n.118 del 27.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Verifica accreditamento termale - Stabilimento Castel San Pietro Terme

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:

  • i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, che prevedono, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
  • la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:

  • DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
  • Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
  • DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n. 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;
  • DGR n. 1110/2014 del 14 luglio 2014 avente per oggetto: “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali ai sensi dell’art.1, comma 796, lettera T) Legge n. 296/2006”;
  • DGR n. 589 del 23 aprile 2018 avente per oggetto: ”Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali: Aggiornamento della Delibera di Giunta Regionale n. 1110/2014”, con la quale si stabilisce il passaggio di competenze dalla Giunta regionale alla Direzione Generale “Cura della persona, salute e welfare” relativamente all’adozione di atti di accreditamento delle Aziende termali”.
  • Dgr n. 917 del 21 giugno 2021 avente per oggetto: “Applicazione delibera di giunta regionale n. 638/1997: monitoraggio stabilimenti termali accreditati nella regione emilia-romagna”, con la quale si stabilisce di procedere ad un monitoraggio degli stabilimenti accreditati che non hanno mai richiesto ampliamenti e non sono stati quindi oggetto di ulteriori verifiche successivamente al Decreto assessorile del primo accreditamento, al fine di verificare se i requisiti previsti nella propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 sono ancora presenti negli stabilimenti stessi.

Richiamato, inoltre, il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione n. 638/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;

Tenuto conto che con determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/01/2020, si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;

Preso atto che lo Stabilimento termale “Terme di Castel San Pietro”, sito in viale delle Terme, 1113 – Castel San Pietro (Bo), risulta accreditato con Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 02/1999 per le seguenti prestazioni termali e relativo livello attribuito:

Codice


prestazioni

termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

 

Decreto Assessore alla Sanità n. 41/2005

Livello

 


attribuito

89.90.1

Fanghi con bagni

1S

89.90.2

Fanghi con bagni terapeutici

1S

89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

1 S

89.90.4

Bagno per malattie dermatologiche

1 S

89.91.2

Cure inalatorie

1 S

89.91.2

Irrigazioni vaginali

Unico

89.92.1

Irrigazioni vaginali con bagni

1S

89.92.3

Docce rettali

Unico

89.93.1

Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico con acque ad effetto catartico

1 S

89.93.2

Ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1S

89.94.1

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami)

Unico

89.94.5

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami)

Unico

89.93.4

Ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.2

Ciclo di cura per riabilitazione motoria (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

Tenuto conto che lo stabilimento termale ha scelto di non richiedere il rinnovo dell’accreditamento per le prestazioni 89.91.2 (irrigazioni vaginali), 89.92.1 (irrigazioni vaginali con bagni) e 89.92.3 (docce rettali) a causa della dismissione del relativo reparto.

Dato atto dei risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’esercizio in regime di accreditamento effettuate in data 02 dicembre 2021 dal Gruppo di Valutazione presso lo Stabilimento termale “Terme di Castel San Pietro” sito in viale delle Terme, 1113, Castel San Pietro (Bo)e del parere favorevole, espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione, subordinato all’atto monocratico di aggiornamento autorizzativo da emanarsi da parte del Comune competente.

Preso atto che:

  • nel verbale redatto in data 02 dicembre 2021 dal Gruppo di valutazione per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell'accreditamento, era sospeso il definitivo rinnovo dell’accreditamento a causa del mancato completamento dell’iter relativo al rilascio dell’aggiornamento autorizzativo da parte del Comune, titolare del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in seguito a lavori di ristrutturazione che hanno interessato lo stabilimento termale;
  • il Comune, titolare del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ha completato l’iter in data 28 marzo 2022, emanando l’atto monocratico (n. 31638/2021) di aggiornamento dell’Autorizzazione all’esercizio di stabilimento termale n. 1358/2012 dello stabilimento Terme di Castel San Pietro, sito in viale delle Terme, 1113, Castel San Pietro (BO);
  • l’aggiornamento autorizzativo n. 31638/2021 sopracitato è conservato agli atti presso il Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna.

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto che si debba provvedere all’adozione dell’atto di cui trattasi;

Richiamato:

  • il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
  • la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. per le motivazioni espresse in premessa e tenuto conto dell’atto monocratico n. 31638/2021 del Comune di Castel San Pietro Terme, di confermare al relativo livello tariffario (vedasi tabella punteggi di seguito) allo stabilimento termale “Terme di Castel San Pietro” sito in viale delle Terme, 1113, Castel San Pietro (Bo), in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, le seguenti prestazioni termali:

Codice

prestazioni

termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

 

Decreto Assessore alla Sanità n. 41/2005

Livello

 


attribuito

89.90.1

Fanghi con bagni

1S

89.90.2

Fanghi con bagni terapeutici

1S

89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

1 S

89.90.4

Bagno per malattie dermatologiche

1 S

89.91.2

Cure inalatorie

1 S

89.93.1

Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico con acque ad effetto catartico

1 S

89.93.2

Ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1S

89.94.1

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami)

Unico

89.94.5

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami)

Unico

89.93.4

Ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.2

Ciclo di cura per riabilitazione motoria (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

2. di non rinnovare, conseguentemente, su richiesta dello stabilimento termale, l’accreditamento per le prestazioni 89.91.2 (irrigazioni vaginali), 89.92.1 (irrigazioni vaginali con bagni) e 89.92.3 (docce rettali) previste nel precedente atto di accreditamento (Decreto n. 02 del 08 gennaio 1999), a causa della comunicazione da parte dello stabilimento termale della dismissione del relativo reparto.

3. che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per lo Stabilimento termale interessato, dell’accreditamento stesso;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5. che la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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