n.234 del 27.07.2016 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni per la gestione emergenziale e temporanea dei rifiuti urbani prodotti in regione Puglia in impianti presenti in regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
– la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
– la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
– il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
– la deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 “Accordo della Regione Emilia-Romagna con i Gestori degli impianti di termovalorizzazione presenti nel territorio regionale”;
Premesso che:
– l’art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani;
– la citata deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 definisce condizioni e modalità attuative per il funzionamento degli impianti di termovalorizzazione operanti sul territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal già menzionato art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
– in particolare l’art. 2 della deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 prevede che la Regione Emilia-Romagna, per contribuire al superamento della situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che si dovessero verificare nel territorio nazionale, acconsente previa autorizzazione espressa al loro ingresso nel proprio territorio nel rispetto delle seguenti condizioni:
– sia stato richiesto dal territorio che si trova in una situazione di emergenza;
– siano condivisibili le ragioni a fondamento della richiesta;
– si tratti di un’esigenza di durata limitata;
– il quantitativo di rifiuti trova capienza nell’ambito della capacità termica autorizzata;
– la Regione Puglia, con nota del 05/07/2016 (prot. PG/2016/513280), ha richiesto un supporto per affrontare una situazione temporanea di emergenza nella gestione di un quantitativo complessivo di circa 20.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati prodotti nella provincia di Brindisi attraverso conferimenti giornalieri pari ad un massimo di 400 tonn/giorno per un periodo non superiore a 60 giorni tramite l’invio degli stessi nel territorio della nostra Regione a partire dal 12 luglio 2016;
– in proposito nella citata nota si afferma che la situazione di emergenza si è venuta a creare a seguito della chiusura, per provvedimento dell' autorità giudiziaria, dell’impianto di trattamento meccanico biologico di bacino e dalla contemporanea assenza di soluzioni alternative all’interno della Regione Puglia ed inoltre che il conferimento dei rifiuti presso l’impiantistica presente in regione Emilia-Romagna risulta l’unica soluzione possibile individuata;
– nello specifico si afferma che il conferimento sarà limitato esclusivamente ed improrogabilmente al periodo di 60 giorni, tempo strettamente necessario per procedere ai lavori per l’adeguamento del citato impianto di trattamento meccanico biologico, e che la Regione Puglia ha avviato un percorso virtuoso finalizzato all‘incremento della raccolta differenziata, sottoscrivendo anche un accordo quadro con il Conai, che ha determinato un incremento rilevante della percentuale a livello regionale che si attesta nella misura del 35,7% e proprio Brindisi è una delle province virtuose attestandosi la raccolta differenziata nella misura del 48,54% (con otto comuni oltre il 60% di raccolta differenziata);
Rilevato che:
– la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani verificatasi in Puglia potrebbe determinare anche problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore fra cui l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE in un territorio con una rilevante vocazione turistica nel imminente periodo estivo;
– da un primo esame dell’impiantistica presente in Regione i rifiuti pugliesi possono essere conferiti agli impianti di termovalorizzazione di Ferrara e Granarolo (BO) autorizzati entrambi ad effettuare operazioni di recupero di energia (R1) in ragione delle manutenzioni straordinarie già programmate per taluni impianti e della saturazione di alcuni impianti presenti sulla costa a causa delle presenze turistiche dovute alla stagione estiva attualmente in corso;
– in particolare l’impianto di Ferrara è autorizzato a trattare un quantitativo complessivo di rifiuti pari a 130.000 t/anno. Ad integrazione di tale quantità e fino al quantitativo massimo di 142.000 t/anno la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale prevede che l’impianto possa ricevere anche rifiuti urbani di provenienza extraregionale a seguito di apposita documentata richiesta in tale senso;
– l’impianto di Granarolo (BO) è autorizzato alla capacità nominale dell’impianto intesa come quantitativo orario di rifiuto incenerito, stabilita in funzione del PCI del rifiuto (potere calorifico inferiore ipotizzato pari mediamente a 2.500 kcal/kg) e del carico termico dell’unità forno-caldaia (per ciascuna linea pari a 35.000.000 kcal/h). Discende quindi un quantitativo massimo annuo di rifiuti inceneriti pari a circa 218.000 t/anno;
– l’invio agli impianti suindicati è tecnicamente possibile, posto che il quantitativo di 20.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 20.03.01) trova capienza nell’ambito dei quantitativi dei rifiuti già autorizzati a tali impianti ed in particolare nella misura di 12.000 t sull’intero periodo per l’impianto di Ferrara e di 8.000 t sull’intero periodo per quello di Granarolo (BO);
– per quanto concerne le vigenti autorizzazioni, con riferimento ai quantitativi sopra indicati, per l’anno in corso, non risultano problemi rispetto alla capienza in relazione ai fabbisogni dei territori;
Dato atto che la Regione ha già condiviso che la solidarietà alle altre Regioni viene espressa positivamente, oltre che in presenza delle condizioni su richiamate, in caso di assenso delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni sede degli impianti di termovalorizzazione;
Dato atto che la Regione in una riunione tenutasi il 5 luglio 2016 ha condiviso con le Amministrazioni provinciali ed i Comuni sede degli impianti di termovalorizzazione, le ragioni alla base della scelta di solidarietà nei confronti della Regione Puglia;
Dato altresì atto che tutte le parti politiche della Regione sono state informate della richiesta della Regione Puglia e dei presupposti sulla base dei quali la Regione Emilia-Romagna intende addivenire all’eventuale accoglimento di tali richieste di soccorso;
Acquisiti, per le vie brevi anche l’assenso delle Amministrazioni coinvolte che, nel quadro avviato di condivisione dell’esigenza di collaborazione inter istituzionale, si sono resi disponibili a ricevere il suddetto quantitativo di rifiuti;
Considerato che ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/ 2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano regionale di gestione dei rifiuti;
Rilevato che, come, tra l’altro, recentemente affermato dalla Corte di Giustizia europea, le carenze nella capacità di una Regione di smaltire i propri rifiuti, possono comportare responsabilità dello Stato per violazione della normativa comunitaria di settore (causa C-653/13);
Ritenuto inoltre, nel rispetto della citata normativa comunitaria, che:
- i rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) provenienti dalla provincia di Brindisi stimati complessivamente in circa 20.000 tonnellate debbano essere conferiti agli impianti di recupero energetico (R1) di Ferrara e Granarolo (BO), nella misura di 12.000 t sull’intero periodo per l’impianto di Ferrara e di 8.000 t sull’intero periodo per quello di Granarolo (BO) per un quantitativo massimo di 400 tonnellate al giorno per il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque non superiore a 60 giorni a partire dal 12 luglio 2016;
- tali quantitativi, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono ai suddetti impianti, debbano avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dalle rispettive autorizzazioni;
- i gestori degli impianti individuati svolgano la verifica dei rifiuti all’ingresso dell’impianto;
- le operazioni di cui sopra siano oggetto di un monitoraggio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento delle situazioni ambientali in essere;
Ritenuto che i costi di conferimento e le modalità di pagamento debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori dell’impianto conferente e degli impianti di destinazione sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare ai Comuni di Ferrara e Granarolo (BO) da parte della società HERA Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, siano pienamente coinvolti i Comuni di Ferrara e Granarolo (BO);
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di disporre per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) provenienti dalla provincia di Brindisi stimati complessivamente in circa 20.000 tonnellate agli impianti di recupero energetico (R1) di Ferrara e Granarolo (BO) gestiti da HERA Ambiente S.p.A., nella misura di 12.000 tonnellate sull’intero periodo per l’impianto di Ferrara e di 8.000 tonnellate sull’intero periodo per quello di Granarolo (BO), per un quantitativo massimo di circa 400 tonnellate al giorno per il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque non superiore a 60 giorni a partire dal 12 luglio 2016;
2) di dare atto che tali quantitativi, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono a detti impianti, debbano avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dall’autorizzazione;
3) di prevedere che i costi di conferimento e le modalità di pagamento siano pattuiti direttamente tra i gestori dell’impianto conferente e degli impianti di destinazione sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare ai Comuni di Ferrara e Granarolo (BO) da parte della società HERA Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, siano pienamente coinvolti i Comuni di Ferrara e Granarolo (BO);
4) di dare atto che le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto siano definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;
5) di disporre che le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti dalla Regione Puglia sul territorio della Regione Emilia-Romagna siano improntate alla migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente;
6) di disporre che le operazioni di cui sopra siano oggetto di un monitoraggio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento delle situazioni ambientali in essere;
7) di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia, al Comune di Ferrara, al Comune di Granarolo (BO), alla Provincia di Ferrara, alla Provincia di Bologna, ad HERA Ambiente S.p.A e ad ARPAE;
8) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013;
9) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.