n.135 del 31.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Casa Basaglia", Imola

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamati:

- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 7 aprile 2011, protocollata con n. PG.2011.0088534, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Tragitti - Soc. Coop. Onlus, con sede legale in Forlì, Via Albicini n. 15/a, chiede l’accreditamento della Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Casa Basaglia”, ubicata a Imola (BO), Via Piratello n. 9, per 15 posti residenziali;

Preso atto che la struttura “Casa Basaglia” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ente Comune competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale, così come attestato dalla sopra citata deliberazione 1891/10;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio della struttura formulata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2011/6869 del 9 giugno 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri 

Dato atto del parere allegato; 

determina:

1. di concedere l’accreditamento provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo i fabbisogni e le priorità attestati dalla deliberazione 1891/10, nei confronti della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Casa Basaglia”, ubicata a Imola (BO), Via Piratello n. 9, e gestita dalla Cooperativa Sociale Tragitti - Soc. Coop. onlus, con sede legale in Forlì, Via Albicini n. 15/a, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’9 della L.R. 34/98, e successive modifiche;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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