SUPPLEMENTO SPECIALE N.34 DEL 14.05.2015
Relazione
Il presente progetto di legge detta importanti ed urgenti disposizioni di modificadella disciplina regionale in materia di commercioin particolari ambiti, che riguardano:
- la distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- il commercio su aree pubbliche;
- il commercio in forma hobbistica;
- il commercio in sede fissa;
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La finalità è quella di semplificare e rendere più certi i procedimenti ivi previsti, di cui nel testo normativo si dispone la parziale riforma. Finalità di semplificazione sono perseguite, in particolare, nella disposizione che detta la disciplina transitoria per i casi di sospensione delle attività degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, mentre la finalitàdi conferire maggiore certezza ai procedimenti è perseguita con le nuove disposizioni in materia di revoca dei titoli abilitativi per il commercio su aree pubbliche ed in materia di esercizio del commercio in forma hobbistica. La medesima finalità è perseguita con le nuove disposizioni in materia di vendita esclusiva di merci ingombranti ed in quelle previste in materia di requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari.
L’art. 1 enuncia, riassumendo, le finalità del progetto di legge sopra enunciate.
L’art. 2 riguarda la distribuzione di carburanti per autotrazione.
Esso integra le previsioni già contenute nell’art. 28 della legge regionale 17/2014, relative alla possibilità di sospendere l’attività, a determinate condizioni, per uno o al massimo due anni, ed alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio nel caso in cui l’attività non venga riavviata allo scadere dei termini previsti.
L’art. 2, infatti, introducendo l’art. 28-bis della legge regionale 17/2014, disciplina:
- la possibilità di continuare la sospensione fino al 18 luglio 2015 o, a determinate condizioni, fino al 18 luglio 2016, per gli impianti che alla data dell’entrata in vigore del citato art. 28 (19 luglio 2014) avevano già sospeso l’attività (commi 1 e 2);
- la decadenza dell’autorizzazione e obbligo della remissione in pristino a carico del titolare dell’impianto nei casi in cui:
- l’attività non venga riavviata decorsi i termini sopra indicati (comma 3 lett. a) e b));
- qualora l’impianto fosse attivo il 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione al comune di cui al comma 1 dello stesso art. 28 (comma 3 lett. c)).
L’art. 3 riguarda la disciplina del commercio su aree pubbliche e del commercio in forma hobbistica.
Il comma 1, che interviene in materia di commercio su aree pubbliche, introduce una disposizione volta a garantire che i titoli abilitativi (SCIA e/o autorizzazioni) revocati siano tolti dalla disponibilità del titolare e riposti a quella del comune che ha adottato il provvedimento di revoca, onde evitare che un titolo revocato venga utilizzato illegittimamente. Il ritiro può essere eseguito sia dagli uffici comunali che, ad esempio, si vedano presentare i suddetti documenti in caso di reintestazione, volturazione, o altre operazioni sugli stessi, sia dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle norme in materia di commercio.
Il comma 2 interviene, invece, sulla normativa regionale in materia di hobbisti, prevedendo, in particolare, che i diritti di istruttoria, ora pari a euro 200,00, siano dovuti non più al momento del rilascio del tesserino, bensì nella misura di euro 20,00 per ogni singola vidimazione, ossia al momento dell’effettiva partecipazione dell’hobbista ad un mercatino, ferma restando la validità del tesserino per un massimo 10 volte. Vengono inoltre definiti la durata annuale del tesserino ed i casi in cui non si applicano le norme previste per gli hobbisti: le manifestazioni riservate ai minorenni, le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, se prive di finalità prevalentemente commerciale, e le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d’epoca, che non si svolgano più di una volta all’anno.
L’art. 4 interviene sempre in materia di commercio su aree pubbliche, con riferimento specifico alla validità dei titoli abilitativi in relazione alla regolarità contributiva del titolare.
Esso infatti, al pari del comma 1 dell’art. 3, introduce una disposizione che garantisce che i titoli abilitativi (SCIA e/o autorizzazioni) sospesi o revocati siano tolti dalla disponibilità del titolare e riposti a quella del comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca, onde evitare che un titolo non più valido venga utilizzato illegittimamente. Il ritiro può essere eseguito sia dagli uffici comunali che dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle norme in materia di commercio. In caso di sospensione dei titoli abilitativi è comunque prevista la restituzione degli stessi al venir meno delle circostanze determinanti la sospensione stessa, come ad esempio a seguito di presentazione da parte del titolare di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’intervenuta regolarità contributiva.
L’art. 5 riguarda la disciplina del commercio in sede fissa.
Il comma 1 precisa meglio le disposizioni applicabili nei casi di violazione dell’art. 19-bis della legge regionale 14/1999 in materia di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Il comma 2 ha invece come finalità quella di riportare in una norma di legge una disposizione già vigente a livello amministrativo, in materia di vendita esclusiva di merci ingombranti. La scelta si rende opportuna al fine di dare certezza ai beneficiari dei provvedimenti sulla correttezza dell'iter amministrativo. La disciplina concerne il calcolo della superficie di vendita, sia ai fini autorizzativi, sia con riferimento al calcolo degli standard urbanistici (parcheggi pertinenziali) degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita.
La disciplina speciale dettata per questa particolare tipologia di esercizi prevede che la superficie di vendita degli stessi sia computata in misura ridotta, ed in particolare:
- se l’esercizio non supera le dimensioni di una media struttura, la superficie di vendita è considerata pari a 1/10 (al massimo 150 o 250 mq);
- se l’esercizio supera le dimensioni di una media struttura, fino alle dimensioni della media la sua superficie è calcolata pari a 1/10, per la restante parte pari a 1/4.
La riduzione trova la sua giustificazione nell’esigenza di tutelare quegli esercizi commerciali appartenenti al settore non alimentare che per la specialità delle merci trattate richiedono grandi superfici di vendita a fronte di un flusso di utenza contenuto.
Ciò significa che tali esercizi, se paragonati all’effettiva dimensione della loro superficie di vendita, risulterebbero sproporzionati rispetto al carico urbanistico (accessibilità all’area d’insediamento della struttura e parcheggi pertinenziali) derivante da una modesta movimentazione di clientela.
Al comma 3 vengono elencati i prodotti ritenuti merci ingombranti.
Il comma 4 stabilisce che le violazioni della suddetta norma comportano l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 7 dell’art. 22 del decreto legislativo 114/1998.
L’art. 6 tratta dei requisiti professionali richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari.
L'art. 47 della legge regionale 7/2014 (legge comunitaria regionale per il 2014) ha riscritto l’art. 6 della legge regionale 14/2003 sulla disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Si ritiene ora opportuno estendere all’attività di somministrazione la validità dei requisiti professionali richiesti per la vendita di generi alimentari (titolo di studio, corso di formazione oppure pratica professionale), perché vi sia coincidenza con quelli previsti dall’art. 71 del decreto legislativo 59/2010.
Inoltre, in analogia con il principio sopra descritto, viene estesa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche l’efficacia dell’iscrizione al REC per la vendita dei generi alimentari.
L’iscrizione al REC per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la gestione di impresa turistica era già stata individuata come requisito valido per la somministrazione dall’art. 3 della legge regionale 6/2007 (disposizioni in materia di distribuzione commerciale).