n.86 del 08.06.2011 periodico (Parte Seconda)
Concessione, assunzione di impegno e liquidazione contributi ai Comuni capofila per la realizzazione del Programma straordinario a favore delle famiglia. Attuazione D.A.L. 26/2010 e D.G.R. 2288/2010
IL RESPONSABILE
Viste:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e successive modificazioni;
Richiamati:
- l’art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che in sede di Conferenza Unificata, il Governo possa promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il perseguimento di obiettivi comuni;
- l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie” sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (n. 109/CU);
- la deliberazione della Assemblea legislativa regionale del 23 novembre 2010 n. 26 recante “Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della L.R 2/2003 in attuazione del piano sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 25 ottobre 2010, n. 1609)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 2288/10 “Programma annuale 2010: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 26 del 23/11/2010” ed in particolare il punto 2.4.2 “Programma straordinario a favore delle famiglie”;
Richiamata la propria determinazione 15678/10 che assegna la somma complessiva di € 5.000.000,00 ai Comuni capofila dei piani di zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all’art. 16 della L.R. 2/03, per le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di cui al “Programma straordinario a favore delle famiglie” della deliberazione dell’Assemblea legislativa 26/10 e provvede a concedere e impegnare la quota di € 3.500.000,00 riferita alle risorse regionali;
Dato atto che con la sopracitata delibera di Giunta 2288/10 stabiliva che:
- per le sole risorse statali allocate sul Cap. 57107 pari a Euro 1.500.000,00, provenienti dal Fondo per le politiche per la famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie di cui all’Intesa n. 109/CU sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, il dirigente competente avrebbe provveduto con propri atti formali, alla concessione delle risorse, all’assunzione del relativo impegno di spesa, alla contestuale liquidazione in un’unica soluzione e alla determinazione delle modalità di rendicontazione e di eventuale revoca delle risorse non utilizzate o impropriamente utilizzate, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art. 4 dell’intesa stessa;
- all’assunzione dell’impegno di spesa a carico del sopracitato capitolo, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario in cui le stesse matureranno, fermo restando i vincoli posti dalla legislazione contabile vigente;
Considerato che l’Accordo di cui all’Intesa n. 109/CU del 7 ottobre 2010 è stato sottoscritto in data 25/2/2011;
Dato atto, pertanto, di procedere con il presente atto alla concessione delle risorse statali, all’impegno e alla contestuale liquidazione in un’unica soluzione dei contributi a favore dei Comuni capofila dei piani di zona o un altro soggetto pubblico tra quelli richiamati all’art. 16 della L.R. 2/03, secondo il riparto indicato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00;
Verificata la necessaria disponibilità di cassa del pertinente capitolo di bilancio;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
Ritenuto, inoltre, che sussistano tutte le condizioni previste dall’art. 51, comma 3, della L.R. 40/01 per provvedere alla liquidazione della spesa;
Richiamate:
- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”;
- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013” ed in particolare la Tabella H;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante ”Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche”;
- le determinazioni dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
Richiamate le deliberazione della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009 e n. 1377 del 20 settembre 2010;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modificazioni;
Dato atto dei pareri allegati;
determina:
1) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di concedere ai Comuni capofila dei piani di zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all’art. 16 della L.R. 2/03, specificati nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base degli obiettivi, dei criteri e delle procedure stabilite nelle citate delibere dell’Assemblea Legislativa regionale 26/10, della Giunta regionale 2288/10 e dell’Accordo del 25/2/2011 di cui all’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (n. 109/CU), la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, parte della somma totale di Euro 5.000.000,00, di cui alla determina 15678/10, per le azioni quali:
- sostenere le famiglie con figli e i nuclei monogenitoriali sia attraverso la determinazione di agevolazioni tariffarie sia attraverso l’erogazione di contributi, in relazione al numero di figli e alla condizione economica del nucleo;
- consolidare e ampliare la platea dei destinatari degli interventi già realizzati a livello distrettuale nell’ambito del “Programma dedicato all’abbattimento dei costi per famiglie con quattro o più figli”;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.500.000,00 registrata al numero 1460 di impegno sul Capitolo 57107 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Ll. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, L. 296/06 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge dall’art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248) - Mezzi statali” afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20101, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di liquidare, a favore dei soggetti di cui al punto 1) e per gli importi indicati a fianco di ciascuno come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 in un’unica soluzione ricorrendo le condizioni di cui all’art. 51, comma 3 della L.R. 40/01, dando atto che si provvederà, alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento ai sensi dell’art. 52 della medesima L.R. 40/01;
4) di stabilire che i soggetti beneficiari dovranno far pervenire al Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna la scheda di “Monitoraggio e rendicontazione programma straordinario a favore delle famiglie” di cui all’Allegato 2) e secondo le scadenze indicate al punto 5) del dispositivo della determina 15678/10 parte integrante e sostanziale della stessa, attestante l’avvenuta attuazione delle iniziative svolte e la rendicontazione delle spese sostenute;
5) di stabilire, inoltre che, qualora la rendicontazione, evidenzi la mancata realizzazione delle azioni sopra descritte da parte degli ambiti distrettuali, la Regione si riserva di operare un ridimensionamento ed eventuale revoca delle risorse;
6) di dare atto che per quanto non espressamente previsto con il presente provvedimento si rinvia alla delibera dell’Assemblea Legislativa regionale 23 novembre 2010 n. 26, alla delibera di Giunta regionale n. 2288 del 27 dicembre 2010 sopracitate e alla determina 15678/10;
7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Servizio
Maura Forni