n.269 del 09.08.2019 (Parte Seconda)

Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini (articolo 19 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

  • il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
  • il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura
  • i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
  • il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
  • il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
  • i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:

- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

  •  al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

  • al comma 1 che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
  • al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  • al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;
  •  ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:

 - la proposta di perimetrazione sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

 - avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

  • al comma 7 che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;
  • al comma 7 bis che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
  •  al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

Richiamato l’art. 24 della sopracitata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Vista altresì la propria deliberazione n. 557 dell’8 aprile 2019 con la quale sono state proposte le perimetrazioni ai fini dell'istituzione di zone di protezione della fauna selvatica e Oasi del territorio di Rimini;

Preso atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle proposte di perimetrazione sopra richiamate di cui alla propria deliberazione n. 557/2019, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali per i territori sopra richiamati;

Dato atto che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, ha comunicato, tra l’altro, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca protocollo NP/2019/21073 del 26 luglio 2019, che non risultano presentate opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della più volte citata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni avverso le proposte di perimetrazione di cui alla suddetta deliberazione n. 557/2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’istituzione delle seguenti Oasi di protezione e delle ZRC nel territorio di Rimini di seguito riportate:

- Oasi di protezione denominate:

  •  “Fiume Marecchia”, “In. Cal. - Lago Azzurro” e “Molino Terra rossa”, “Fiume Conca”, “San Leo”, “Torriana e Montebello”;

- Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate:

  •  “Borgonuovo”, “Casteldelci”, “Cavallino”, “Consorziale”, “Coriano”, “Levata”, “Monte Scabello”, “Montelupo”, “Padulli”, “Pietracuta”, “Pugliano”, “Santa Maria di Antico”, “Talamello”, “Covignano”, “Pian dei Venti”, “Ponte Santa Maria Maddalena”, “Raibano di Sopra” e “San Rocco”, “Novafeltria”, “San Martino in XX” e “Verucchio”;

come peraltro rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Rilevato che tutte le aree non ricomprese nel presente atto sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 1 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di:

- demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

- prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che la Provincia Rimini assicuri tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite con il presente provvedimento;

Dato atto che il già menzionato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, secondo quanto previsto dalla predetta propria deliberazione n. 557/2019, che il vincolo di protezione delle ZRC e delle Oasi in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVRER 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-
2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di provvedere all'istituzione delle Zone di protezione descritte e rappresentate nell’Allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale ed in particolare:

- Oasi di protezione denominate:

- “Fiume Marecchia”, “In. Cal. - Lago azzurro” e “Molino Terra rossa”, “Fiume Conca”, “San Leo”, “Torriana e Montebello”;

- Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate:

  •  “Borgonuovo”, “Casteldelci”, “Cavallino”, “Consorziale”, “Coriano”, “Levata”, “Monte Scabello”, “Montelupo”, “Padulli”, “Pietracuta”, “Pugliano”, “Santa Maria di Antico”, “Talamello”, “Covignano”, “Pian dei Venti”, “Ponte Santa Maria Maddalena”, “Raibano di Sopra” e “San Rocco”, “Novafeltria”, “San Martino in XX” e “Verucchio”;

3. di dare atto che le aree non ricomprese nel presente provvedimento sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all’Allegato 1 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna;

5. di dare atto che i confini delle Zone di protezione di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

6. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

7. di dare inoltre atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono assicurate dalle Province Rimini tramite il proprio personale;

8. di definire inoltre che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

9. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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