n.14 del 18.01.2023 periodico (Parte Seconda)
Approvazione di modifiche allo Statuto Comunale - DCC 56/2022
Con deliberazione CC n. 56/2022, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.12.2022 é stato deliberato quanto segue:
DI APPROVARE le seguenti modifiche dello Statuto del Comune di Novi di Modena, aggiungendo il comma 9 all’art.33 riguardante la normazione del Consigliere Comunale delegato:
Art.33
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. La rappresentanza legale in giudizio può essere delegata dal Sindaco al Segretario Generale, al Direttore Generale ove previsto e ai Responsabili di Servizio.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, le posizioni organizzative e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Risolve eventuali conflitti di competenza, coordina e da impulso agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'Amministrazione, ovvero richiedendo l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, perseguendo una rappresentanza paritaria e comunque garantendo una presenza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso.
6. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti. In particolare compie le attività indicate al 7° comma dell'art.50 del Testo Unico degli Enti Locali.
7. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare Assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle conferenze. Provvede, inoltre, alle azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi.
8. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
9. Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri comunali, con decreto, apposita delega per studi su determinate materie, compiti di collaborazione circoscritti all'esame di situazioni particolari e per la cura di specifici affari al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Ente comunale . Il Consigliere comunale delegato sottoscrive il decreto di nomina, in calce, per accettazione. Il Consigliere comunale delegato ha compiti di collaborazione con l'Amministrazione comunale che non implicano la possibilità di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno né di svolgere attività di tipo gestionale. Al Consigliere comunale delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce a tutti i Consiglieri comunali e, nell'ambito delle deleghe affidategli dal Sindaco, non ha poteri di iniziativa autonoma. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all’adozione del decreto, la delega conferita al Consigliere. La delega conferita al singolo Consigliere ha durata massima pari al mandato del Sindaco. Il Sindaco può revocare, con decreto, la delega in qualsiasi momento senza necessità di motivazione in fatto.