n.137 del 12.05.2021 periodico (Parte Seconda)
Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus). Periodo 2021 - 2026
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, che vieta di introdurre specie esotiche o, se del caso, ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie” (Allegato A, art. 8, lett. h);
- la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- il Regolamento (UE) n. 1143 del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;
Richiamate:
- la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l’art. 22, comma 6, che prevede che, nei Parchi e nelle Riserve Regionali, i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici avvengano sotto la diretta sorveglianza dell’organismo di gestione del Parco o Riserva e che siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- la legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
- il decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014 ed, in particolare, l'art. 11, comma 12 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole dalla fauna selvatica oggetto della citata legge n. 157/1992, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;
Dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore del sopracitato decreto-legge n. 91/2014, al fine di non interrompere l’attività di controllo della specie sul territorio regionale effettuata con regolarità dal 1995, è stata adottata, ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” ed, in particolare, dell'art. 12, comma 2, la propria deliberazione n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria”, che ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
Vista la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed, in particolare, l’art. 7, comma 5, lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 157/1992, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della medesima legge n. 157/1992;
Richiamata:
- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, con particolare riferimento all’art. 16 a norma del quale:
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge n. 56 del 7 aprile 2014;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerata la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:
- le Direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione delle predette aree;
- la L.R n. 7 del 14 aprile 2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
- l'art. 35 che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;
- l’art. 36 che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;
- gli artt. 37 e 45 a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzati;
- la L.R. n. 24 del 24 dicembre 2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la L.R. n. 22 del 29 dicembre 2015 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018";
Richiamati, infine, per gli aspetti sanitari:
- il Regolamento CE n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- le “Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002” recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 18 marzo 2013;
Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 551 del 18 aprile 2016, così come modificata con deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor Coypus)” di durata quinquennale, giunto al termine del periodo di validità;
Dato atto che le disposizioni contenute nel sopracitato Piano regionale in merito al controllo della nutria nei siti della rete Natura 2000, così come richiamato nella sopracitata deliberazione n. 1147/2018, sono da considerarsi “Misure generali di conservazione” di detti Siti;
Atteso, tuttavia, che, per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le specifiche misure di conservazione approvate dagli stessi;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di provvedere all’approvazione del “Piano regionale di controllo della nutria (Myocastor coypus) 2021-2026”, valido per l’intero territorio regionale, ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Vista la nota prot.0364375.I del 16/4/2021, con la quale il Servizio Aree Protette e sviluppo della Montagna ha comunicato l’esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000;
Tenuto conto, inoltre, del parere trasmesso alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA, con nota prot.n. 19230 del 19 aprile 2021, acquisita agli atti del Servizio attività faunistico-venatorie e pesca in pari data con Prot. n.0370365.E, del quale sono state recepite tutte le indicazioni di merito;
Dato atto che la predisposizione del “Piano” di cui trattasi è stata concordata con l’UPI e la Città Metropolitana di Bologna, in quanto Enti attuatori del Piano stesso;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l'allegato D, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche ed integrazioni”;
- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la pagina 6 di 11 stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi;
delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’Allegato 1 “Piano regionale per il controllo della nutria (Myocastor coypus) 2021 - 2026” valido per l’intero territorio regionale ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali;
- di dare atto che le disposizioni di cui all’Allegato 1 sono da considerarsi “Misure generali di conservazione” dei Siti della Rete Natura 2000;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.