n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)
D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014. Indirizzi applicativi inerenti la gestione delle risorse umane
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera:
1. Per quanto attiene all’art. 1 della L. 114/2014:
a) di disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dipendenti (comparto e dirigenza) che abbiano maturato i requisiti contributivi di accesso alla pensione anticipata;
b) di assicurare che la comunicazione del recesso unilaterale venga effettuata nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, previsto dalla normativa citata in premessa;
c) di escludere che la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, da parte dell’Agenzia, per i dipendenti (comparto e dirigenza) in possesso dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, possa avvenire prima del compimento dei 62 anni di età anagrafica;
d) di stabilire che la durata degli incarichi dirigenziali assegnati, per il futuro, debba uniformarsi a quanto prescritto alle lettere a) e c), paragrafo 1. del presente dispositivo;
e) di prendere atto che le garanzie previste dalla normativa di cui all’oggetto sono state opportunamente estese anche ai dipendenti cui era stato comunicato il recesso unilaterale, anteriormente all’entrata in vigore della L. 114 / 2014, ma non ancora cessati dal servizio;
f) di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti delle delibere, richiamate in premessa, n. 8/2009, n. 26/2009, n. 2/2011 e n. 16/2012;
2. Per quanto attiene all’art. 3 della L. 114 / 2014:
a) di allineare la politica del turn over del personale cessato alle prescrizioni stabilite dai commi 5 e seguenti dell’art. 3 medesimo, uniformandosi agli orientamenti assunti dagli altri enti strumentali regionali, ed a quelli della Regione Emilia–Romagna in particolare;
b) di adattare alle indicazioni, di cui alla precedente lettera a), la costruzione del piano dei fabbisogni occupazionali dell’Agenzia per il triennio 2015 - 2017;
c) di applicare i presenti indirizzi a partire dalle procedure di mobilità tuttora in essere, se attivate ai sensi dell’art. 30 del DLgs 165/01, ove esse non avessero ancora espletato pienamente i propri effetti giuridici ed economici.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia: http//www.agenziapo.it