n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dalla Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), disciplina l’organizzazione, l’articolazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali (di seguito denominato CAL).

 

Articolo 2

(Seduta di insediamento)

 1. Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 della Legge regionale n. 13 del 2009, la seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età fino all’elezione del Presidente.

 2. Nella seduta d’insediamento il CAL elegge, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l’attività, come previsto dall’ art. 4, comma 1 della Legge regionale n. 13 del 2009.

 

Articolo 3

(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

 1. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del CAL. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione; alla terza votazione risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età.

 2. Il CAL procede, con le stesse modalità di cui al comma 1, all’elezione del Vicepresidente.

 3. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica due anni e sei mesi e sono rieleggibili.

 

Articolo 4

(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente)

 1. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e ne coordina l’attività nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto regionale, dalla Legge regionale n. 13 del 2009 e dal presente Regolamento.

 2. Il Presidente, in particolare:

a) presiede e convoca le sedute dell’organo, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, e ne fissa l’ordine del giorno;

b) presiede e convoca il comitato di presidenza di cui all’art. 5 del presente Regolamento;

c) propone all’assemblea plenaria la nomina dei presidenti delle commissioni di cui all’art. 6 del presente Regolamento;

d) coordina l’attività delle commissioni attraverso i presidenti delle stesse e formula proposte per l’efficace funzionamento di esse;

e) cura il rapporto con l’Assemblea legislativa ed il suo Presidente, in particolare ai fini della programmazione e della concertazione su singoli provvedimenti;

f) cura il rapporto con il Presidente della Regione e la sua Giunta in particolare ai fini della programmazione e della concertazione su singoli provvedimenti;

g) rappresenta il CAL nei confronti degli enti locali della regione e cura i rapporti con istituzioni, enti o soggetti rappresentativi del sistema territoriale regionale;

h) cura i rapporti con la associazioni rappresentative delle autonomie locali con particolare riferimento alle attività istruttorie e deliberative del CAL;

i) fornisce le necessarie disposizioni alla struttura operativa di cui all’art. 13 del presente Regolamento, attraverso il responsabile della struttura stessa.

 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Il Vicepresidente svolge le funzioni che il Presidente intenda delegargli per un tempo determinato.

 4. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, la presidenza delle sedute del CAL è assunta, limitatamente alla durata dell’ assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

 

Articolo 5

(Comitato di Presidenza)

 1. Il Comitato di Presidenza è composto da:

a) Presidente e Vicepresidente del CAL;

b) Presidenti delle commissioni di cui all’art. 6 del presente Regolamento;

c) Presidenti delle associazioni delle autonomie di cui all’art. 14, comma 2 del presente Regolamento che sono membri del CAL.

 2. Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell’organizzazione dei lavori. Inoltre formula proposte in relazione all’iniziativa del CAL, alla sua attività istruttoria, alla definizione dell’ordine del giorno ed alla sua organizzazione. Il comitato esamina altresì le questioni relative all’interpretazione del presente Regolamento e può formulare proposte all’assemblea plenaria in ordine ad eventuali modifiche da apportare al Regolamento stesso.

 3. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera i) del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa tiene i rapporti con il Comitato di presidenza del CAL, al fine della programmazione dei lavori dell’Assemblea medesima.

 4. Il Comitato di Presidenza, al fine della programmazione e di un efficace svolgimento dell’attività istruttoria e di concertazione, tiene i rapporti con il Presidente della Giunta regionale ed i singoli assessori da esso delegati.

 5. Ai lavori del Comitato di Presidenza partecipa di norma il Responsabile della struttura operativa di cui all’art. 13 del presente Regolamento. Partecipano inoltre i Direttori delle Associazioni delle autonomie di cui all’art. 14, comma 2 del presente regolamento ed i presidenti delle stesse associazioni non individuati quali componenti del Comitato ai sensi del comma 1, lettera c) del presente articolo. In relazione alle materie trattate, alle riunioni del Comitato di Presidenza, possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni all’organo.

 

Articolo 6

(Commissioni)

 1. Il CAL si articola in Commissioni permanenti per materia, che operano in sede istruttoria o deliberante. Possono altresì essere istituite Commissioni per la trattazione di singoli affari.

 2. Delle Commissioni fanno parte membri del CAL individuati secondo criteri proposti dal Presidente del CAL ed approvati dal Consiglio stesso. Ciascun membro del CAL può far parte di più commissioni.

3. Il CAL, su proposta del suo Presidente, istituisce le Commissioni permanenti, ne elegge i rispettivi Presidenti e ne designa i componenti.

 4. Il Comitato di Presidenza provvede ad assegnare le attività a ciascuna Commissione, in ragione delle rispettive competenze.

 5. Il Comitato di Presidenza stabilisce altresì, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge regionale n. 13 del 2009, i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell’atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l’intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell’Assemblea legislativa.

 6. In relazione alle materie trattate, i Presidenti di ciascuna commissione, d’intesa con il Presidente del CAL, possono invitare a partecipare alle riunioni delle commissioni medesime anche soggetti esterni all’organo.

Articolo 7

(Disciplina e funzionamento delle commissioni)

 1. Nella sua prima seduta, ciascuna commissione nomina, su proposta del proprio Presidente, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

 2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti della commissione. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 3. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta, così come previsto dell’art. 4, comma 6 della Legge regionale n. 13 del 2009.

 4. Al termine dei lavori le Commissioni trasmettono gli atti al Presidente del CAL.

 5. Le commissioni si avvalgono per il loro funzionamento della struttura operativa di cui all’art. 13 del presente Regolamento nonché del supporto dell’Ufficio tecnico di presidenza di cui all’art. 14 del presente Regolamento.

 6. I Presidenti di ciascuna commissione possono svolgere incontri con i Presidenti ovvero con i relatori delle commissioni assembleari, nonché con i singoli consiglieri dell’Assemblea legislativa, in relazione alle richieste pervenute ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno dell’Assemblea stessa, dopo aver debitamente informato il Presidente del CAL.

 7. I Presidenti di ciascuna commissione riferiscono periodicamente al Comitato di presidenza sullo stato delle istruttorie in atto, nonché sui necessari accorgimenti da introdurre per l’efficace funzionamento dell’organo e delle sue commissioni.

 

Articolo 8

(Convocazione del CAL)

 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 della Legge regionale n. 13 del 2009, il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

 2. L’avviso di convocazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta, nonché la data, l’ora ed il luogo della stessa.

 3. L’avviso viene comunicato ai componenti del CAL, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta. La comunicazione può avvenire anche in via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

 4. In caso di urgenza, la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

 5. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno delle sedute del CAL devono essere comunicate ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

 

Articolo 9

(Pubblicità delle sedute del CAL)

  1. Le sedute del CAL sono pubbliche.

 2. Il Presidente del CAL, di propria iniziativa o su decisione del Comitato di presidenza, può invitare alle sedute soggetti esterni all’organo, in rappresentanza di enti o associazioni.

 3. Le sedute delle Commissioni in sede deliberante sono pubbliche.

 

Articolo 10

(Validità delle sedute e delle deliberazioni del CAL)

 1. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, così come previsto dall’art. 4, comma 5 della Legge regionale n. 13 del 2009.

 2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, così come previsto dall’art. 4, comma 6 della Legge regionale n. 13 del 2009.

 

Articolo 11

(Verbalizzazione)

 1. Delle sedute del CAL viene redatto sintetico verbale, a cura della struttura operativa di cui all’art. 13 del presente Regolamento, nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell’adunanza e dei presenti, degli interventi svolti, nonché delle deliberazioni assunte.

 2. Il verbale di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente del CAL e viene letto ed approvato all’apertura della seduta successiva.

 3. Delle sedute delle commissioni viene redatto verbale con le modalità di cui al comma 1. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della commissione.

 4. La struttura operativa di cui all’art. 13 del presente Regolamento cura la conservazione dei verbali e la loro trasmissione a tutti i componenti del CAL.

 

Articolo 12

(Pareri)

 1. I pareri espressi dal CAL ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 13 del 2009, sono adottati dal CAL stesso nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 56 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 2. I pareri espressi su richiesta della commissione referente sono trasmessi al Presidente dell’Assemblea legislativa ed alla commissione consiliare competente, ai sensi dell’art. 56, comma 3 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. I pareri espressi su richiesta dei consiglieri regionali sono trasmessi ai richiedenti medesimi. I pareri espressi su richiesta della Giunta regionale sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale nonché all’Assessore ed alla Direzione generale competente.

 3. Ove non sia diversamente stabilito, il CAL esprime, di norma, il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta.

 4. I pareri e le osservazioni del CAL sono espressi di norma in forma scritta e sono trasmessi, anche per via telematica, a cura della struttura operativa di cui all’art. 13 del presente Regolamento

 

Articolo 13

(Struttura operativa)

 1. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 13 del 2009, il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.

 2. La struttura operativa di cui al comma 1 cura e sovrintende alle funzioni di segreteria del CAL ed assiste, ove richiesto, il CAL ovvero le sue articolazioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori. La struttura operativa in particolare:

a) riceve gli atti e le richieste dell’Assemblea Legislativa;

b) riceve gli atti e le richieste della Giunta regionale e del suo Presidente;

c) trasmette all’Assemblea Legislativa, nei tempi previsti dal Regolamento interno di quest’ultima, gli atti utili allo sviluppo dell’iter legislativo;

d) trasmette alla Giunta regionale le determinazioni assunte dal CAL ed ogni altra informazione conseguente all’iniziativa dell’organo;

e) fornisce supporto tecnico alle commissioni del CAL;

f) supporta il Presidente ed il Comitato di presidenza;

g) cura l’esecuzione delle disposizioni del Presidente;

h) predispone la minuta di ordine del giorno da sottoporre al Presidente ed al Comitato di presidenza;

i) redige il verbale delle sedute del CAL e delle sue commissioni, ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento e ne cura la conservazione;

j) coordina, attraverso il proprio responsabile, lo svolgimento dell’istruttoria tecnica di cui all’art. 14, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

 

Articolo 14

(Ufficio tecnico di presidenza)

1. Le Associazioni delle autonomie locali concorrono, attraverso l’Ufficio tecnico di presidenza, all’attività istruttoria svolta dal CAL, al fine di contribuire al miglior funzionamento dell’organo nonché al fine di garantire un raccordo permanente tra gli enti territoriali presenti in seno all’organo e quelli non direttamente rappresentati.

 2. L’Ufficio tecnico di presidenza è costituito dal responsabile della struttura operativa di cui all’art. 13 del presente Regolamento e dai Direttori delle seguenti Associazioni delle autonomie locali della regione: ANCI, UPI, UNCEM e Lega autonomie.

 3. L’Ufficio tecnico di presidenza:

a) supporta i componenti delle commissioni di cui all’art. 6 del presente Regolamento nell’istruttoria tecnica dei pareri;

b) informa e fornisce la documentazione necessaria agli enti locali della regione, in relazione agli oggetti delle istruttorie delle singole commissioni, onde consentire loro la produzione di eventuali proposte e suggerimenti;

c) istruisce, su richiesta del Presidente del CAL, eventuali incontri con enti locali della regione.

 

Articolo 15

(Norma di rinvio)

 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

Art. 16

(Entrata in vigore)

 1. Il Presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del CAL ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione.

 2. Il Presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina