professionale del TCAA con riferimento, in particolare, all’elaborazione delle mappature acustiche e dei piani d’azione ovvero agli adempimenti relativi alle recenti norme UNI sulla classificazione acustica degli edifici;

Considerato che i suddetti adempimenti richiedono vaste e complesse competenze specialistiche e studi previsionali con calcoli e analisi approfondite;

Constatato che la DGR n. 1203 del 2002 non è adeguata sulle indicazioni delle conoscenze e competenze che definiscono gli obiettivi dei corsi di formazione ai fini del riconoscimento del TCAA;

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere ad una più puntuale definizione dei contenuti generali dei corsi di formazione ritenuti utili ai fini del riconoscimento della figura professionale di TCAA con l’indicazione delle conoscenze e capacità che devono costituire gli obiettivi del corso, definendo un adeguato monte-ore formativo comprensivo di una quota minima di formazione pratica e con la previsione della verifica finale;

Considerato, inoltre, che non è possibile differenziare i percorsi didattici in funzione del titolo di studio e che la peculiarità del percorso di formazione del TCAA richiede lo svolgimento di un numero di ore congruo e idoneo ad acquisire tutte le competenze indicate nel programma del corso;

Ritenuto quindi opportuno

  • fornire, in parte allegata, i contenuti generali per i corsi di perfezionamento idonei ai fini del riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
  • equiparare, ai fini del riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, la frequenza ed il superamento con profitto di un corso universitario di formazione della durata minima di 300 ore, organizzato secondo i contenuti di cui all’allegato 1, allo svolgimento di attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale per la durata richiesta dall’articolo 2, comma 7 della legge n. 447/1995 e di stabilire che sia riconosciuta una riduzione della durata delle ore di didattica ai laureati in specifici indirizzi, in funzione degli insegnamenti di acustica applicata presenti nei loro piani di studio, ferma restando la quota di ore formative riservate allo stage;
  • fare cessare l’efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 1203 del 2002 a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione;

Dato atto che è stata istituita la qualifica professionale regionale di Tecnico in acustica ambientale con deliberazione di Giunta n. 581 del 2009, successivamente superata dalla deliberazione n. 1372 del 2010 e, in seguito, rivista con deliberazione n. 1502 del 2011 per il conseguimento della quale non sono previsti particolari titoli di studio;

Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 105 del 2010 è stato aggiornato il sistema degli “standard formativi essenziali” per i corsi, al termine dei quali è previsto il conseguimento della qualifica regionale di tecnico in acustica ambientale;

Considerato che a seguito dei suddetti aggiornamenti le caratteristiche formative e la durata dei corsi, finalizzati al conseguimento della qualifica regionale di tecnico in acustica ambientale, sono da ritenersi equivalenti a quelli previsti e disciplinati dalla presente deliberazione;

Ritenuto quindi che il possesso della qualifica professionale regionale di Tecnico in acustica ambientale di cui alla deliberazione n. 1502 del 2011, attestata dal relativo certificato, soddisfi i requisiti dello svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell’acustica per la durata richiesta dall’articolo 2, comma 7 della legge n. 447/1995, fatto salvo il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio previsti dalle norme vigenti;

Considerato che ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 15 del 2001 l'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna Provincia deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;

Ritenuto quindi opportuno stabilire che le Province trasmettano, con cadenza semestrale (entro maggio ed entro novembre), alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico, l’elenco dei nominativi dei Tecnici competenti in acustica ambientale, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione;

Ritenuto inoltre di dovere fornire alle Province indicazioni e criteri per la valutazione dell’attività svolta nel campo della acustica ambientale ai fini del rilascio dell’attestato di riconoscimento di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Sentite le Università;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’ Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

deibera:

per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate,

  1. di approvare l’Allegato 1, “Contenuti generali per un corso di formazione rivolto ai tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge n. 447 del 1995”, parte integrante della presente deliberazione;
  2. di equiparare, ai fini del riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, la frequenza ed il superamento con profitto di un corso universitario di formazione della durata minima di 300 ore organizzato secondo i contenuti di cui all’Allegato 1, allo svolgimento di attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale per la durata richiesta dall’articolo 2, comma 7 della legge n. 447/1995 e di stabilire che sia riconosciuta una riduzione della durata delle ore di didattica ai laureati in specifici indirizzi, in funzione degli insegnamenti di acustica applicata presenti nei loro piani di studio, ferma restando la quota di ore formative riservate allo stage;
  3. di stabilire che il possesso della qualifica professionale regionale di Tecnico in Acustica Ambientale di cui alla deliberazione n. 1502 del 2011 attestato dal relativo certificato soddisfi i requisiti dello svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell’acustica per la durata richiesta dall’articolo 2, comma 7 della legge n. 447/1995 ai fini del riconoscimento della figura professionale di Tecnico competente in acustica ambientale, fatto salvo il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio previsti dalle norme vigenti;
  4. di fare cessare l’efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 1203/2002 a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione;
  5. di stabilire che la frequenza e il superamento dei corsi di formazione organizzati secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta n. 1203 del 2002 e avviati prima della data di pubblicazione del presente atto costituiscono requisito valido ai fini del riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
  6. di stabilire che le Province trasmettano alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico - l’elenco dei nominativi dei tecnici competenti in acustica ambientale, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione, con cadenza semestrale (a maggio e a novembre);
  7. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali delegate al rilascio dell'attestato di Tecnico Competente in Acustica Ambientale e alle Università dell’Emilia-Romagna;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
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