n. 95 del 14.06.2012 (Parte Seconda)

Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale (L.R. n. 3/2010, art. 6). (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2012, n. 543)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 543 del 2 maggio 2012, recante in oggetto "Proposta all’Assemblea legislativa del Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale (L.R. 3/12, art. 6)";

Preso atto:

- del parere favorevole, con modificazioni all’allegato 1, espresso dalla commissione referente "Statuto e Regolamento" con nota prot. n. 19573 in data 22 maggio 2012,

- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Premesso che:

- la Regione, con l’approvazione della Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure si consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, aderisce e da massimo risalto ai principi costituzionalmente e statutariamente sanciti e altresì contenuti nel Trattato e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, pienamente convinta che la democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni e che lo sviluppo della democrazia partecipativa promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive;

- la Regione, con la citata Legge 3/10 ed espressamente con le norme contenute nell’art. 2, intende sostenere la partecipazione alla decisione pubblica, sia in chiave collaborativa con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e il buon andamento della amministrazione, sia in chiave democratica per rafforzare il livello di rappresentanza e consenso delle istituzioni locali e regionali;

- la democrazia partecipativa rappresenta una forma di accrescimento della qualità dell’agire politico e amministrativo ed è speculare e simmetrica alla semplificazione amministrativa e che pertanto deve essere considerata la connessione tra gli strumenti di partecipazione e le politiche generali di rifunzionalizzazione e di semplificazione amministrativa;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3/10 la Giunta regionale deve presentare all’Assemblea legislativa nel corso della Sessione annuale per la partecipazione una proposta di programma delle iniziative per la partecipazione che contiene anche gli indirizzi sui criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali da erogare ai sensi del Titolo III della citata legge regionale;

- la Giunta regionale ha provveduto alla nomina del proprio componente in seno al Nucleo Tecnico di integrazione con le autonomie locali, previsto dall’art. 7 della L.R. 3/10, nella persona del direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi;

- che il Nucleo Tecnico di garanzia, insediatosi nel mese di maggio 2011, si è più volte riunito per definire le linee di sostegno allo sviluppo coordinato di processi di inclusione partecipativa e di semplificazione procedimentale, dovendone fare oggetto del Programma di iniziative per la partecipazione da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea legislativa in occasione della Sessione annuale per la partecipazione;

Viste:

- le disposizioni contenute nella L.R. 3/10, con particolare riguardo ai principi e agli obiettivi della citata legge regionale, sulla cui base è stato redatto l’allegato 1 al presente atto contenente il Programma di iniziative per la partecipazione accompagnato dalla relazione sulla partecipazione nel territorio regionale;

- le disposizioni contenute nella L.R. 3/10 riguardanti la disciplina sui criteri e le modalità di sostegno regionale alla partecipazione, sulla cui base è stato redatto l’Allegato 2 al presente atto;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 543 del 2 maggio 2012, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

- di approvare il Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale, redatto sulla base della relazione del Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali (Allegato 1);

- di dare atto della Relazione sulla partecipazione nel territorio della Regione, approvata dalla Giunta regionale con delibera 543/12 e trasmessa all’Assemblea legislativa ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L. R. 3/10, e contenente l’analisi dello stato dei processi partecipativi (Allegato 2);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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