n.113 del 20.05.2015 periodico (Parte Seconda)
Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emila-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae PV. Actinidiae (PSA). Anno 2015
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la decisione di esecuzione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;
- il D.M. 20 dicembre 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana”;
- la propria determinazione n. 4481 del 3/04/2014, avente ad oggetto “Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA). Anno 2014”;
Considerato che il citato D.M. 20 dicembre 2013 stabilisce, tra l’altro, che i Servizi fitosanitari regionali:
- eseguano annualmente indagini ufficiali (art. 5) volte ad accertare la presenza del batterio e allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza (art. 6);
- prescrivano tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale (art. 7);
Preso atto:
- dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza del batterio nel territorio regionale;
- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni di actinidia, con particolare riguardo al materiale di moltiplicazione;
- della necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale;
Considerata la necessità di individuare, ai sensi del l’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013:
- le “aree contaminate”, nelle quali è stata accertata la pr esenza del cancro batterico dell ’actinidia, e le relative “aree di sicurezza”, così come riportato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione (consultabili sul sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”);
- la “area di contenimento”, così come riportato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione (consultabile sul suddetto sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”);
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
Richiamati:
- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013” e n. 57 del 26 gennaio 2015, recante “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la determinazione dirigenziale n. 3391 del 23/3/2015, recante “Conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;
determina:
- di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- che nella “area di contenimento” è vietata l’attività vivaistica per la produzione e il prelievo di materiale di moltiplicazione del genere Actinidia, fatto salvo per le coltivazioni effettuate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno tale da escludere efficacemente l’ingresso del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (colture protette);
- che, al di fuori della “area di contenimento” e delle “aree di sicurezza” delle aree contaminate, i nuovi campi di produzione vivaistica di Actinidia, ai sensi del citato D.M. 20 dicembre 2013 e della citata decisione della Commissione 5 dicembre 2012 (Allegato II, punto 2, lett. e), devono distare almeno 500 metri da frutteti di actinidia nei quali è stato rilevato il batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae e 4.500 metri da focolai attivi di PSA;
- di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214.