n.79 del 20.03.2019 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura;
- la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- l’articolo 41 della legge 16 novembre 2018, n. 130 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, contenenti Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 30 dicembre 2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 285;
- la propria deliberazione 7 novembre 2005, n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la propria deliberazione 23 aprile 2007, n. 550 “Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura”;
- la propria deliberazione 11 marzo 2009, n. 297 “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
Premesso che:
- le strategie di gestione dei fanghi di depurazione devono ispirarsi, in coerenza con le norme comunitarie, ai principi fondamentali dello "sviluppo sostenibile" e di “precauzione";
- l'applicazione del principio di sostenibilità si traduce nel contemperare lo spandimento dei fanghi sul terreno, a beneficio dell'agricoltura, con l’esigenza di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;
- l’applicazione del principio di precauzione richiede la minimizzazione del potenziale rischio legato alle operazioni di recupero dei fanghi attraverso una preliminare valutazione scientifica della pericolosità;
- l'impiego dei fanghi di depurazione delle acque reflue, quali fertilizzanti, è previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola ogni qual volta ciò sia reso possibile dalle loro caratteristiche;
- l’art. 5, comma 1. Punto elenco 3) del D. Lgs. n. 99/92 stabilisce che lo Stato ”3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata”;
- l’art. 6, comma 1. Punto elenco 2) del D. Lgs. n. 99/92 prevede che le Regioni “2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”;
Atteso che:
- la Regione Emilia-Romagna con le proprie deliberazioni n. 2773/2004, n. 285/2004, n. 1801/2005, n. 285/2005, n. 550/2007 e n. 297/2009 ha dettato disposizioni in merito alle modalità autorizzative e alle condizioni di utilizzo dei fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili ed agli strumenti da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei medesimi sulla base delle colture praticate, nonché le ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo;
- il limite fissato dalla Regione Emilia-Romagna per il parametro arsenico nei fanghi di depurazione destinati all’utilizzo agronomico è di 10 mg/Kgss, pari a quello per il compost, come stabilito dal Decreto 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art.5 del D.P.R. n. 915/1982 concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Dato atto che:
- in data 5 agosto 2014 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con la Provincia di Parma, ARPA Emilia-Romagna e l’Organizzazione interprofessionale interregionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia” il Protocollo operativo di cui alla deliberazione n. 1225 del 2014, al fine di avviare una sperimentazione per l’ottimizzazione dell’utilizzo del fango di depurazione del settore conserviero del pomodoro da industria, con particolare riferimento al parametro arsenico;
- con determinazioni n. 11991 del 4/9/2014 e n. 14991 del 21/10/2014 del Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa è stato rispettivamente istituito ed integrato il Comitato di attuazione e monitoraggio del predetto Protocollo Operativo;
- con determinazione n. 18901 del 24/11/2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente è stata modificata la costituzione del Comitato di attuazione e monitoraggio del Protocollo Operativo riguardante l’ottimizzazione dell’uso dei fanghi di depurazione provenienti dall’industria di lavorazione del pomodoro;
- con deliberazione del 14 luglio 2017, n. 1055 è stato prorogato il suddetto protocollo operativo;
- lo studio effettuato in attuazione del citato Protocollo Operativo, agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, ha indagato il comportamento dei terreni interessati dalle operazioni di recupero dei fanghi attraverso una sperimentazione quadriennale;
- la sperimentazione ha avuto luogo in sette campi situati nella provincia di Parma selezionati sulla base delle caratteristiche pedologiche rappresentative delle tipologie di suoli caratteristici del territorio parmense;
- i sette campi sperimentali sono stati scelti tra quelli in disponibilità alle aziende conserviere aderenti all’OI Pomodoro da Industria Nord Italia, con gestione ordinaria, rispetto all’uso dei fanghi;
Considerato, che le attività sperimentali hanno riguardato:
- la correlazione tra il contenuto di arsenico nei fanghi prodotti e il contenuto di arsenico nei terreni di provenienza della materia prima lavorata;
- la verifica dell’eventuale accumulo di arsenico nei terreni su cui viene effettuato l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione dell’industria conserviera;
- la correlazione tra il contenuto di arsenico totale nei fanghi di depurazione e quello di arsenico totale e biodisponibile rinvenuto nei terreni;
- gli approfondimenti sulle metodiche analitiche;
Tenuto conto che:
- nei terreni oggetto di sperimentazione in cui è stato applicato il fango, si è verificato un importante iniziale accumulo di arsenico, seguito da un decremento, che ha portato i terreni ad un assestamento su valori più alti rispetto a quelli iniziali, mentre, sui terreni non trattati, si è evidenziata una costante riduzione del contenuto;
- nei quattro anni di sperimentazione è stata verificata la capacità dell’arsenico di accumularsi anche nel breve periodo, così come confermato dall’aggiornamento della cartografia del fondo naturale-antropico dell’arsenico che vede una tendenza all’aumento dei valori medi;
- per valutare le ricadute ambientali legate all’utilizzo del fango è stata effettuata anche l’analisi dell’arsenico biodisponibile per stimare il potenziale trasferimento dell’arsenico verso le colture. Tale approccio è stato applicato in Italia nella “Terra dei Fuochi” al fine di fornire indicazione circa i terreni da interdire alla produzione agroalimentare, così come evidenziato nella Relazione del 30 gennaio 2015 approvata con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della Salute, 12 febbraio 2015;
- in tutti i terreni oggetto di spandimento il valore di arsenico biodisponibile si è mantenuto su valori molto bassi rispetto ai valori di riferimento adottati da altri paesi europei nei quali tale parametro viene inserito nella normativa ambientale;
Dato atto che:
- l’art. 41 della legge 16 novembre 2018, n. 130 contenente Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione ha introdotto nuovi parametri da ricercare nei fanghi di depurazione per tutte le categorie produttive;
- il limite per il parametro arsenico di 20 mg/kgss, introdotto dalla disciplina statale, non è stato correlato alla presenza di studi che valutino il potenziale di trasferibilità dell’arsenico dai fanghi ai terreni e dal terreno alle colture praticate;
- Dalle cartografie elaborate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, si stima che più del 60% dei territori di pianura emiliano-romagnoli presenta un contenuto di fondo naturale-antropico di arsenico inferiore o uguale ai 10 mg/kgss;
- l’esperienza maturata in questi 15 anni di applicazione della propria deliberazione n. 2773/04, confermata dalla sperimentazione quadriennale condotta nell’ambito del “Protocollo operativo riguardante l’ottimizzazione dell’uso dei fanghi di depurazione provenienti dall’industria di lavorazione del pomodoro”, suggerisce il mantenimento di tale limite, sotto forma di “soglia di attenzione” per garantire la qualità ambientale intrinseca dei suoli;
Considerato inoltre che:
- con riferimento all’attività di lavorazione esclusiva del pomodoro, la produzione e l’utilizzo del fango avvengono a ciclo continuo, ed i produttori di tale tipologia di fanghi sono esonerati da obblighi di stoccaggio;
- per il comparto conserviero non è possibile ricondurre il fango utilizzato al campo ad uno specifico lotto stoccato, pertanto è opportuno fare riferimento al tempo di ritenzione del fango nel depuratore biologico, assumendo che un tempo di ritenzione medio di 7 giorni sia congruo per assicurare un ricambio del fango all’interno del depuratore;
- il risultato della determinazione analitica dell’arsenico presenta una variabilità intrinseca legata al campionamento, al tipo di matrice eterogenea e all’utilizzo dei vari metodi di analisi accreditati;
- i metodi di determinazione del Cromo VI in matrici solide presentano alcune problematiche principalmente riconducibili al mantenimento dell'equilibrio tra le due forme di Cromo (Cromo III e Cromo VI) e alla presenza di numerosi interferenti (ad. es. ferro, solfuro, acidi umici e fulvici);
- si rileva scarsa disponibilità di materiali certificati nella matrice (fanghi) e nella concentrazione di interesse (qualche mg/kg);
- ad oggi non risultano presenti adeguati circuiti interlaboratorio, in grado di produrre dei dati comparabili tra i diversi laboratori per questo parametro;
Ritenuto pertanto che:
- nelle more di una più completa revisione della disciplina statale in materia di fanghi, sia necessario adottare un provvedimento per coordinare le disposizioni contenute nella norma statale con quelle presenti nelle deliberazioni regionali,
- in particolare, per il parametro arsenico, sia opportuno adottare il limite di 20 mg/Kgss, pari a quello stabilito dall’art. 41 della legge n. 130/2018;
- vada al contempo salvaguardata la qualità dei terreni nel territorio regionale evitando che il costante apporto di fanghi arricchiti in arsenico comporti un accumulo nel tempo di tale elemento;
- si debba stabilire un valore “soglia di attenzione” per il parametro arsenico pari a 10 mg/Kgss, superato il quale, sui terreni che hanno ricevuto il fango con contenuto di arsenico compreso tra 10 e 20 mg/Kgss, non saranno effettuati ulteriori utilizzi agronomici di fanghi nei due anni successivi;
- sia necessario dettare disposizioni specifiche relative ai fanghi di depurazione provenienti dal settore produttivo ad attività stagionale di trasformazione del pomodoro, di cui alle definizioni della deliberazione n. 1801 del 2005;
- per i fanghi di depurazione provenienti dal settore produttivo ad attività stagionale di trasformazione del pomodoro per i quali non è previsto obbligo di stoccaggio, non essendo possibile ricondurre il fango utilizzato al campo ad uno specifico lotto stoccato, occorre fare riferimento al tempo di ritenzione del fango nel depuratore biologico;
- per tali fanghi si possa assumere che un tempo di ritenzione medio di 7 giorni sia congruo per assicurare un ricambio del fango all’interno del depuratore;
- i terreni interessati dal divieto di utilizzo di fanghi per due anni saranno quelli sui quali è stato effettuato l’utilizzo di fanghi nei 7 giorni precedenti al campionamento che ha superato i 10 mg/kgss e nei 7 giorni successivi allo stesso, per un totale di 15 giorni;
- al fine di evitare l’accumulo di arsenico nei suoli e favorire la naturale ricostituzione delle condizioni precedenti, ARPAE non rilascerà ulteriori autorizzazioni all’utilizzo agronomico di fanghi di depurazione nei terreni che hanno ricevuto fango arricchito in arsenico per i successivi 2 anni dall’avvenuto superamento del valore di 10 mg/kgss;
- nell’analisi dei terreni e dei fanghi, per la determinazione analitica del parametro arsenico occorre fare riferimento a metodiche che prevedano la mineralizzazione con microonde in acqua regia, l’eventuale aggiunta di perossido di idrogeno, e la successiva lettura con ICP-MS / ICP-OTTICO;
Richiamate:
- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Vista la determinazione n. 19371 del 22 novembre 2018 “Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente” successivamente rettificata con determinazione n. 19566 del 26 novembre 2018 “Rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 19371/2018”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
per i motivi esposti in premessa e da intendersi qui integralmente richiamati, nelle more di una più completa revisione delle disposizioni statali in materia di fanghi, di:
1) approvare le “Integrazioni delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”, Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di modifica alle proprie deliberazioni n. 2773/04, e n. 1801/2005 per il conseguimento delle seguenti finalità:
- dettare disposizioni per il recepimento ed il coordinamento delle disposizioni regionali con la recente disciplina nazionale in materia di fanghi;
- fornire indicazioni per gli operatori del settore e le autorità di controllo;
- salvaguardare la qualità dei suoli ad uso agricolo nel territorio regionale;
2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’Allegato II, recante la relazione di sintesi dello studio effettuato in attuazione del Protocollo Operativo, di cui alla deliberazione n. 1225 del 2014;
3) far salve le altre disposizioni in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione contenute nelle precedenti deliberazioni regionali in materia;
4) di stabilire in tre anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento il termine entro il quale la Regione è tenuta a riesaminare le disposizioni in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;
5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.