n.97 del 18.04.2018 periodico (Parte Seconda)

Farmacie in luoghi ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016. Assegnazione al Comune di Forlì della farmacie del centro commerciale "Punta di Ferro"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i che:

- al comma 1 lettera b) inserisce nella legge n. 475 del 1968, l’art. 1 bis ai sensi del quale, “In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri”;

- al comma 10 prevede che:

  • fino al 2022, tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regioni ex art. 1 bis citato siano offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede;
  • i Comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante “Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 7 “Farmacie ad alto transito”;

Richiamate:

- la delibera di Giunta regionale n. 857 del 16 giugno 2017, con la quale, in attuazione del comma 1 dell’art. 7 citato, è stato individuato in 71 il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili sul territorio regionale e sono state definite le modalità procedurali per l’istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive;

- la delibera di Giunta regionale n. 2175 del 28 dicembre 2017, con la quale è stata istituita una farmacia aggiuntiva nel comune di Forlì (FC) nel Centro commerciale “Punta di Ferro”, sito in Piazzale della Cooperazione 2 – località Pieveacquedotto ed è stata offerta in prelazione al Comune, precisando che lo stesso, a norma dell’art. 10, comma 3, della Legge 2 Aprile 1968, n. 475, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di istituzione, dovrà deliberare l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, dandone immediata comunicazione al competente Servizio regionale, pena la decadenza dal diritto stesso;

Dato atto che la delibera di Giunta regionale n. 2175/2017 citata è stata notificata tramite PEC al Comune di Forlì in data 8/1/2018 con Prot. PG/2018/0007390 del 8/1/2018;

Preso atto che, in data 20 marzo 2018, è pervenuta al competente ufficio regionale comunicazione del Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì, avente Prot n. 23721 del 15 marzo 2018, acquisita agli atti con PG/2018/0194489 del 20/3/2018, con la quale è inoltrata la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 27/2/2018 di esercizio del diritto di prelazione della farmacia istituita presso il Centro Commerciale “Punta di Ferro”, sito in Piazzale della Cooperazione 2 – località Pieveacquedotto;

Rilevato che il Comune di Forlì ha esercitato il diritto di prelazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica della delibera di Giunta regionale n. 2175/2017;

Ritenuto pertanto, in attuazione dell’art. 7 della L.R. 2/2016 e dell’art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, di poter procedere alla formale assegnazione al Comune di Forlì della farmacia aggiuntiva istituita con delibera di Giunta regionale n. 2175 del 28/12/2017 presso il Centro commerciale “Punta di Ferro”, sito in Piazzale della Cooperazione 2 – località Pieveacquedotto;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge, in tema di riorganizzazione dell’ente Regione e incarichi dirigenziali: n.193/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n.270/2016, n.622/2016, n.702/2016, n.1107/2016, n.1681/2016, n.2344/2016 e n.3/2017;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

- la deliberazione di Giunta regionale n.468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

determina:

1) di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente richiamate, al Comune di Forlì la farmacia istituita con delibera di Giunta regionale n. 2175 del 28/12/2017, ai sensi dell’art. 1 bis della Legge n. 475 del 1968 e in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016, nel Centro commerciale “Punta di Ferro”, sito in Piazzale della Cooperazione 2 – località Pieveacquedotto;

2) di dare atto che il Comune di Forlì ha l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia assegnata entro il termine perentorio previsto dall'art. 7 della L.R. 2/2016;

3) di precisare che ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. 2/2016, l’istituzione della farmacia aggiuntiva, in quanto funzionale a luogo ad alto transito, non comporta delimitazione di sede farmaceutica;

4) di precisare, inoltre, che ai sensi del comma 10 dell’art. 11, D.L. n. 1/2012, il Comune non può cedere la titolarità o la gestione della farmacia aggiuntiva per la quale ha esercitato il diritto di prelazione e, in caso di rinuncia alla titolarità di detta farmacia, la stessa è dichiarata vacante;

5) di notificare, tramite PEC, il presente atto al Comune di Forlì, nonché al Servizio farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento per i provvedimenti di competenza;

6) di informare che il Comune dovrà comunicare alla Regione il provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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