n.8 del 09.01.2019 periodico (Parte Seconda)
Espressione del parere di conformità di cui alla deliberazione n. 980/2008 relativamente al Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria della Provincia di Rimini
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 27 il quale dispone:
- al comma 1, lettere a) e b) che la vigilanza venatoria è affidata agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonchè alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- al comma 7 che le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 163 “Trasferimenti agli enti locali”, che al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento alle Province di molteplici funzioni e compiti amministrativi, tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;
- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23 recante "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Rimini, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Rimini, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Rimini in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;
Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:
- l’art. 58 il quale dispone che le funzioni di vigilanza venatoria sono esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna che si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’articolo 27 della Legge n. 157/1992. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/1998 le Province e la Città Metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 157/1992. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 59;
- l’art. 59, il quale dispone:
- al comma 2 che la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali, al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;
- ai commi 3 e 3bis che la Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie al fine di uniformarne l’espletamento dei relativi compiti e che, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta direttiva, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della Legge n. 157/1992;
Vista la soprarichiamata L.R. n. 23/1989 che in particolare all’art. 2, comma 2, prevede che le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle Province e di apposite convenzioni e definisce, all’art. 3, i compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie che collaborano con enti e organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di esercizio della caccia e della pesca, stabilendo che nello svolgimento di tali compiti le stesse operano secondo le direttive emanate dai suddetti enti e organismi;
Viste inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2122/1990, n. 5291/1991, n. 4055/1995 e n. 266/2000, con cui sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda, la terza e la quarta direttiva in applicazione della sopracitata L.R. n. 23/1989 che definiscono, tra l’altro, i requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali GEV e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale, nonché le norme su cui conferire il potere di accertamento in materia di pesca e di attività venatoria;
- n. 980 del 30 giugno 2008, recante "Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07", e in particolare:
- il punto 2 il quale stabilisce che le Province provvedono all’adozione di un apposito “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria”, conformemente alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 8/1994;
- il punto 5 che individua i contenuti del predetto Regolamento provinciale, meglio precisati nelle lettere dalla a) alla l);
- il punto 8 in base al quale le Province predispongono - con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato apposite convenzioni per l’effettuazione della vigilanza venatoria alle condizioni previste dal regolamento - un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;
- il punto 12, a norma del quale le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, previo parere di conformità della Regione;
- n. 2291 del 22 dicembre 2008, "Quinta direttiva in attuazione della L.R. 3 luglio 1989 n. 23 ‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’" e in particolare il punto 3 sub f), a norma del quale le Province regolamentano, per quanto attiene l’esercizio dell’attività venatoria, l’attività di vigilanza condotta dalle GEV integrandola, nel rispetto della L.R. n. 23/89, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato riconosciute competenti ai sensi della L. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e coordinandola con l’attività della polizia provinciale come previsto dalla citata deliberazione n. 980/2008;
Richiamate inoltre:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e in particolare il comma 55 dell’art. 1 il quale dispone, tra l’altro, che il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia;
Preso atto:
- che la Provincia di Rimini, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27/2009 ha adottato il “Regolamento delle Guardie Giurate Volontarie” il quale disciplina l’attività delle guardie giurate volontarie ittiche e venatorie nell’ambito del territorio della Provincia di Rimini;
- che il predetto Regolamento è stato preventivamente sottoposto al parere di conformità della Regione che lo ha espresso con deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 20 aprile 2009;
- che il Presidente della Provincia di Rimini, con nota prot. n. 20609/19.02/160-18 del 14 novembre 2018, acquisita agli atti del competente Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca in pari data al protocollo PG/2018/0682452, ha trasmesso alla Regione la proposta di un nuovo Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie giurate volontarie, sottoposta dal presidente della Provincia al Consiglio;
Verificata, sulla base dell’analisi tecnico-amministrativa compiuta dal competente Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, la conformità della citata proposta di Regolamento della Provincia di Rimini alle linee d’indirizzo espresse dalla direttiva regionale di cui alla più volte citata deliberazione n. 980/2008;
Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati che hanno determinato l’esigenza di dotarsi di uno strumento più coerente con il nuovo contesto legislativo, di poter esprimere relativamente alla proposta di "Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie giurate volontarie" della Provincia di Rimini, pervenuta nella formulazione di cui alla nota protocollo PG/2018/0682452 del 14 novembre 2018, parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione regionale n. 980/2008;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, come aggiornata con propria deliberazione n. 931 del 18 giugno 2018 e in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di esprimere, relativamente alla proposta di "Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie giurate volontarie" della Provincia di Rimini, nella formulazione acquisita agli atti del competente Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca il 14 novembre 2018 al protocollo PG/2018/0682452 e da sottoporre all’approvazione del competente Consiglio provinciale, parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 980/2008;
- di stabilire che la Provincia di Rimini dovrà provvedere alla trasmissione al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca del Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria di che trattasi una volta adottato dal Consiglio provinciale;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte in narrativa;
- di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.