n.286 del 29.09.2021 periodico (Parte Seconda)

Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’Infanzia. L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n.12. (Delibera della Giunta regionale n. 1240 del 2 agosto 2021)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1240 del 2 agosto 2021, recante ad oggetto "Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’Infanzia. L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n.12”;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. PG/2021/20141, in data 9 settembre 2021;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1240 del 2 agosto 2021 (qui allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1240 del 2 agosto 2021, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2021, N.1240

Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia. L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n.12

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Premesso che la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R.25 maggio 1999, n.10” all’articolo 7, dispone come di seguito:

- comma 1, che il Consiglio regionale (Assemblea legislativa regionale), su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali;

- comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore delle Province e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole;

Premesso altresì che la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, all’art. 19 stabilisce che:

- fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce l'applicazione;

- nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico;

Richiamato il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107” che:

- all’art. 1, comma 3, lettera a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico e la collaborazione tra le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

- all’art 4, comma 1, individua tra gli obiettivi strategici da perseguire, alla lettera f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione e alla lettera g) il coordinamento pedagogico territoriale;

Richiamata inoltre la L.R. 25 novembre 2016, n 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 del 10 gennaio 2000”, in particolare l'articolo 4 che prevede, tra l'altro, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuità tra i servizi per la prima infanzia con le scuole dell'infanzia;

Dato atto che la deliberazione dell’Assemblea legislativa 12 febbraio 2019 n. 195 di approvazione degli “Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Proposta della Giunta regionale in data 21 gennaio 2019, n.50)”, ha previsto la loro applicazione per 18 mesi, stabilendo altresì che tali indirizzi “resteranno comunque in vigore fino a nuovo atto regionale di indirizzo in materia”;

Ritenuto opportuno:

- garantire la continuità del sostegno all’importante segmento costituito dalle scuole dell’infanzia paritarie (comunali e private), anche in quanto componenti essenziali del sistema nazionale d’istruzione, prevedendo le modalità di assegnazione dei finanziamenti relativi agli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia, nonché sostegno a figure di coordinamento pedagogico;

- auspicare che, così come già avviene in diversi territori, vengano definite dagli Enti locali tariffe di frequenza per le scuole dell’infanzia paritarie comunali sulla base di criteri di equità, ricercando la massima armonizzazione a livello distrettuale;

Preso atto che:

- ai sensi della Legge n. 56/2014, dall’ 1/1/2015 la Città Metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia;

- ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera e) della L.R. 13/2015 “Riforma del sistema del governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, la materia relativa a programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico, sulla base degli indirizzi della Regione, rientra espressamente tra le funzioni attribuite alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province;

Considerato che, per le motivazioni sopra riportate, è opportuno approvare gli indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia per il triennio 2021-2023;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Indirizzi per gli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale"; 

Dato atto che la Giunta regionale darà attuazione con successivi atti alla programmazione annuale ed alla quantificazione delle risorse in base alle disponibilità del bilancio di previsione della Regione per le annualità di riferimento;

Sentite le associazioni firmatarie delle intese nell’incontro del 16 marzo 2021 e rilevata l’opportunità di confermare gli indirizzi per il successivo triennio;

Dato atto che la presente proposta è stata inviata al Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso parere favorevole il giorno 14 luglio 2021; 

Visti:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021- 2023; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 10337 del 31/5/2021 “Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare; 

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile; 

Su proposta della Vicepresidente, Elena Ethel Schlein, Assessora a “Contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale, allo sviluppo e rapporti con l’Unione Europea” 

A voti unanimi e palesi 

delibera

1. di proporre all’Assemblea legislativa regionale, per i motivi sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare gli indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 – L.R. 30 giugno 2003, n. 12) di cui all’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Indirizzi per gli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale", per il triennio 2021-2023;

2. di stabilire che gli indirizzi triennali di cui al presente provvedimento, relativi alle annualità 2021-2023, resteranno comunque in vigore fino a nuovo atto di indirizzo regionale in materia;

3. di dare atto che la Giunta regionale provvederà, con successivi atti, alla attuazione della programmazione annuale ed alla quantificazione delle risorse secondo le disponibilità stabilite nel bilancio di previsione della Regione e per le annualità di riferimento;

4. di auspicare che, così come già avviene in diversi territori, vengano definite dagli Enti locali tariffe di frequenza per le scuole dell’infanzia paritarie comunali sulla base di criteri di equità, ricercando la massima armonizzazione a livello distrettuale;

5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in narrativa;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione.

Allegato “A”

"Indirizzi per gli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale"  

Premessa  

I presenti indirizzi - relativi alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e in particolare alle scuole dell'infanzia che fanno parte del sistema paritario e degli Enti locali (di seguito denominate "scuole dell'infanzia") - contengono gli elementi, sul piano programmatico, utili ad offrire un quadro unitario e organico di riferimento per quanto riguarda la qualificazione, il miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto, tramite la realizzazione di progetti e di iniziative rivolti ai bambini e alle bambine delle scuole dell'infanzia.

In particolare, l'art. 3, comma 4, lettera c) della L.R. n. 26 del 2001 prevede che gli interventi siano finalizzati a promuovere la qualità dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con peculiare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria. 

Finalità  

Le azioni volte a qualificare il sistema regionale delle scuole dell’infanzia consentono di rafforzare la programmazione degli interventi nel settore dei servizi 3-6 anni al fine di creare i presupposti per una continuità educativa orizzontale e verticale. Tali azioni sono riconducibili prioritariamente: 

a) alla dotazione di coordinatori pedagogici, sostenendo i soggetti gestori privati, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, e gli Enti locali affinché provvedano a dotarsi di tali professionalità. Qualora il soggetto gestore sia l'Ente locale, il requisito di accesso al finanziamento è rappresentato dalla popolazione residente pari o inferiore a 30.000 abitanti. Il finanziamento può essere destinato altresì alle forme associative degli Enti locali, anche con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti. Le azioni potranno essere finanziate se presentate da associazioni di scuole dell’infanzia, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che l’attività prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle scuole dell’infanzia;

b) alla realizzazione di interventi di rilevanza regionale attuati direttamente o tramite Enti Locali, come previsto nell’art. 7, comma 2 della L.R. 26/2001;

c) alla qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali tramite progetti presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione costituite:

- da scuole statali e/o da scuole paritarie sia private che degli Enti locali;

- da scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema nazionale di istruzione. Le aggregazioni possono essere formate esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate da un Comune capofila o anche da scuole del sistema nazionale di istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila;

d) al miglioramento complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni delle scuole dell’infanzia paritarie private ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001, che prevedono progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte. Le intese dovranno essere finalizzate a individuare gli elementi fondanti il miglioramento dell'offerta formativa per le scuole dell’infanzia; 

I progetti previsti dai punti c) e d) potranno essere presentati solo su una delle aree (qualificazione o miglioramento), ad evitare duplicazioni di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di scuole. 

Indicazioni per l'elaborazione dei programmi delle Province e della Città metropolitana  

Le Province/Città metropolitana di Bologna, nella elaborazione dei rispettivi atti, assegneranno le risorse per le finalità di cui ai punti a) e b) ed ai progetti di qualificazione e di miglioramento dell'offerta formativa di cui ai punti c) e d). In particolare, per i punti c) e d) ai fini dell'elaborazione degli atti, le Province/Città metropolitana dovranno tenere conto delle indicazioni, che vengono fornite di seguito, per orientare la progettazione e la conseguente valutazione in ordine alle: 

- tematiche di particolare rilevanza socio-culturale in coerenza con quanto suggerito dalle indicazioni ministeriali relative al curricolo per l’infanzia che prevedono una particolare attenzione rivolta a tutti i bambini, alle famiglie e al contesto - inteso come ambito di apprendimento - individuando per ciascuno di essi azioni volte a rafforzare e dare continuità alle tematiche storicamente oggetto dei progetti di qualificazione introdotte con i precedenti Indirizzi triennali, quali ad esempio l'inclusione dei bambini con deficit, l'educazione interculturale e, più in generale, l'educazione alle differenze, nonché problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a livello locale ed azioni rivolte al coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;

- sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole dell’infanzia e la scuola primaria;

- cura della documentazione relativa ai progetti educativi, ai fini di una maggiore trasparenza dell’attività educativa e didattica per favorire scambi e buone prassi tra scuole e servizi educativi. 

Le aggregazioni di scuole dell’infanzia dovranno essere costituite da un numero minimo di scuole definito con l’atto di ciascuna Amministrazione provinciale/Città metropolitana di Bologna, a seguito di un’analisi sul proprio territorio, per perseguire la massima efficacia degli interventi. Per particolari realtà territoriali, in specie nelle zone montane, le aggregazioni potranno essere costituite anche da una sola scuola dell’infanzia, unitamente a uno o più servizi educativi o a scuole di diverso grado.

Le Province/Città metropolitana di Bologna, data la conoscenza del territorio, potranno prevedere ulteriori indicazioni per una maggiore efficacia della progettazione. Le stesse ripartiranno i fondi per il finanziamento dei progetti anche tenendo conto del numero delle sezioni coinvolte.

Nel perseguimento della generalizzazione della scuola dell’infanzia, ai fini di un’efficace programmazione dell’offerta, le Amministrazioni provinciali/Città metropolitana di Bologna e i Comuni possono promuovere accordi finalizzati a realizzare un sistema unitario di iscrizione o di altre forme di raccordo e razionalizzazione della domanda tra diverse tipologie gestionali (scuole statali, paritarie comunali e paritarie private). 

Per consentire un’analisi corretta della programmazione regionale e della conseguente spesa è necessario che le Province/Città metropolitana di Bologna, come previsto dal comma 3, art. 8 della L.R. 26/01, trasmettano alla Regione una relazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi della programmazione. 

Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province/Città metropolitana  

La Giunta regionale provvederà con successivi atti alla programmazione annuale ed alla quantificazione delle risorse secondo le disponibilità ed individuerà eventuali interventi di rilevanza regionale, nel rispetto della legge, dei presenti Indirizzi e delle compatibilità di bilancio.

In particolare, per quanto riguarda la dotazione di coordinatori pedagogici, la qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali e il miglioramento complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private, il riparto delle risorse regionali alle Province/Città metropolitana di Bologna avverrà, nell’ottica di sostegno alla funzione storica svolta dalle scuole paritarie nel contesto territoriale, anche tenendo conto del numero delle sezioni di scuola dell'infanzia, nonché dei servizi educativi per la prima infanzia (sezioni di nido) aggregati alle scuole stesse.

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