n.88 del 31.03.2021 periodico (Parte Seconda)
Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della regione Emilia-Romagna - Anno 2020 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019
Il DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e in particolare:
- l’art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
- l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare l’art. 64 “Organizzazione del servizio farmaceutico”;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, ed in particolare il Capo II “Procedimento di formazione e revisione della pianta organica” ed il relativo art. 4 “Procedimento di revisione della pianta organica”;
- gli articoli 104, comma 2, e 380, comma 2, del T.U.LL.SS. approvato con RD n. 1265/1934, che disciplinano la soppressione di sedi farmaceutiche soprannumerarie;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 857 del 16/6/2017 “Farmacie nei luoghi ad alto transito: attuazione dell'art. 7 della LR 2/2016”;
- n. 90 del 29/1/2018 “Approvazione di linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”;
- n. 1693 del 14/10/2019 “Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell’art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968”;
Richiamate, inoltre, le determinazioni del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale:
- n. 3594 del 27/2/2019 “Presa d’atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2018 delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, art. 4)”;
- n. 21642 del 1/12/2020 “Procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, l. 475/1968) - anno 2019. Determinazioni conclusive”;
Dato atto che:
- nel quadro normativo regionale la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici è pianificata attraverso la revisione biennale delle piante organiche assegnata alla competenza dei Comuni, rispetto alla quale la Regione esercita le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l’approvazione delle piante organiche, mentre l'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale;
- la Regione ha esercitato la prevista funzione di impulso all'avvio del procedimento di revisione delle piante organiche con comunicazione Prot. PG/2020/0013541 del 10/1/2020 e contestuale trasmissione delle “Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l’istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”;
- le Aziende USL, nell'ambito del rapporto collaborativo già disciplinato dal citato art. 64 della L.R. 13/2015 e ulteriormente precisato all’art. 4 della L.R. 2/2016 e dalle Linee guida già richiamate, hanno accompagnato i Comuni nel procedimento di revisione o conferma della pianta organica, verificando il rispetto delle disposizioni vincolanti poste dalla normativa nazionale, dando ogni suggerimento ritenuto utile ai fini della migliore collocazione degli esercizi farmaceutici e vigilando sul rispetto delle scadenze temporali previste per le diverse fasi del procedimento;
Rilevato che:
- tutti i Comuni del territorio regionale, anche avvalendosi delle Unioni di Comuni laddove delegate in materia, hanno provveduto a:
- elaborare progetti di revisione o di conferma della pianta organica previgente in coerenza alla popolazione residente al 1/1/2019 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento e prevedendo, ai sensi della normativa richiamata, la soppressione delle sedi soprannumerarie;
- acquisire il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti e l’approvazione dell’Azienda USL competenti per territorio, eventualmente accogliendo suggerimenti inerenti la corretta descrizione delle sedi farmaceutiche e la loro migliore distribuzione nel territorio;
- adottare la nuova pianta organica delle farmacie, con esplicita indicazione, per le sedi di nuova istituzione, di quelle disponibili per il privato esercizio e di quelle sulle quali i Comuni esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell’art. 4, comma 7 lettera a) della LR 2/2016;
- la maggioranza dei Comuni ha provveduto a pubblicare la pianta organica adottata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e i Comuni che non hanno provveduto sono stati invitati al rispetto di tale adempimento con comunicazione Prot. 22/02/2021.0147423;
Considerato pertanto di dover attuare le disposizioni di cui alla DGR 1693/2019, Allegato A, paragrafo 1 “Adempimenti preliminari”, secondo le quali, “Ogni anno dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento pubblicato nel BURERT, sul portale della Regione ER_Salute ( http://salute.regione.emilia-romagna.it) e inviato alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni e alle Aziende USL del territorio regionale:
- rende note le sedi farmaceutiche che, dalle ultime revisioni biennali delle piante organiche delle farmacie attuate ai sensi dell’art. 4 della LR 2/2016, risultano di nuova istituzione o vacanti, per le quali i rispettivi Comuni non abbiano esercitato, ai sensi dell’art. 10 della L. 475/1968, il diritto di prelazione. Sono escluse le sedi eventualmente già inserite nell’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione mediante concorso ordinario di cui all’art. 6 della LR 2/2016”;
Evidenziato che:
- è tuttora in corso di svolgimento la procedura di concorso straordinario di cui all’art. 11 del DL 1/2012, bandita con determinazione n. 60/2013, avente ad oggetto complessive n. 178 sedi riportate nell’allegato A del bando di concorso, nonché le n. 6 sedi farmaceutiche inserite in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 3867/2013 e le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari banditi ai sensi del medesimo articolo; tali sedi restano oggetto di assegnazione attraverso la procedura straordinaria, fino all’inizio del 2022, termine di validità della graduatoria straordinaria;
- le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, non oggetto della procedura concorsuale straordinaria sopra richiamata, che risultano dalle piante organiche relative all’anno 2020, approvate da tutti i comuni del territorio regionale si suddividono tra:
a) sedi già oggetto della prima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, non assegnate o non aperte in esito a tale procedura, che dovranno essere assegnate mediante procedura di concorso ordinario; la prima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie è stata avviata nel 2019, ha avuto ad oggetto le farmacie individuate al punto 4 del dispositivo della determina n. 3594 del 27/2/2019 “Presa d'atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2018 delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, art. 4)” e si è conclusa con la richiamata determinazione n. 21642 del 1/12/2020;
b) sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie;
Considerato pertanto opportuno per l’ordinato e consequenziale svolgimento dei successivi procedimenti preordinati all’assegnazione di sedi farmaceutiche, approvare, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, gli elenchi che riepilogano:
- la numerosità e la distribuzione nel territorio regionale delle sedi farmaceutiche risultanti dalla revisione 2020;
- le sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie;
- i comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;
- le sedi già transitate dalla prima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, da assegnare mediante procedura di concorso ordinario;
Dato atto che:
- nel mese di marzo 2021 sono stati confrontati i dati relativi alle farmacie convenzionate inseriti nella banca data SOGEI (Sistema TS) banca dati ufficiale di riferimento per la pubblica amministrazione, prevista dalla Legge 326/2003, art. 50 e i dati relativi alle medesime farmacie, riportati nei provvedimenti di revisione della Pianta Organica delle Farmacie per l’anno 2020, adottati dai Comuni della regione;
- dal confronto sopra riportato è emersa la congruenza dei dati relativi alle farmacie aperte;
Dato atto altresì che per la redazione dell’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione che si approva con il presente provvedimento:
- è stato preso a riferimento il dato Istat di popolazione più recente disponibile alla data del 10/3/2021, data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento, corrispondente alla popolazione residente al 1/1/2020 pubblicata dall’Istituto nazionale di Statistica;
- sono state considerate le farmacie aperte alla data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento sopra riportata, secondo le risultanze della banca dati SOGEI (Sistema TS);
- in applicazione del criterio demografico stabilito dal richiamato art. 1, commi 2 e 3, della L 475/1968 che prevede una farmacia ogni 3.300 abitanti con possibile apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione eccedente rispetto a tale parametro sia superiore al 50 per cento del parametro stesso, sono stati inclusi;
- i comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti (3.300 più il 50 per cento di 3.300, pari a 1650) che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere una sola farmacia, aventi almeno 2 farmacie aperte;
- i comuni con popolazione compresa tra 4.951 e 6.599 abitanti, che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere due farmacie, aventi almeno 3 farmacie aperte;
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 28/1/2021 la deliberazione di Giunta Regionale n. 111/2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta regionale 2021-2023, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
- 2021-2023”;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
Richiamate:
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 20202 del 13/11/2020 di “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020 di “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di approvare:
a. il riepilogo delle 1.425 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna dell’anno 2020, riportato nell’Allegato A della presente determinazione;
b. l’elenco delle sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, riportato nell’Allegato B della presente determinazione;
c. l’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, elenco necessario per l’espletamento della successiva procedura di trasferimento in quanto solo i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate ubicate nei comuni ricompresi nell’elenco potranno presentare istanza di trasferimento, riportato nell’Allegato C della presente determinazione;
d. l’elenco delle sedi già transitate dalla prima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, da assegnare mediante procedura di concorso ordinario, riportato nell’Allegato D della presente determinazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni, ai Servizi farmaceutici delle Aziende USL, agli Ordini dei farmacisti e alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private;
3. di avviare con successiva comunicazione, da tramettere alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai Comuni e ai Servizi Farmaceutici delle Aziende USL interessati, la procedura di trasferimento di cui all’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968 – anno 2021, precisando che sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche riportate nell’Allegato B;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it).
5. di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n.111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
6. di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.
La Responsabile del Servizio
Fabia Franchi