n.272 del 14.09.2022 periodico (Parte Seconda)

Concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso zootecnico e igienico ed assimilati in comune di Novellara (RE) località podere “Perugina” - Codice procedimento RE22A0022. Titolare: C.I.L.A. Cooperativa Intercomunale Lavoratori Agricoli

LA DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta C.I.L.A. Cooperativa Intercomunale Lavoratori Agricoli C.F./Partita IVA 00131570350 con sede in Novellara (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Novellara (RE) località Podere “Perugina” da destinarsi ad uso zootecnico e igienico ed assimilati;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 5,0 per un volume complessivo annuo non superiore a m3 52.720 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2031;

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 5 settembre 2022 n. DET-AMB-2022- 4465 (omissis)

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà procedere su entrambi i pozzi all’istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata e comunicare l’avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

  • ARPAE - SAC di Reggio Emilia - Piazza Gioberti n.4 - 42121 REGGIO EMILIA -pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
  • Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8 - 40127 BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001. (omissis)

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