n. 284 del 19.12.2012 periodico (Parte Seconda)
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica in loc. Mensa Matellica, comune di Cervia (RA), presentato da Act Properties Srl (ora Act Energy Srl) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “realizzazione di una centrale idroelettrica in loc. Mensa Matellica, comune di Cervia (RA)”, presentato da Act Properties s.r.l. (ora Act Energy srl), poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
- il progetto esecutivo di tutte le opere interferenti con il corso d’acqua dovrà in ogni caso essere approvato dal Servizio Tecnico Bacino Romagna;
- dovranno, comunque, essere evitati il più possibile effetti di deviazione della corrente idraulica da parte delle opere;
- il quantitativo minimo di risorsa da lasciare defluire lungo la scala di risalita dei pesci è pari a 200 l/s;
- la manutenzione di tutte le opere interferenti con il corso d’acqua sarà a totale carico del concessionario che dovrà preventivamente comunicare al Servizio Tecnico Bacino l’esecuzione delle stesse, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, mentre dovrà ottenere la specifica autorizzazione idraulica per le manutenzioni straordinarie;
- i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde;
- l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e corsi d’acqua esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
- durante i lavori di scavo e rimodellamento del terreno, dovrà essere conservato ed accumulato a parte il suolo agricolo superficiale, che dovrà essere riutilizzato nella sistemazione finale dei luoghi;
- le scarpate di neoformazione originate dai movimenti terra dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o di dilavamento;
- a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
- il materiale di risulta, nella quantità eccedente quella di rinterro, potrà essere utilizzato nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere smaltito presso una discarica autorizzata;
- qualora lo scavo interferisse con esistenti falde sotterranee, fosse drenanti o scoli e corsi d'acqua, dovrà provvedersi all'immediato ripristino e assetto efficace e duraturo di tali entità; eventuali ristagni d'acqua di qualunque provenienza dovranno venire prontamente rimossi;
- l’inizio dei lavori è subordinato al deposito presso il Comune del progetto esecutivo delle strutture, ai sensi della vigente normativa sismica;
- tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna;
- a cura e spese del concessionario dovranno essere effettuate tutte le azioni ed interventi ritenuti necessari da ARPA SIMC tesi al ripristino della funzionalità del teleidrometro regionale;
- con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di esercizio la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune e ad ARPA;
- il valore da lasciare defluire attraverso la scala di risalita per i pesci è di 200 l/s;
- al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:
- utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
- predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;
- al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso;
- per quanto attiene i lavori di scavo, poiché l’area interessata dai lavori ricade in una zona di media potenzialità archeologica, è necessario che tutti i lavori di escavazione (costruzione dell’edificio, collegamento cabina) siano preceduti da sondaggi preliminari volti a verificare la presenza di strutture archeologiche sepolte; la D.L. dovrà avvalersi di operatori archeologi che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia – Romagna;
- si prescrive che l’eventuale taglio di alberi, ipotizzato per la costruzione dell’impianto, deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Ravenna, ai sensi della L.R. n. 30/81 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, essendo i boschi di quel tratto del Fiume Savio classificati come area forestale dal vigente PTCP;
- si prescrive, inoltre, che:
- la deviazione del corso d’acqua per la realizzazione delle opere in alveo non sia eseguita nel mese di maggio, per garantire la migrazione di Alosa fallax;
- non siano effettuati interventi sulla vegetazione palustre a valle del muretto di contenimento del bacino a valle della briglia, costituita da numerose specie di elofite ed importante riparo per le specie ornitiche migratrici legate a tale habitat (Ixobrychus minutus, Porzana porzana, Porzana parva, Acrocephalus melanopogon) o, qualora fosse inevitabile il suo danneggiamento che la stessa sia ripristinata mediante messa a dimora di rizomi di Typha latifolia, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis;
- sia ripristinata, qualora venisse danneggiata durante i lavori, la sassaia a valle del muretto di contenimento del bacino a valle della briglia, sito di sosta per alcune specie di Caradriformi, tra cui Tringa glareola;
- le piante arboree ed arbustive eventualmente rimosse siano sostituite con altre, in numero pari o superiore, appartenente a specie autoctone e tipiche dei luoghi e collocate in modo da garantire l’assenza di soluzioni di continuità nel corridoio ecologico, utilizzando le seguenti specie:
- alberi nelle aree asciutte: Quercus robur, Acer campestre, Populus alba, Ulmus minor;
- alberi nelle aree esondabili: Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis;
- arbusti nelle aree asciutte: Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, Ligustrum vulgare;
- arbusti nelle aree esondabili: Frangula alnus, Viburnum opulus, Salix triandra, Salix purpurea, Salix cinerea);
- le piante arboree ed arbustive eventualmente rimosse siano tagliate esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo;
- sia data priorità al deflusso nella scala di rimonta, rispetto al funzionamento della turbina e, in particolare, che sia mantenuto tale deflusso durante il mese di maggio;
- la continuità della fascia boscata a monte della briglia, ipoteticamente minacciata dall’innalzamento del livello del fiume, sia oggetto di monitoraggio durante i primi tre anni di attività dell’impianto, che i risultati siano trasmessi all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna e, in caso si dimostrasse un degrado dell’habitat forestale, che siano messe a dimora nuove specie arboree maggiormente tolleranti il ristagno idrico (Fraxinus oxycarpa, Salix cinerea);
- l’impianto di illuminazione sia normalmente spento e che sia attivato in automatico soltanto in caso di accesso alle pertinenze dell’impianto e che i fari dell’impianto di illuminazione indirizzino la luce verso il basso e non disperdano raggi luminosi in alto e lateralmente, al fine di non attrarre gli stormi di uccelli in volo notturno;
- le aree di ricovero temporaneo dei mezzi e dei materiali e di accumulo dei rifiuti siano esterne all’alveo e alle golene o che, in alternativa, siano impermeabilizzate con appositi teloni per evitare l’infiltrazione nel suolo di eventuali perdite di liquidi dai mezzi parcheggiati o dai materiali e rifiuti accatastati;
- qualora da monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate idonee misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e potranno essere modificate le condizioni di funzionamento dell’impianto, anche con riferimento ai prelievi, ai rilasci ed alla loro modulazione nel tempo, volti al raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi;
c) di dare atto che il parere di Provincia e Comune sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
d) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005 dei Comuni di Cervia e Ravenna non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
e) di dare atto che in data 19/7/2012 con prot. n. PG/2012/177476 è pervenuto il parere finale positivo del Comune di Ravenna in merito al progetto in oggetto con prescrizioni;
f) di dare atto che in data 19/7/2012 con prot. n. PG/2012/177476 è pervenuto il parere finale positivo della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Ravenna in merito al progetto in oggetto;
g) di dare atto che in data 14/7/2010 con prot. n. PG/2010/180747 è pervenuto il parere positivo del servizio edilizia privata del Comune di Cervia in merito al progetto in oggetto con la conformità dell’intervento alle NTA del PRG; in tale parere si specifica che l’area è soggetta a parere della Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
h) di dare atto che in data 14/7/2010 con prot. n. PG/2010/180747 è pervenuto il parere positivo del servizio urbanistica del Comune di Cervia in merito al progetto in oggetto con la conformità dell’intervento alle NTA del PRG;
i) di dare atto che in data 04/11/2010 con prot. n. PG/2010/271353 è pervenuto il parere positivo della soprintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna in merito al progetto in oggetto con prescrizioni;
j) di dare atto che in data 14/06/2012 con prot. n. PG/2012/146574 è pervenuto il parere positivo di ARPA in merito al progetto in oggetto con prescrizioni;
k) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha informato in sede di conferenza di Servizi Conclusiva che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini ha espresso parere favorevole con prescrizioni sia per la linea elettrica sia per l’impianto idroelettrico con due note rispettivamente in data 13 ottobre 2011 e 11 novembre 2011;
l) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41; della LR 14 aprile 2004, n. 7; del RD 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico Bacino Romagna con Determinazione n. 11524/2012 del 12/09/2012, costituisce l’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
m) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Ravenna e dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
n) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
o) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il permesso di costruire ai sensi della LR 31/2002 del Comune di Cervia non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
p) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di ARPA non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
q) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
r) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Cervia, qualora il Consiglio Comunale ratifichi l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
s) di dare atto che il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Cervia, espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Ravenna, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
t) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Cervia, espresso ai sensi di legge da ARPA, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
u) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante dovuto ai sensi di legge da AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
v) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 186 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del Servizio Valutazione Impatto e promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
w) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26 verrà rilasciata dalla Provincia di Ravenna in seguito all’emanazione del presente atto;
x) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;
y) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Ravenna successivamente all’emanazione del presente atto;
z) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna; al Comune di Ravenna e al Comune di Cervia; alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; all’Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli; al Servizio Tecnico Bacino Romagna; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; all’ARPA; all’AUSL; alla ditta Act Energy s.r.l.;
aa) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 5 (cinque);
bb) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
cc) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.