n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento socio-sanitario - nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, che disciplina, tra le altre, poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale;

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" come modificato, da ultimo, dall’art 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 38;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

- il Piano sociale e sanitario 2017-2019, approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 120 del 12 luglio 2017;

Visti altresì:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo al 31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19 e, in particolare, le principali norme regionali per il contrasto dei contagi e la riapertura dei servizi socio-sanitari per le persone anziane e le persone con disabilità:

  • la propria deliberazione n. 406 del 27/4/2020 “Approvazione dei piani di contrasto alla diffusione del COVID-19 nelle strutture residenziali e presso il domicilio”;
  • la propria deliberazione n. 526 del 18/5/2020 “Programma regionale per la riattivazione nella fase due dell'emergenza COVID-19 delle attività sociali e socio-sanitarie e dei centri diurni per le persone con disabilità di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020”;
  • la propria ordinanza n. 109 del 12/6/2020, ed in particolare l’Allegato 5 “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili”;
  • la propria ordinanza n. 113 del 17/6/2020, ed in particolare l’allegato 1 “Indicazioni operative per la riapertura in sicurezza e la ripresa graduale della attività nei Centri diurni per anziani” e l’allegato 2 “Indicazioni per l’accesso degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili”;
  • la nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. Prot. 0682513.U del 23/10/2020, con cui sono state fornite ulteriori indicazioni e precisazioni in merito ai servizi socio-sanitari per le persone anziane e con disabilità nell’attuale fase dell’emergenza COVID-19;
  • la propria deliberazione n. 1662 del 16/11/2020 “Misure straordinarie per emergenza covid-19 nei servizi socio-sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario”;
  • la propria deliberazione n. 856 del 9/6/2021, recante “Ridefinizione misure straordinarie per emergenza COVID-19 nei servizi socio-sanitari”, che ha confermato le indicazioni e le prescrizioni di cui alla citata deliberazione n. 1662/2020 in ordine agli aspetti organizzativi delle strutture residenziali per anziani e disabili;
  • la propria deliberazione n. 918 del 21/6/2021, recante “Ulteriori indicazioni per l'apertura dei servizi socio-sanitari per le persone anziane e le persone con disabilità nel contesto attuale dell'emergenza COVID-19”;

- il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che non ha ulteriormente prorogato la durata dello stato di emergenza che, pertanto, è cessato il 31 marzo 2022 e ha previsto di preservare fino al 31 dicembre 2022 la capacità operativa delle strutture coinvolte nell’emergenza, al fine del progressivo rientro all’attività ordinaria;

- la propria deliberazione n.486 del 28/3/2022, recante “Disposizioni in merito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 nei servizi socio-sanitari”

- la propria deliberazione n. 647 in data 28/4/2022, recante “Aggiornamento misure straordinarie legate al COVID-19 nei servizi socio-sanitari";

Richiamate le proprie deliberazioni inerenti all’accreditamento dei servizi sociosanitari regionali:

- n. 772 del 29 maggio 2007, avente ad oggetto “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L. R. 2/03 e succ. mod.";

- n. 514 del 20 aprile 2009, avente ad oggetto “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;

- n. 390 del 28 marzo 2011, avente ad oggetto “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell’art. 23 della LR 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;

- n. 1899 del 10 dicembre 2012, avente ad oggetto “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;

- n. 715 del 15 giugno 2015, avente ad oggetto “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;

- n. 664 del 22 maggio 2017, avente ad oggetto “Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009”;

- n. 1047 del 10 luglio 2017, avente ad oggetto “Modifica alla DGR n. 514/2009 “Accreditamento sociosanitario”;

Richiamate le proprie deliberazioni inerenti al sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati:

- n. 273 del 29/2/2016, “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;

- n. 1516 del 17/9/2018, con la quale si è provveduto ad un adeguamento provvisorio della remunerazione riconosciuta ai gestori pubblici dei servizi socio-sanitari accreditati;

- n. 1429 del 2/9/2019 e n. 1422 del 26/10/2020, con le quali si è provveduto ad un aumento provvisorio della remunerazione riconosciuta ai gestori pubblici e privati dei servizi socio-sanitari accreditati in cui viene applicato un CCNL rinnovato successivamente alla data di approvazione della DGR 273/2016;

- n.1625 del 28/9/2022 “Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR. n. 273/2016 recante “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” e ss.mm. e ii.”;

Considerato che:

- l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19 ha determinato una situazione di alto rischio nell’ambito dei servizi sociosanitari rivolti a persone in condizioni di fragilità e che, al fine di arginare la diffusione dell’epidemia, è stato necessario adottare provvedimenti per fornire ai soggetti gestori, sia pubblici che privati, indicazioni e prescrizioni sugli aspetti organizzativi delle strutture medesime;

- al contempo, in previsione della scadenza al 31/12/2020 di alcuni provvedimenti di accreditamento socio-sanitario riguardanti ambiti territoriali circoscritti, concessi con durata triennale anziché quinquennale dai Soggetti Istituzionali Competenti (SIC) per il distretto di riferimento in sede di prima applicazione nella fase di avvio dell’accreditamento, è stato richiesto da parte di molteplici rappresentanti della committenza pubblica e dei gestori specifica interpretazione normativa sulla possibilità di proroga di tali provvedimenti;

Rilevato che a fronte di tali richieste, nell’ambito del quadro normativo vigente, sono state fornite indicazioni interpretative in merito alla durata dei provvedimenti di accreditamento sociosanitario e al percorso attuabile dal SIC per poter prorogare gli atti di accreditamento triennale in scadenza, con:

- la nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (prot.PG/2019/0825808 del 6/11/2019) avente ad oggetto “Accreditamento socio-sanitario definitivo - Durata dei provvedimenti di rinnovo”;

- la nota dell’Assessore alle politiche per la salute (prot. PG/2020/0464172 del 24/6/2020) “Accreditamento socio-sanitario definitivo-durata dei provvedimenti di rinnovo”;

- la già citata delibera n. 1662 del 16/11/2020, che ha verificato che le disposizioni normative in merito alla durata del rinnovo dell’accreditamento socio-sanitario attribuiscono al SIC la competenza al rilascio dell’accreditamento per l’ambito distrettuale, la facoltà di valutare la durata del provvedimento nei limiti di quanto la normativa stessa prevede: durata massima quinquennale, durata minima triennale e ha pertanto confermato l’interpretazione normativa contenuta nelle note della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (prot. PG/2019/0825808 del 6/11/2019) e dell’Assessore alle politiche per la salute (prot. PG/2020/0464172 del 24/6/2020);

Rilevato che:

- la citata DGR. n. 514/2009 ha disciplinato:

  • le procedure per il rilascio dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari prevedendo un periodo transitorio per consentire l’adeguamento ai requisiti di accreditamento da parte dei gestori che già erogavano gli stessi servizi in base a precedenti e diverse regole pattizie;
  • una procedura di accreditamento provvisorio per l’accreditamento di nuovi servizi;

e, inoltre, ha previsto, alla scadenza del periodo transitorio e provvisorio, la possibilità del rilascio dell’accreditamento definitivo per la durata di cinque anni rinnovabili per una sola volta;

- la fase di accreditamento transitorio è ormai definitivamente conclusa e superata e, al contempo, in assenza di una disciplina espressa che regolamenti la prosecuzione del percorso di accreditamento a regime dopo la scadenza dell’unico rinnovo previsto per l’accreditamento definitivo è necessario rivedere ed integrare le procedure per il rilascio e/o per il rinnovo dell’accreditamento sociosanitario;

- le problematiche emerse con l’emergenza COVID-19 nei servizi sociosanitari, affrontate anche in apposito tavolo tecnico congiunto Stato-Regioni costituito presso il Ministero della Salute, rendono necessario introdurre delle modifiche riguardanti sia i criteri che i requisiti di accreditamento, modifiche che necessitano di confronto ed approfondimento tra i vari soggetti coinvolti: committenti pubblici, gestori pubblici e privati dei servizi socio-sanitari e organizzazioni di rappresentanza sociale;

- la valutazione complessiva di tutti i suddetti elementi prefigura la necessità di modifiche sostanziali della disciplina regionale che determineranno la ridefinizione complessiva del sistema di accreditamento e di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati;

- con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 19534 del 14/10/2022, così come modificata e integrata dalla determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22524 del 16/11/2022, è stato costituito il “Gruppo Regionale per l’aggiornamento del sistema di accreditamento socio-sanitario e per lo sviluppo e innovazione della rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali” con l’obiettivo generale di formulare delle proposte in merito a:

  • modifiche e aggiornamento in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;
  • approfondimenti e proposte di sviluppo ed innovazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

- all’interno di tale gruppo sono presenti rappresentanti dei soggetti gestori pubblici e privati, dell’associazionismo e del volontariato, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di rappresentanza dei cittadini, dei tecnici degli Enti Locali, delle Aziende USL, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

- a fronte della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, perdurano gravi problematiche causate dalla pandemia, tra cui, in particolare, la difficoltà nel reperimento del personale sanitario e assistenziale;

- nel corso del secondo semestre dell’anno 2022 è subentrato un ulteriore peggioramento delle condizioni di contesto legato all’aumento esponenziale e tuttora non stabilizzato dei costi energetici e, di conseguenza, di altri costi generali di gestione dei servizi che sta mettendo a rischio di sostenibilità i servizi socio-sanitari e che pertanto ha richiesto misure straordinarie;

- è attualmente in corso la fase istruttoria per la definizione del nuovo Piano sociale e sanitario, documento che costituisce il quadro di riferimento per la programmazione territoriale e della rete dei servizi socio-sanitari accreditati e di sviluppo essenziale dei servizi sociosanitari per il prossimo triennio. Infatti, il Piano sociale e sanitario fissa gli obiettivi del triennio, le regole del sistema, il sistema di valutazione dei risultati. Per quanto riguarda in particolare le prestazioni per la non autosufficienza finanziate dall’apposito Fondo, il Piano individua i criteri di ripartizione delle risorse, i servizi e gli interventi che devono essere erogati e le condizioni soggettive per usufruirne;

In considerazione, inoltre, delle disposizioni che si sono susseguite ponendo limitazioni nell’accesso di familiari e visitatori nei servizi socio-sanitari, attualmente prorogate sino al 31 dicembre 2022, contenute in particolare nei seguenti provvedimenti:

- Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021;

- articolo 1 bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e nell’articolo 2 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022 n. 52;

Tenuto conto che le limitazioni sopracitate:

- rendono complesse e di difficile svolgimento le verifiche dei requisiti da effettuarsi “in loco” da parte degli organismi tecnici competenti per il rinnovo e/o il rilascio di nuovi provvedimenti di accreditamento;

- non permettono, nell’ambito della sopracitata necessaria ridefinizione dei criteri, di dare sostanza a requisiti fondanti l’accreditamento socio-sanitario, quali la massima accessibilità da parte di familiari e visitatori esterni, nonché l’apertura delle strutture verso l’ambiente esterno per favorire relazioni ed integrazione con il contesto sociale.

Considerato che:

- il tavolo tecnico congiunto Stato-Regioni, costituito presso il Ministero della Salute, avente ad oggetto le strutture residenziali per la non autosufficienza e teso alla definizione dei criteri essenziali di sicurezza e qualità a livello nazionale, non ha ancora resi disponibili gli esiti del lavoro intrapreso;

- inoltre, l’articolo 8-quater del d.lgs n. 502/1992, come modificato dalla Legge n. 118 del 5/8/2022, prevede che con decreto del Ministro della Salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definite le modalità attuative per la concessione dell’accreditamento e che tale decreto a tutt’oggi non è ancora stato adottato;

- le scadenze degli accreditamenti sociosanitari al 31/12/2022 risultano riferite a provvedimenti originariamente rilasciati per tre anni, successivamente rinnovati, per tre anni e poi prorogati per ulteriori due anni, a differenza della durata ordinaria di cinque anni rinnovabili per ulteriori cinque anni, attribuita dai SIC alla maggioranza degli accreditamenti sociosanitari rilasciati ai sensi della delibera n. 514/2009;

- i provvedimenti rientranti in tale fattispecie con scadenza 31/12/2022 rappresentano la limitata percentuale del 20% (171) rispetto al numero complessivo di provvedimenti già rinnovati (818), dei quali la restante parte ha durata ordinaria (5 anni di accreditamento + 5 anni di rinnovo dell’accreditamento) con scadenza il 31/12/2024;

- la durata ordinaria (5+5) consente di sviluppare meglio, in un arco temporale ed operativo adeguato, la gestione dei servizi e la realizzazione degli investimenti necessari ad innalzare qualitativamente l’erogazione dell’attività e la necessaria stabilità imprenditoriale del soggetto produttore;

- alla luce di quanto sopra, l’ulteriore proroga di tali provvedimenti per un tempo definito non risulta in contrasto con quanto previsto in merito alla durata dei provvedimenti di accreditamento nell’ambito del quadro normativo vigente e consentirebbe di riallineare, con una durata più congrua agli obiettivi del sistema di accreditamento socio-sanitario, alla data del 31/12/2024 tutte le scadenze dei provvedimenti concessi e rinnovati nella prima fase del percorso;

Ritenuto pertanto che, nelle more della ridefinizione del sistema generale di accreditamento previsto dalla propria delibera n. 514/2009 e ss.mm.ii, in considerazione delle gravi difficoltà causate dai perduranti effetti della pandemia da COVID-19, dalla straordinaria congiuntura economica sopra richiamate e in attesa della definizione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale e dei conseguenti atti di programmazione a livello territoriale, risulta necessario dare indicazioni ai SIC in merito alla possibilità di prorogare, salvo diverse valutazioni in ambito di programmazione e in relazione a scelte strategiche di gestione, gli atti di accreditamento in scadenza al 31 dicembre 2022 al fine di riallinearli alla scadenza prevista al 31 dicembre 2024 per la maggioranza dei restanti accreditamenti, già rinnovati con durata ordinaria (5 anni di accreditamento + 5 anni di rinnovo), ed in previsione della definizione delle nuove regole per il rilascio e per il rinnovo dell’accreditamento socio-sanitario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le proprie Deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 771 del 24/5/2021, che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 324 del 4 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”

- n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia”;

- n. 1615 del 28 settembre 2022, avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale”;

- n. 1846 del 2 novembre 2022 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2022 – 2024";

Richiamate infine le determine dirigenziali:

- n. 2335 del 9/2/2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- n. 6229 del 31/3/2022, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- n. 21457 del 7/11/2022 “Conferimento di incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare”;

Dato atto del confronto realizzato nella Cabina di regia regionale per le Politiche sanitarie e sociali tra Regione Emilia-Romagna e Rappresentanze delle autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2022;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a “Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne” Igor Taruffi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di stabilire che nelle fattispecie di accreditamenti in scadenza al 31/12/2022, relativi a provvedimenti rilasciati in origine per tre anni, rinnovati per tre anni e, successivamente, prorogati per due anni, i Soggetti istituzionali competenti possano provvedere ad una proroga del provvedimento di accreditamento, fino al 31/12/2024;

2. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2335/2022;

3. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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