n.125 del 20.05.2026 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Ridefinizione delle tipologie di rifiuti trattati, inserimento dell'attività D15 e aumento a 4000 ton di materiale conferibile", localizzato nel comune di Anzola dell'Emilia (BO), proposto da EMIL-COM SNC

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “ridefinizione delle tipologie di rifiuti trattati, inserimento dell’attività D15 e aumento a 4000 ton di materiale conferibile”, localizzato nel Comune di Anzola dell’Emilia (BO) proposto da EMIL-COM SNC sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in relazione al rischio di alluvione dell'area, si chiede di fornire, in fase di modifica dell’AU, una nuova relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato utilizzando il nuovo quadro conoscitivo e i dati disponibili aggiornati, applicati all’impianto in esame e alla modifica richiesta. Dai risultati delle analisi dovrà riscontrarsi il non aumento del rischio di alluvione e l'eventuale necessità di misure di mitigazione e/o di presidi per la messa in sicurezza dell'impianto, in applicazione degli indirizzi normativi indicati nell’art. 7, comma 1 del Decreto del Segr. AdBPo 4/2026;

2. presentare, in sede di modifica di AU, un progetto che preveda la realizzazione di idonei interventi di mitigazione visiva, da svilupparsi lungo i lati dell’impianto maggiormente esposti verso gli ambiti agricoli e le aree di valore naturale e ambientale, mediante:

a) la realizzazione di fasce arboreo-arbustive perimetrali con specie autoctone coerenti con il contesto agrario locale;

b) l’integrazione delle schermature esistenti con sistemi a verde continuo;

c) la definizione di soluzioni progettuali volte a migliorare l’inserimento paesaggistico complessivo dell’area;

3. in riferimento alla matrice atmosfera e traffico, confermare, in sede di modifica di AU, il rispetto delle misure di mitigazione/compensazioni proposte dal tecnico nella relazione del marzo 2026:

a) un piano biennale di dismissione progressiva dei due carrelli elevatori diesel con modelli elettrici;

b) una “procedura di registrazione degli accessi”, digitale o cartacea, con cui annotare i mezzi in ingresso/uscita, che riporti classe ambientale (Euro) e tonnellaggio, distinguendo tra mezzi propri e mezzi di terzi;

c) una proposta di inserimento di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, da apporre in punti strategici e ben visibili all'interno dell'area di interesse, al fine di garantire il rispetto delle misure di mitigazione, la sicurezza operativa all'interno del sito, la limitazione della velocità dei veicoli e lo spegnimento dei motori dei mezzi in sosta prolungata;

4. in sede di presentazione della successiva istanza di modifica di autorizzazione, dovrà essere proposto un apposito Piano di Monitoraggio Acustico, finalizzato al collaudo da svolgersi in fase di esercizio, completato da un’adeguata relazione tecnica esplicativa, redatta da un TCA. Tale piano dovrà essere finalizzato alla verifica dei limiti di immissione differenziali e assoluti in seguito alle modifiche autorizzate. I rilievi dovranno essere eseguiti presso il ricettore individuato, assicurando che la misurazione del livello ambientale e quella del livello residuo avvengano nel medesimo punto spaziale. Qualora non sia possibile accedere alla proprietà del ricettore, le misurazioni dovranno essere effettuate alla minore distanza possibile dalla facciata dello stesso e, salvo impedimenti tecnici motivati, in corrispondenza del lato Nord dell’azienda;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

- punti 1 e 2, dovrà essere effettuata dal Comune di Anzola dell’Emilia;

- punti 3 e 4, dovrà essere effettuata da ARPAE APAM;

c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE AAEME e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento di produzione;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al proponente EMIL-COM SNC, al Comune di Anzola dell’Emilia, alla Città Metropolitana di Bologna, all’AUSL di Bologna, all’ARPAE di Bologna, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a HERA S.p.A. - Dir. Acqua Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6782);

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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