n.251 del 18.07.2020 (Parte Seconda)
Delibera n. 210 del 16 marzo 2020 - Adozione del modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika relativo ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994 art. 16 comma 3
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare:
- l’art. 2 “Oggetto della tutela” che, al comma 2, prevede per le specie alloctone, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, una gestione finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni da realizzarsi come disposto dall’art. 19;
- l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;
Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
Richiamate inoltre:
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Viste le seguenti deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
Richiamato, in particolare, l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- la Regione può attivare piani di controllo, previo parere di ISPRA. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;
Richiamate altresì:
- la deliberazione n. 1104 del 18 luglio 2005 con la quale sono stati definiti i percorsi formativi necessari all’abilitazione dei sopracitati “operatori” stabilendo che, per quanto attiene ai piani di prelievo e di abbattimento in azioni di controllo rivolti esclusivamente agli ungulati, le Province si avvalgano dei cacciatori di cacciatori di ungulati con metodi selettivi, abilitati attraverso gli appositi corsi di cui al vigente Regolamento sulla gestione degli ungulati n. 1 del 2008;
- la deliberazione n. 210 del 16 marzo 2020 con la quale è stato approvato il “Piano regionale di controllo del Cervo Sika (Cervus nippon) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023”, valido per l’intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali;
Dato atto che detto “Piano di controllo” prevede che, ai sensi della soprarichiamata deliberazione n. 1104/2005, possano essere ammessi all’attuazione del piano stesso i cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cervo ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008, che abbiano partecipato ad uno specifico “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika”, i cui contenuti devono essere oggetto di un apposito atto approvato dal Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il citato “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono stati sottoposti al parere di ISPRA contestualmente al citato “Piano di controllo del Cervo Sika (Cervus nippon) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023”, sul quale ISPRA ha espresso parere favorevole con nota Prot. 68460 del 4/12/2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/903015 in data 11/12/2019;
Ritenuto inoltre opportuno stabilire che i docenti ai corsi relativi al “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika” debbano essere individuati tra le seguenti figure:
- “Tecnici faunistici” provvisti di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l’INFS, di cui all’art.2, comma 1, lett.a) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;
- “Istruttori faunistico-venatori” abilitati dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d’esame, di cui all’art.2, comma 1, lett.b) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008;
determina
1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika”, di cui alla deliberazione n. 210/2020 di approvazione del “Piano regionale di controllo del Cervo Sika (Cervus nippon) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023”, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui possono accedere i cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cervo ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008;
3. di stabilire che i docenti ai corsi relativi al “Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika” debbano essere individuati tra le seguenti figure:
- “Tecnici faunistici” provvisti di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l’INFS, di cui all’art.2, comma 1, lett.a) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;
- Istruttori faunistico-venatori abilitati dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d’esame, di cui all’art.2, comma 1, lett.b) del Regolamento per la gestione degli ungulati n.1/2008, provvisti di apposita attestazione d’idoneità per la
gestione del cervo rilasciata da ISPRA;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.
Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca