n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)

Concessione dell'accreditamento del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Piacenza

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle Strutture autorizzate, Pubbliche o Private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che agli artt. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore Generale competente in materia di Sanità la competenza di concedere all’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;

- la legge regionale n. 32 del 6 settembre 1993: “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso”, ed in particolare l’articolo 11, in base al quale il Responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle Strutture Sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 53/2013; 

Vista la nota pervenuta a questa amministrazione, PG/2017/707253 del 7/11/2017 conservata agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, con la quale il Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’Azienda USL di Piacenza, con sede legale in Via Antonio Anguissola, n. 15 Piacenza(PC), chiede l’accreditamento del Dipartimento di Sanità Pubblica; 

Dato atto delle autorizzazioni al funzionamento che sono riportate come numero atto e data di rilascio nella nota sopra citata; 

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate con esame della documentazione e visita di verifica eseguita, il 28, 29 e 30 novembre 2017 dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti, del verbale di pre-audit della visita di verifica e della nota di risposta, inviata dall’Azienda USL di Piacenza e protocollata in entrata in data 6/2/2018 con n. NP/2018/2953; 

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare NP/2018/2953 del 6/2/2018, conservata agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Su proposta del responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina 

1. di concedere l’accreditamento per le seguenti strutture dell’Azienda USL di Piacenza, con sede legale in Via Antonio Anguissola n. 15 Piacenza (PC), per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche:

Dipartimento di Sanità Pubblica con le sue articolazioni territoriali; 

2. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 34/1998 e successive modifiche, ha validità quadriennale; 

3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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