n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Ripartizione ed assegnazione fondi a favore delle province per il sostegno all'emergenza abitativa. art. 13, L.R. 23/12/2010, n. 14
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1. di assegnare e concedere alle Province della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione della Provincia di Bologna, il contributo complessivo pari ad Euro 350.000,00, secondo la seguente ripartizione
Provincia |
Percentuale di riparto |
Euro |
Ferrara |
10,893 |
38.126,96 |
Forlì - Cesena |
13,714 |
48.001,57 |
Parma |
16,196 |
56.687,57 |
Piacenza |
9,639 |
33.738,24 |
Ravenna |
13,949 |
48.824,45 |
Reggio Emilia |
19,096 |
66.836,47 |
Rimini |
16,509 |
57.784,74 |
Totale |
100,000 |
350.000,00 |
ed a favore della Provincia di Modena, secondo le motivazioni espresse in premessa, il contributo di Euro 150.000,00 al fine di assolvere alla funzione di cui all’art. 13, comma 1, L.R. n. 14 del 2010, come sostituito dall’art. 29, comma 1, L.R. n. 10 del 2011, ossia garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto e concedere contributi a fondo perduto a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione;
2. di imputare la complessiva di Euro 500.000,00 sul Capitolo 32059 “Contributi agli Enti locali per la costituzione di un fondo per l’emergenza abitativa (art. 11, L.R. 23 luglio 2010, n. 7 e art. 13, L.R. 23 dicembre 2010, n. 14)” di cui all’U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità, registrato ai seguenti numeri di impegno:
a) quanto ad Euro 38.126,96 al n. 4840 di impegno per la Provincia di Ferrara;
b) quanto ad Euro 48.001,57 al n. 4841 di impegno per la Provincia di Forlì – Cesena;
c) quanto ad Euro 150.000,00 al n. 4842 di impegno per la Provincia di Modena;
d) quanto ad Euro 56.687,57 al n. 4843 di impegno per la Provincia di Parma;
e) quanto ad Euro 33.738,24 al n. 4844 di impegno per la Provincia di Piacenza;
f) quanto ad Euro 48.824,45 al n. 4845 di impegno per la Provincia di Ravenna;
g) quanto ad Euro 66.836,47 al n. 4846 di impegno per la Provincia di Reggio Emilia;
h) quanto ad Euro 57.784,74 al n. 4847 di impegno per la Provincia di Rimini;
3. di dare atto che, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili agli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;
4. di dare atto altresì che alla liquidazione dei contributi a favore delle Province, nel limite massimo della somma a ciascuna assegnata e concessa, provvederà il Dirigente Regionale competente, ai sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 2416/08 e s.m., con propri atti formali a seguito dell’attivazione da parte delle stesse delle funzioni indicate dall’art. 13, comma 1, L.R. n. 14 del 2010, come sostituito dall’art. 29, comma 1, L.R. n. 10 del 2011, nonché della definizione dei criteri e modalità per la concessione di fideiussioni e contributi di cui alla disposizione appena citata;
5. di dare atto inoltre che entro il 31 dicembre 2013 le Province dovranno provvedere all’invio alla competente struttura regionale di tutta la documentazione attestante le spese sostenute relativamente all’utilizzo delle somme assegnate con il presente provvedimento in attuazione dell’art. 13 della L.R. 14/10. Qualora tali somme risultassero inferiori al contributo erogato le Province provvederanno alla restituzione alla Regione Emilia-Romagna di quanto liquidato in eccedenza;
6. di dare atto infine che per consentire alle Province di esercitare la funzione di cui all’art. 13 della L.R. 14/10, la scadenza di cui al punto che precede potrà essere motivatamente prorogata con proprio atto deliberativo;
7. di pubblicare per estratto nel BUR regionale telematico la presente deliberazione.