n. 147 del 27.10.2010 periodico (Parte Seconda)
Inerti Cavozza S.R.L. - Domanda 3/12/2009 di variante sostanziale alla concessione n. 9141/2008 di derivazione d'acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Sorbolo (PR), per usi igienico e assimilati. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 - artt. 5, 6 e 31. Provvedimento di variante sostanziale
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
- di assentire alla Ditta Inerti Cavozza Srl con sede in Comune di Sorbolo (PR), loc. Bogolese Via Chiozzola n. 24/bis, P. IVA 001668030347, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Sorbolo (PR), la variante sostanziale alla concessione n. 9141 del 31/7/2008 per derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite un pozzo, per uso igienico e assimilati (abbattimento polveri nell’area di cantiere e irrigazione aree verdi) e industriale (abbattimento polveri sul macinatore) al servizio dello stabilimento in Comune di Sorbolo (PR), loc. Bogolese, Via Chiozzola n. 24/bis, con la portata massima di prelievo di 1 l/s e un consumo annuo massimo pari a 3.500 m3 per uso igienico e assimilati e pari a 300 m3 per uso industriale;
- di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 19/07/2010 n. 7781
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)